COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO
P R O V I N C I A D I CATANZARO
Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa
- TOSAP -
(D.
Lgs. 507/93 e s.m.i. - D. Lgs. 566/93 e s.m.i.)
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.ro 8 del
22 febbraio 2008, adottato con i poteri del Consiglio Comunale_ In vigore dall’1/1/2008 |
INDICE
DISPOSIZIONI
GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA
ART.
1 Oggetto
ART.
2 Classe del comune
ART.
3 Oggetto della tassa
ART.
4 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche
ART.
5 Riduzione tariffa per categoria
ART.
6 Applicazione della tassa
CAPO
I - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE
ART.
7 Passi carrabili
ART.
8 Occupazione del suolo
ART.
9 Affrancazione della tassa sui passi carrabili
ART.
10 Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale
ART.
11 Occupazione di spazi sopra il suolo comunale con tende fisse o retrattili
aggettanti sul suolo pubblico
ART.
12 Occupazione di sottosuolo o soprassuolo
ART.
13 Tariffa per l'occupazione permanente del sottosuolo e soprassuolo
ART.
14 Distributori di carburante
ART.
15 Distributori di tabacchi
ART.
16 Occupazioni con taxi
CAPO
II - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
ART.
17 Occupazioni del suolo, spazi sovrastanti e sottostanti con cavi, condutture
e impianti in
ART.
18 Conteggio delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo in aree
della medesima categoria
ART.
19 Riduzioni specifiche nelle occupazioni temporanee
ART.
20 Esenzione della tassa
ART.
21 Riduzioni per l'esercizio di attività' edilizia
ART.
22 Riduzione per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee
ART.
23 Aree destinate a parcheggio
ART.
24 Tariffe particolari di occupazioni temporanee
ART.
25 Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante
ART.
26 Riduzione del computo della superficie
ART.
27 Occupazioni abusive per protrazione
ART.
28 Occupazioni di misura inferiore all'unita' impositiva
ART.
29 Occupazioni con impianti pubblicitari
ART.
30 La concessione per l'occupazione permanente
ART.
ART.
32 Occupazioni d'urgenza
ART.
33 Rinnovo della concessione o autorizzazione
ART.
34 Revoca della concessione o autorizzazione
ART.
35 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
TITOLO
III
DENUNCE
E VERSAMENTI
ART.
36 Occupazioni permanenti
ART.
37 Occupazioni temporanee
TITOLO
IV
ART.
38 Rimborsi e compensazioni
ART.
39 Rettifiche ed accertamenti
ART.
40 Sanzioni tributarie
ART.
41 Interessi
ART.
42 Riscossione coattiva
ART.
43 Adempimenti del funzionario responsabile
ART.
44 Adempimenti dell’azienda concessionaria
ART.
451 Rinvio al altre disposizioni ed entrata in vigore
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA
Il presente regolamento
disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche nel territorio
del Comune di S.Mango d’Aquino, secondo le disposizioni contenute nel Capo
II del D. Lgs. 15 novembre
1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 28 dicembre 1993 n.
566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto
507" e modificato dalla L. 28.12.95, n.549.
ART. 2
CLASSE DEL COMUNE
(Art. 43, comma 1)
Il Comune di S.Mango
d’Aquino, con popolazione residente al 31.12.2007 fino a 10.000 abitanti,
applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V.
ART. 3
OGGETTO DELLA TASSA
(Art. 38)
1. Sono soggette alla tassa
le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle
strade, nei corsi, nelle
piazze e comunque sui beni appartamenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti, soggette
alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al
punto 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di
carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo,
comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici
gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono altresì tassabili
le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù pubblica per
usucapione.
ART. 4
CLASSIFICAZIONE
DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE
(Art. 42, comma 3)
Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della
sua importanza, in due categorie.
L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e
delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, è allegato a questo
regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio
(vedi “ALLEGATO
ART. 5
RIDUZIONE TARIFFA
PER CATEGORIA
(Art. 42, comma 6)
Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in
categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:
Cat. II riduzione del 30%
rispetto alla prima categoria.
ART. 6
APPLICAZIONE DELLA
TASSA
1. La tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di S.Mango
d’Aquino
base alle norme stabilite
dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.
2. L’applicazione della tassa non esclude il pagamento di
canoni di concessione se dovuti.
3. La tassa è commisurata a seconda dell’importanza
dell’area sulla quale insiste l’occupazione.
Le frazioni inferiori al
metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura
superiore.
4. Non si da comunque luogo
alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di
riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. Le strade, le piazze e quant’altro oggetto
del tributo sono inclusi nelle due categorie sopra definite e ripartite secondo
l’elenco di classificazione approvato ai sensi di Legge (art. 42,comma 3).
5. Le occupazioni realizzate
su tratti di strade Statali, Regionali o Provinciali che attraversano i centri
abitati del Comune, come delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono
soggette all’imposizione da parte del Comune stesso (art. 38, comma 4).
6.Per le occupazioni realizzate su tratti di strade, spazi ed aree pubbliche e quali i
marciapiedi costituenti pertinenza dei fabbricati la tassa sarà dovuta per la
parte effettivamente occupata qualora la stessa emerge dal piano stradale;
L’importo dovuto sarà determinato in base a tariffa q mq. e per anno solare. Il versamento
dell’obbligazione tributaria dovuta non costituisce in alcun modo né
regolarizzazione o sanatoria amministrativa dell’occupazione né titolo ai fini di riconoscimento di ventuali diritti reali
di proprietà, né autorizzazione
amministrativa a modificare a proprio piacimento lo stato dei luoghi.
CAPO I
TARIFFE PER LE
OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE
ART. 7
PASSI CARRABILI
(Art. 44)
1 - Ai fini del presente
Regolamento, si intende per "passo carrabile" qualunque manufatto
(costituito generalmente da listoni in pietra o altro materiale, o da appositi
intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa
a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo
stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un' opera visibile che renda
concreta l'occupazione è certa la superficie stradale sottratta all'uso
pubblico.
2 - Si considera invece "accesso carrabile" a raso ogni manufatto
mancante delle caratteristiche di cui sopra.
3 - La presenza del passo
carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di
sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma l, lettera
"e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. .
4 - Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione
"Comune di San Mango d’Aquino, oltre agli estremi della concessione. La
mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta
l'inefficacia del divieto.
5 - Il Comune fornirà il segnale, o darà
indicazioni affinché il titolare della concessione possa eperirlo per conto
proprio con le necessarie caratteristiche. L'installazione e la manutenzione
del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.
6 Il rilascio della
concessione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso
anuale, determinata in base al Decreto Legislativo 15.11.93 n° 507 (Tassa per
l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni,
nonché al vigente regolamento comunale in materia.
7 - Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria nell'ammontare minimo
- così come indicata all'art. 44, comma 1° del medesimo D.L. - ridotta al 50%.
La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura
.dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
8 - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è
determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq.
8; l'eventuale superficie eccedente questo limite è calcolata in ragione del
10%.
9 - La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili; in tal caso il divieto di
sosta nella zona antistante
gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla
richiesta di occupazione del suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinato
alla sosta dei veicoli, nelle stesse forme e con le edesime modalità
individuate per i passi carrabili. Il divieto di utilizzazione di detta zona da
parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di mq.
5 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte
del proprietario dell'accesso. La tassa è pari al 50% della tariffa ordinaria
ed è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura
dell'accesso fino alla profondità di m. l,00.
10 - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di
elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di
fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati
allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la
tariffa è pari al 10% di quella ordinaria.
OCCUPAZIONE DEL
SUOLO
(Art. 44)
1-Le tariffe della tassa per l’occupazione permanente degli
spazi ed aree pubbliche((art.40) sono stabilite con delibera di Giunta
comunale, nei tempi e modi previsti per legge, in rapporto alle categorie
previste.
2-Per le occupazioni
permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde
un’obbligazione tributaria autonoma. Essa è
commisurata alla superficie occupata .
ART. 9
AFFRANCAZIONE DELLA
TASSA SUI PASSI CARRABILI
(Art. 44, comma 11)
La tassa relativa alla
occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante
il versamento il qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del
tributo.
OCCUPAZIONE DI
SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE
(Art. 44, comma 1.c)
Si applica la tariffa
prevista per le occupazioni di suolo di cui all'art. 8, del presente
Regolamento ridotta ad un
terzo.
ART. 11
OCCUPAZIONE DI
SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE
FISSE O RETRATTILI
AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO
(Art. 44, comma 2)
La tariffa è pari a quella
di cui all'art. 8, del presente Regolamento ridotta al 30%.
ART. 12
(art. 46 e 47)
Per le occupazioni
permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante cavi, condutture,
impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, nonché gli allacci e gli innesti a condutture non eroganti pubblici servizi la tassa è determinata mediante una tariffa per utente, aggiornata in base agli indici ISTAT, secondo i termini e modi previsti dall’art.18 della Legge n. 488 del 23/12/1999 e successive modifiche.
ART. 13
TARIFFA PER
L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E
Per le occupazioni permanenti la tassa è conteggiata secondo la tariffa approvata dalla Giunta Comunale;
ART. 14
DISTRIBUTORI DI
CARBURANTE
(Art. 48)
1. Per l'impianto e
l'esercizio distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità
non superiore a
indicate nella I parte del
comma 6 dell'art. 48 del Decreto 507/93.
La tassa annuale è fissata,
a seconda delle località in cui sono situati gli impianti.
2. Se il serbatoio è di
capacità maggiore ai
3. Se il distributore di
carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di essi.
4. Nel caso in cui i due o
più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata
al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per
ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. Tutti gli spazi ed aree
pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del Decreto 507
occupati in eccedenza alla superficie di
ART. 15
DISTRIBUTORI DI
TABACCHI
(Art. 48, comma 7)
Per le occupazioni del
suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici
per la distribuzione di
tabacchi, la tassa annuale è determinata a seconda delle località in cui
sono situati gli impianti.
ART. 16
OCCUPAZIONI CON
TAXI
(Art. 44, comma 12)
Nel caso di richiesta di
concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto
pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata
alla superficie dei singoli posti assegnati.
CAPO II
TARIFFE PER LE
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
OCCUPAZIONI DEL
SUOLO, SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI
(ART. 45-45 c.3-47)
1-Sono considerate
occupazioni temporanee del suolo, di spazi soprastanti e sottostanti, quelle di
durata inferiore all’anno, in relazione ai giorni o ore di occupazione.
2-L’occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, è tassata secondo le modalità previste dall’art. 47, comma 5 del D.Lgs.507/1993.
3-La tariffa prevista per
l’occupazione temporanea con tende ed attrezzature similari (Art. 45, comma 3)
è quella prevista dal comma 2, ridotta al 30%..Ove le tende sovrastino aree
pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la
superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.
ART. 18
CONTEGGIO DELLE
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E
SOPRASSUOLO IN AREE
DELLA MEDESIMA CATEGORIA
(Art. 42, comma 4)
Le occupazioni temporanee
di cui al precedente art. 17 aventi
la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria,
sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
ART. 19
RIDUZIONI
SPECIFICHE NELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(Art. 45, comma 5)
Le tariffe di cui al precedente
art. 17 sono ridotte:
- del 50% per le occupazioni realizzate da esercenti il
commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che
vendono direttamente il loro prodotto;
- dell'80% per occupazioni
poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante nonché in occasione di iniziative o manifestazioni
politiche, sindacali, culturali, religiose, sportive, assistenziali e sagre
paesane;
-
del 50% per le occupazioni temporanee del suolo necessarie allo scavo e alla
messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o
eliminazione delle occupazioni del sottosuolo
e soprassuolo di cui art. 46 del Decreto 507 (art. 17 c.2 del presente
regolamento).
-del 50% per le occupazioni
realizzate nelle aree circostanti le attività commerciali a condizione che i
richiedenti si impegnino a mezzo di stipula di convenzione con il Comune con al
quale si impegnino:
L’autorizzazione che il Comune rilascerà al richiedente
dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti norme del C.d.s. e le
disposizioni regolamentari vigenti in materia di rispetto delle distanze;
La approvazione dello schema di convenzione è demandato alla
Giunta Comunale.
ART. 20
ESENZIONE DELLA
TASSA
(Art. 49)
1. Sono esenti dalla tassa:
a) occupazioni effettuate
dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per
l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità
specifica di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca
scientifica;
b) le tabelle indicative
delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché
le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano
indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità,
sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte
delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in
concessione;
d) le occupazioni
occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei
Regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei
veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con
impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all’atto
della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al
termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree
cimiteriali;
g) gli accessi carrabili
destinati ai soggetti portatori di handicap;
h) le occupazioni
realizzate dalle imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune,
dallo Stato o altri Enti su
beni Demaniali o di patrimonio del Comune stesso;
i) i passi carrabili, gli
accessi che non sono costruiti attraverso marciapiede nonché quelli costruiti
su strade arginali di fiumi e canali; è altresì esente dalla tassa il passaggio
pedonale e lo spazio riservato alla pista ciclabile costruiti sul marciapiede;
l) ai sensi dell’art. 44,
comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali,
quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi
un’opera visibile od il marciapiede che renda concreta l’occupazione e certa la
superficie sottratta all’uso pubblico;
m) per le aree scoperte
destinate dal Comune, con proprio atto, a parcheggio ma di fatto NON
ADEGUATAMENTE ATTREZZATE a
tale scopo.
2. Sono inoltre esenti le
seguenti occupazioni occasionali:
a) commercio ambulante
itinerante: soste fino a 60 minuti;
b) occupazioni sovrastanti
il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o
ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente
quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di
Polizia Urbana;
c) occupazioni di pronto
intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di
riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperture
di durata inferiore ad 1 ora;
d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali di durata giornaliera all’esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
e) occupazioni effettuate
per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, turistiche, culturali,
religiose, sportive, assistenziali e di tempo libero, non comportanti attività
di vendita o a scopo di lucro e di durata inferiore a 24 ore;
f) ai sensi della L.
549/95, comma 67, sono esonerati dall’obbligo al pagamento della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono
manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l’area occupata non
ecceda i 10 metri quadrati;
g) sono altresì esonerate
dalla tassa:
1) le aree destinate a
parcheggio;
2) le tende, quando siano
poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree
pubbliche già occupate, con riferimento alla sola parte di esse eventualmente
sporgente dai banchi o dalle aree medesimi.
RIDUZIONI PER
L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ' EDILIZIA
(Art. 45, comma 6 bis)
1).Per le occupazioni
temporanee da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le
tariffe sono ridotte ulteriormente del 50% e graduate in rapporto alla durata
dell’occupazione;
2).Prima del rilascio
dell’autorizzazione edilizia comunque denominata ove si accerti l’occupazione
di spazio pubblico, l’interessato dovrà provvedere al versamento dell’importo
corrispondente alla occupazione forfetaria di almeno mq. 10,00 e per la durata
di gg. 30 ed in base a tariffa come
stabilita in base al dal presente regolamento;
ART. 22
RIDUZIONE PER LE
CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE
OCCUPAZIONI
TEMPORANEE
(Art. 45, comma 8)
Le tariffe riferite
all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50% allorché:
- la durata dichiarata non
sia inferiore ad un mese;
- trattasi di occupazione a
carattere ricorrente.
La riscossione in entrambi i
casi è disposta dal Comune mediante convenzione, ossia:
1. il versamento della
tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione dovrà essere pagato
anticipatamente o in due rate: la prima anticipata e la seconda a distanza di
un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di
occupazione avente una durata di oltre sei mesi;
2. il soggetto dovrà
sottoscrivere il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento
dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la
quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa
versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non
ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al
contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di
autorizzazione.
ART. 23
AREE DESTINATE A
PARCHEGGIO
(Art. 45, comma 6)
le occupazioni con autovetture di uso
privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono
soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in
diminuzione del 30 per cento.
(Art. 45, comma 5)
Per
le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 17 e di tutte le altre
fattispecie indicate nell'art. 45 del Decreto 507, effettuate dai pubblici
esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli
che vendono direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate
con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinata secondo le tarifeffe
stabile dalla Giunta Municipale;
ART. 25
RIDUZIONE DEL
COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER
LO SPETTACOLO
VIAGGIANTE
(Art. 42, comma 5)
La superficie occupata con
installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:
- del 50% sino a 100 mq;
- del 25% per la parte
eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
ART. 26
RIDUZIONE DEL
COMPUTO DELLA SUPERFICIE
(Art. 42, comma 5)
Qualora la superficie
occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e del
sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai
fini tariffari in ragione del 10%.
CAPO III
NORME GENERALI
OCCUPAZIONI ABUSIVE
PER PROTRAZIONE
(Art. 42, comma 2)
Quando l'occupazione
permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella
concessione o nella autorizzazione, ancorché uguale o superiore all’anno, si
applica per tutto il periodo eccedente
quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata
del 20%, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione
abusiva.
ART. 28
OCCUPAZIONI DI MISURA
INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA
(Art. 42, comma 4)
Nel caso di più occupazioni
permanenti o temporanee, anche della stessa natura, conseguenti allo stesso
provvedimento autorizzativo, ma di misura, ciascuna, inferiore al metro
quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna
di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.
ART. 29
OCCUPAZIONI CON
IMPIANTI PUBBLICITARI
Per le occupazioni, sia
permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso
dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I
del Decreto 507 e del relativo Regolamento comunale.
TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI
ATTI ABILITATIVI
1. Tutte le occupazioni di
spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al
rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo
dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche
con allegate planimetrie, l'area, il
soprassuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità e la durata
della stessa.
2. Qualora le occupazioni
siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti,
impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel
Regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del
rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia; nel caso di esito
positivo delle due istruttorie, il rilascio dei due atti abilitativi avviene
contestualmente.
3. Nell'atto di concessione
è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del
concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi
compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicata per l'occupazione
concessa.
4. Le concessioni sono
rilasciate:
- senza pregiudizio dei
diritti di terzi;
- con l'obbligo del
concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse
all'occupazione;
- con facoltà da parte del
Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute
esigenze pubbliche.
5. Al termine della
concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque
obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla
rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo
pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto
concessorio.
6. Qualora l’occupazione
richieda altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti
vigenti, il richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso delle
autorizzazioni medesime.
ART. 31
L'AUTORIZZAZIONE
ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1. Le occupazioni
temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione,
almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza
indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che
si intende effettuare.
almeno cinque giorni
precedenti a quello indicato come inizio occupazione, specifico e motivato
provvedimento negativo.
ART. 32
OCCUPAZIONI
D'URGENZA
1. Nel caso si debba
provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per
fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere
poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale
provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale
necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione
dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via
fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la
concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
ART. 33
RINNOVO DELLA
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1. Coloro che hanno
ottenuto la concessione o autorizzazione dell’occupazione, ai sensi del
presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità
sopravvenuta.
2. La domanda di rinnovo
deve essere comunque prodotta, almeno 15 giorni prima della scadenza della
concessione o autorizzazione e deve contenere anche gli estremi della
concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa in
oggetto relativa all’occupazione in corso.
3. Il mancato pagamento della tassa per l’occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
ART. 34
REVOCA DELLA
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1. La revoca della
concessione o autorizzazione avviene:
- per inadempienze del
soggetto agli obblighi assunti, verificatesi anche dopo l'apposita diffida o
mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
- per la violazione delle
norme di Legge o Regolamenti in materia di occupazione del suolo;
- per l’uso improprio del
diritto di occupazione o il suo esercizio è in contrasto con le norme ed i
Regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o
autorizzazione;
- per la mancata
occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione senza giustificato
motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell’occupazione,
nel caso di occupazione permanente e nei 3 giorni successivi, nel caso di
occupazione temporanea;
La revoca per i motivi
sopra esposti non comporta restituzione, nemmeno parziale della tassa versata,
ne esonera da quella non ancora dovuta. Qualora il soggetto non liberi l'area
entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con
spese a carico dell'inadempiente.
2. La revoca per
sopraggiunte esigenze pubbliche, consegue a comunicazione scritta motivata e
comporta la restituzione della tassa pagata per il periodo non goduto, senza
interessi ed il rimborso delle spese
necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo
della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto
stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario
un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non
ancora maturato della concessione revocata.
1.Fatta salva ogni diversa
disposizione di Legge, nei casi di occupazione abusive di spazi e aree
pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone
con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un
congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione
è effettuata d’ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché
di quelle di custodia.
TITOLO III
DENUNCE E
VERSAMENTI
(Art. 50 e art. 56, comma 3)
ART. 36
OCCUPAZIONI
PERMANENTI
1. Per le occupazioni
permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le
occupazioni aggiuntive rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti
obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la
tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando
gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre
dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, completa in
tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli
estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi
al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nei termini previsti dalla delibera di Giunta
comunale di adozione delle tariffe, salvo per quanto riguarda l'eventuale
variazione dell'occupazione stessa.
4. Per le occupazione
dell'art. 46 del Decreto 507 le comunicazioni ed il versamento dovranno essere
effettuati entro il 30/04 di ogni anno.
5. I versamenti,
arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o
per eccesso se superiore a 49 centesimi, devono essere fatti nel conto
corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di
versamento approvato dal Ministero delle Finanze.
OCCUPAZIONI
TEMPORANEE
1. Per le occupazioni
temporanee, ad eccezione di cui all'art.
2.Per le occupazioni
temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo
però non ricorrente, il pagamento della tassa può essere fatto direttamente
all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario
previamente vidimato dal Funzionario responsabile, oppure con c/c postale
intestato al Comune, utilizzano il modello di versamento approvato dal
Ministero delle Finanze.
3.I versamenti dovranno
essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49
centesimi, o per eccesso se superiore a 49 centesimi
TITOLO IV
ART. 38
RIMBORSI E
COMPENSAZIONI
(Art. 51)
1.Le richieste di rimborso
fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute, devono essere presentate
entro 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è
stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune, dopo le opportune
verifiche, provvede al rimborso entro 180gg. dalla data di presentazione
dell’istanza.
2.Sulle somme dovute a
qualsiasi titolo al contribuente, si applicano gli interessi secondo la
percentuale stabilita dal regolamento generale delle entrate tributarie. Gli
interessi maturano giornalmente, a decorrere dal giorno nel quale dette somme
sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
3.Non si da luogo al
rimborso della tassa per importi inferiori agli importi minimi stabiliti dalla vigenti disposizioni in
materia.
ART. 39
RETTIFICHE ED
ACCERTAMENTI
1.Entro il 31/12 del quinto
(5) anno successivo alla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata
la dichiarazione o eseguito il versamento, il Comune procede a rettifica delle
dichiarazioni infedeli, o dei parziali o tardivi versamenti, nonché
all’accertamento d'ufficio.
Notificando al contribuente
apposito avviso motivato, anche a mezzo raccomandata postale con A.R. L’avviso
deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo
richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2.Nell'avviso devono
inoltre essere precisate:
- l'ufficio presso il quale
è possibile ottenere indicazioni complete degli atti notificati;
- il responsabile del
procedimento;
- l’organo o dell’autorità
amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame, anche nel merito,
dell’atto;
- modalità e termine entro
il quale può essere proposto ricorso, alla commissione tributaria competente e
la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs.
546/92;
- il termine di 60
(sessanta) giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3.Gli avvisi di
accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale
responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto la qualifica
e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel
caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un
rappresentante del concessionario.
ART. 40
SANZIONI TRIBUTARIE
1.Per l’omessa
presentazione della denuncia di cui all’art. 36 del presente regolamento si
applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta, con un
minimo di Euro 51,00.=
2.Per la denuncia infedele
si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore tassa
dovuta. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla
determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00= a € 258,00.=
3.Le sanzioni indicate ai
commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle
commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento
della tassa, se dovuti e della relativa sanzione.
1.Sulle somme dovute e non
corrisposte nei termini ordinari prescritti per la tassa si applicano interessi
di mora secondo la percentuale stabilita dal regolamento generale delle entrate
tributarie.
Gli interessi maturano
giornalmente, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute
esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Gli interessi e le
modalità stabilite al comma precedente si applicano anche sulle somme dovute a
qualsiasi titolo al contribuente.
ART. 42
RISCOSSIONE
COATTIVA
La riscossione coattiva
della tassa, sia temporanea che permanente, si effettua secondo le disposizioni
del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e successive modificazioni. Il titolo
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento
o di rettifica è divenuto definitivo. Si applica l’art.2752 comma 4 del Codice
Civile.
ART. 43
ADEMPIMENTI DEL
FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Art. 54)
1. Al controllo dell'esatta
e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e
del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al
quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.
2. Il predetto funzionario,
ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque
tenuto ad istituire i seguenti registri:
a) Registro in cui verranno
annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi
dell'art. 50, 1° comma, del Decreto 507;
b) Registro in cui verranno
annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le
occupazioni, sia permanenti che temporanee;
c) Registro in cui saranno
annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale
previsto dall'art. 44 comma 11 del Decreto 507.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.
4. E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione
del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con
l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in
ogni registro.
5.Il predetto funzionario
designato dal Comune è stato individuato nella figura del responsabile del
servizio.
ART. 44
ADEMPIMENTI
DELL’AZIENDA CONCESSIONARIA
1. Nel caso di gestione del
servizio in concessione ad apposita azienda, le attribuzioni e gli obblighi di
cui al precedente art. 39 spettano al concessionario il quale è tenuto anche a
custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti
effettuati in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e
delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del
medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
ART. 45
RINVIO AL ALTRE
DISPOSIZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
1Per quanto non previsto
e/o disposto dal presente regolamento, si rimanda alle norme legislative
vigenti in materia, nonché al vigente regolamento comunale generale delle
entrate.
2.Il presente regolamento,
viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio, ad avvenuta
esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Il presente Regolamento,
divenuto esecutivo e pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1°
gennaio 2008.
4.Il regolamento, divenuto esecutivo a norma di
legge, va trasmesso entro trenta giorni alla direzione centrale per la
fiscalità locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di
legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di
rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti
dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.
ALLEGATO 1
Classificazione
ed elenco delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507- per l’applicazione
della T.O.S.A.P.
1.
I CATEGORIA
Tutto il tratto di strada provinciale attraversante l’abitato posto
all’interno del centro edificato, nonché il tratto di strada provinciale
collegante il centro abitato con lo svincolo a3-basso Savuto e dalla località
chiesa Sette Dolori
2.
II CATEGORIA
Tutte
le strade e via comunali poste nel territorio comunale