COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO

P R O V I N C I A D I  CATANZARO

 

 

Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa

- TOSAP -

 

 

 


(D. Lgs. 507/93 e s.m.i. - D. Lgs. 566/93 e s.m.i.)

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.ro 8 del 22 febbraio 2008, adottato con i poteri del Consiglio Comunale_

 

In vigore dall’1/1/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 1 Oggetto

ART. 2 Classe del comune

ART. 3 Oggetto della tassa

ART. 4 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

ART. 5 Riduzione tariffa per categoria

ART. 6 Applicazione della tassa

CAPO I - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

ART. 7 Passi carrabili

ART. 8 Occupazione del suolo

ART. 9 Affrancazione della tassa sui passi carrabili

ART. 10 Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale

ART. 11 Occupazione di spazi sopra il suolo comunale con tende fisse o retrattili aggettanti  sul suolo pubblico

ART. 12 Occupazione di sottosuolo o soprassuolo

ART. 13 Tariffa per l'occupazione permanente del sottosuolo e soprassuolo

ART. 14 Distributori di carburante

ART. 15 Distributori di tabacchi

ART. 16 Occupazioni con taxi

CAPO II - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 17 Occupazioni del suolo, spazi sovrastanti e sottostanti con cavi, condutture e impianti in

ART. 18 Conteggio delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo in aree della medesima categoria

ART. 19 Riduzioni specifiche nelle occupazioni temporanee

ART. 20 Esenzione della tassa

ART. 21 Riduzioni per l'esercizio di attività' edilizia

ART. 22 Riduzione per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee

ART. 23 Aree destinate a parcheggio

ART. 24 Tariffe particolari di occupazioni temporanee

ART. 25 Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante

ART. 26 Riduzione del computo della superficie

ART. 27 Occupazioni abusive per protrazione

ART. 28 Occupazioni di misura inferiore all'unita' impositiva

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 29 Occupazioni con impianti pubblicitari

ART. 30 La concessione per l'occupazione permanente

ART. 31 L'autorizzazione alle occupazioni temporanee

ART. 32 Occupazioni d'urgenza

ART. 33 Rinnovo della concessione o autorizzazione

ART. 34 Revoca della concessione o autorizzazione

ART. 35 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

TITOLO III

DENUNCE E VERSAMENTI

ART. 36 Occupazioni permanenti

ART. 37 Occupazioni temporanee

TITOLO IV

GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 38 Rimborsi e compensazioni

ART. 39 Rettifiche ed accertamenti

ART. 40 Sanzioni tributarie

ART. 41 Interessi

ART. 42 Riscossione coattiva

ART. 43 Adempimenti del funzionario responsabile

ART. 44 Adempimenti dell’azienda concessionaria

ART. 451 Rinvio al altre disposizioni ed entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche nel territorio del Comune di S.Mango d’Aquino, secondo le disposizioni contenute nel Capo

II del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 28 dicembre 1993 n.

566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507" e modificato dalla L. 28.12.95, n.549.

ART. 2

CLASSE DEL COMUNE

(Art. 43, comma 1)

Il Comune di S.Mango d’Aquino, con popolazione residente al 31.12.2007  fino a 10.000 abitanti,

applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V.

ART. 3

OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle

strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartamenti al demanio e patrimonio  indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al punto 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù pubblica per usucapione.

ART. 4

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

(Art. 42, comma 3)

Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza, in due categorie.

L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio (vedi “ALLEGATO 1”).

ART. 5

RIDUZIONE TARIFFA PER CATEGORIA

(Art. 42, comma 6)

Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

Cat. II riduzione del 30% rispetto alla prima categoria.

ART. 6

APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di S.Mango d’Aquino

base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.

2. L’applicazione della tassa non esclude il pagamento di canoni di concessione se dovuti.

3. La tassa è commisurata a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

4. Non si da comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

 4. Le strade, le piazze e quant’altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie sopra definite e ripartite secondo l’elenco di classificazione approvato ai sensi di Legge (art. 42,comma 3).

5. Le occupazioni realizzate su tratti di strade Statali, Regionali o Provinciali che attraversano i centri abitati del Comune, come delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono soggette all’imposizione da parte del Comune stesso (art. 38, comma 4).

6.Per le occupazioni  realizzate su tratti di  strade, spazi ed aree pubbliche e quali i marciapiedi costituenti pertinenza dei fabbricati la tassa sarà dovuta per la parte effettivamente occupata qualora la stessa emerge dal piano stradale; L’importo dovuto sarà determinato in base a tariffa  q mq. e per anno solare. Il versamento dell’obbligazione tributaria dovuta non costituisce in alcun modo né regolarizzazione o sanatoria amministrativa dell’occupazione  né titolo ai fini di  riconoscimento di ventuali diritti reali di  proprietà, né autorizzazione amministrativa a modificare a proprio piacimento lo stato dei luoghi.

CAPO I

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

 

ART. 7

PASSI CARRABILI

(Art. 44)

1 - Ai fini del presente Regolamento, si intende per "passo carrabile" qualunque manufatto (costituito generalmente da listoni in pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un' opera visibile che renda concreta l'occupazione è certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico.
2 - Si considera invece "accesso carrabile" a raso ogni manufatto mancante delle caratteristiche di cui sopra.

3 - La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma l, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. .
4 - Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di San Mango d’Aquino, oltre agli estremi della concessione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.
5 - Il Comune  fornirà il segnale, o darà indicazioni affinché il titolare della concessione possa eperirlo per conto proprio con le necessarie caratteristiche. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.

6 Il rilascio della concessione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso anuale, determinata in base al Decreto Legislativo 15.11.93 n° 507 (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché al vigente regolamento comunale in materia.
7 - Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria nell'ammontare minimo - così come indicata all'art. 44, comma 1° del medesimo D.L. - ridotta al 50%. La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura .dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
8 - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 8; l'eventuale superficie eccedente questo limite è calcolata in ragione del 10%.
9 - La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili; in tal caso il divieto di sosta nella zona antistante
gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, nelle stesse forme e con le edesime modalità individuate per i passi carrabili. Il divieto di utilizzazione di detta zona da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di mq. 5 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa è pari al 50% della tariffa ordinaria ed è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso fino alla profondità di m. l,00.
10 - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è pari al 10% di quella ordinaria.

 

ART. 8

OCCUPAZIONE DEL SUOLO

(Art. 44)

1-Le tariffe della tassa per l’occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche((art.40) sono stabilite con delibera di Giunta comunale, nei tempi e modi previsti per legge, in rapporto alle categorie previste.

2-Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde

un’obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata .

ART. 9

AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI

(Art. 44, comma 11)

La tassa relativa alla occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento il qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

ART. 10

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

(Art. 44, comma 1.c)

Si applica la tariffa prevista per le occupazioni di suolo di cui all'art. 8, del presente

Regolamento ridotta ad un terzo.

ART. 11

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE

FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO

(Art. 44, comma 2)

La tariffa è pari a quella di cui all'art. 8, del presente Regolamento ridotta al 30%.

ART. 12

OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO

(art. 46 e 47)

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante cavi, condutture,

impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, nonché gli allacci e gli innesti a condutture non eroganti pubblici servizi la tassa è determinata mediante una tariffa per utente, aggiornata in base agli indici ISTAT, secondo i termini e modi previsti dall’art.18 della Legge n. 488 del 23/12/1999 e successive modifiche.

ART. 13

TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E

SOPRASSUOLO NELL'ANNO 2008

(Art. 45, comma 4)

Per le occupazioni permanenti la tassa è conteggiata secondo la tariffa approvata dalla Giunta Comunale;

ART. 14

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

(Art. 48)

1. Per l'impianto e l'esercizio distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità

non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature

indicate nella I parte del comma 6 dell'art. 48 del Decreto 507/93.

La tassa annuale è fissata, a seconda delle località in cui sono situati gli impianti.

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicata è quella applicabile al punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del 5% nella misura della capacità.

3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del Decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 8, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 15

DISTRIBUTORI DI TABACCHI

(Art. 48, comma 7)

Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici

per la distribuzione di tabacchi, la tassa annuale è determinata a seconda delle località in cui

sono situati gli impianti.

ART. 16

OCCUPAZIONI CON TAXI

(Art. 44, comma 12)

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

CAPO II

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 17

OCCUPAZIONI DEL SUOLO, SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI

(ART. 45-45 c.3-47)

1-Sono considerate occupazioni temporanee del suolo, di spazi soprastanti e sottostanti, quelle di durata inferiore all’anno, in relazione ai giorni o ore di occupazione.

2-L’occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, è tassata secondo le modalità previste dall’art. 47, comma 5 del D.Lgs.507/1993.

3-La tariffa prevista per l’occupazione temporanea con tende ed attrezzature similari (Art. 45, comma 3) è quella prevista dal comma 2, ridotta al 30%..Ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

ART. 18

CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E

SOPRASSUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA

(Art. 42, comma 4)

Le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 17  aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 19

RIDUZIONI SPECIFICHE NELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

(Art. 45, comma 5)

Le tariffe di cui al precedente  art. 17 sono ridotte:

- del 50% per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- dell'80% per occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di iniziative o manifestazioni politiche, sindacali, culturali, religiose, sportive, assistenziali e sagre paesane;

- del 50% per le occupazioni temporanee del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui art. 46 del Decreto 507 (art. 17 c.2 del presente regolamento).

-del 50% per le occupazioni realizzate nelle aree circostanti le attività commerciali a condizione che i richiedenti si impegnino a mezzo di stipula di convenzione con il Comune con al quale si impegnino:

  • ad abbellire detti spazi con: fioriere, panchine mobili, raccoglitori di mini rifiuti ( mozziconi, carte gelato ecc.ecc.) .
  • ad effettuare la pulizia;
  • ad innaffiare le fioriere e le piante presenti nello stesso spazio;

L’autorizzazione che il Comune rilascerà al richiedente dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti norme del C.d.s. e le disposizioni regolamentari vigenti in materia di rispetto delle distanze;

La approvazione dello schema di convenzione è demandato alla Giunta Comunale.

ART. 20

ESENZIONE DELLA TASSA

(Art. 49)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità specifica di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei Regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;

h) le occupazioni realizzate dalle imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune,

dallo Stato o altri Enti su beni Demaniali o di patrimonio del Comune stesso;

i) i passi carrabili, gli accessi che non sono costruiti attraverso marciapiede nonché quelli costruiti su strade arginali di fiumi e canali; è altresì esente dalla tassa il passaggio pedonale e lo spazio riservato alla pista ciclabile costruiti sul marciapiede;

l) ai sensi dell’art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile od il marciapiede che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico;

m) per le aree scoperte destinate dal Comune, con proprio atto, a parcheggio ma di fatto NON

ADEGUATAMENTE ATTREZZATE a tale scopo.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperture di durata inferiore ad 1 ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali di durata giornaliera all’esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, turistiche, culturali, religiose, sportive, assistenziali e di tempo libero, non comportanti attività di vendita o a scopo di lucro e di durata inferiore a 24 ore;

f) ai sensi della L. 549/95, comma 67, sono esonerati dall’obbligo al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

g) sono altresì esonerate dalla tassa:

1) le aree destinate a parcheggio;

2) le tende, quando siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi.

ART. 21

RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ' EDILIZIA

(Art. 45, comma 6 bis)

1).Per le occupazioni temporanee da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50% e graduate in rapporto alla durata dell’occupazione;

2).Prima del rilascio dell’autorizzazione edilizia comunque denominata ove si accerti l’occupazione di spazio pubblico, l’interessato dovrà provvedere al versamento dell’importo corrispondente alla occupazione forfetaria di almeno mq. 10,00 e per la durata di gg. 30 ed in base a tariffa come  stabilita in base al dal presente regolamento;

ART. 22

RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

(Art. 45, comma 8)

Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50% allorché:

- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese;

- trattasi di occupazione a carattere ricorrente.

La riscossione in entrambi i casi è disposta dal Comune mediante convenzione, ossia:

1. il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione dovrà essere pagato anticipatamente o in due rate: la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;

2. il soggetto dovrà sottoscrivere il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 23

AREE DESTINATE A PARCHEGGIO 

(Art. 45, comma 6)

le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione del 30 per cento.

ART. 24

TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

(Art. 45, comma 5)

Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 17 e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del Decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinata secondo le tarifeffe stabile dalla Giunta Municipale;

ART. 25

RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER

LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

(Art. 42, comma 5)

La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

- del 50% sino a 100 mq;

- del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;

 

ART. 26

RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE

(Art. 42, comma 5)

Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10%.

CAPO III

NORME GENERALI

 

ART. 27

OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE

(Art. 42, comma 2)

Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica per tutto il  periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni  temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ART. 28

OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA

(Art. 42, comma 4)

Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo, ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

ART. 29

OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo Regolamento comunale.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 30

LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate  planimetrie, l'area, il soprassuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità e la durata della stessa.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel Regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione

edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie, il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicata per l'occupazione concessa.

4. Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;

- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute

esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

6. Qualora l’occupazione richieda altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti, il richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.

7. In caso di domande riguardanti l’occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.

ART. 31

L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente,

almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio occupazione, specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 32

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 33

RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o autorizzazione dell’occupazione, ai sensi del presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione o autorizzazione e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa in oggetto relativa all’occupazione in corso.

3. Il mancato pagamento della tassa per l’occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 34

REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La revoca della concessione o autorizzazione avviene:

- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti, verificatesi anche dopo l'apposita diffida o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;

- per la violazione delle norme di Legge o Regolamenti in materia di occupazione del suolo;

- per l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio è in contrasto con le norme ed i Regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;

- per la mancata occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell’occupazione, nel caso di occupazione permanente e nei 3 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

La revoca per i motivi sopra esposti non comporta restituzione, nemmeno parziale della tassa versata, ne esonera da quella non ancora dovuta. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. La revoca per sopraggiunte esigenze pubbliche, consegue a comunicazione scritta motivata e comporta la restituzione della tassa pagata per il periodo non goduto, senza interessi ed il  rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ART. 35

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1.Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, nei casi di occupazione abusive di spazi e aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

TITOLO III

DENUNCE E VERSAMENTI

(Art. 50 e art. 56, comma 3)

ART. 36

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni aggiuntive rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.

2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo  nei termini previsti dalla delibera di Giunta comunale di adozione delle tariffe, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.

4. Per le occupazione dell'art. 46 del Decreto 507 le comunicazioni ed il versamento dovranno essere effettuati entro il 30/04 di ogni anno.

5. I versamenti, arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a 49 centesimi, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

ART. 37

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee, ad eccezione di cui all'art. 22, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del conto corrente postale conforme al modello Ministeriale, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

2.Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa può essere fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile, oppure con c/c postale intestato al Comune, utilizzano il modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

3.I versamenti dovranno essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a 49 centesimi

TITOLO IV

GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 38

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

(Art. 51)

1.Le richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute, devono essere presentate entro 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune, dopo le opportune verifiche, provvede al rimborso entro 180gg. dalla data di presentazione dell’istanza.

2.Sulle somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente, si applicano gli interessi secondo la percentuale stabilita dal regolamento generale delle entrate tributarie. Gli interessi maturano giornalmente, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

3.Non si da luogo al rimborso della tassa per importi inferiori agli importi minimi  stabiliti dalla vigenti disposizioni in materia.

ART. 39

RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI

1.Entro il 31/12 del quinto (5) anno successivo alla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione o eseguito il versamento, il Comune procede a rettifica delle dichiarazioni infedeli, o dei parziali o tardivi versamenti, nonché all’accertamento d'ufficio.

Notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo raccomandata postale con A.R. L’avviso deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2.Nell'avviso devono inoltre essere precisate:

- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere indicazioni complete degli atti notificati;

- il responsabile del procedimento;

- l’organo o dell’autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell’atto;

- modalità e termine entro il quale può essere proposto ricorso, alla commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92;

- il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3.Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto la qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

ART. 40

SANZIONI TRIBUTARIE

1.Per l’omessa presentazione della denuncia di cui all’art. 36 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta, con un minimo di Euro 51,00.=

2.Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00= a €  258,00.=

3.Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuti e della relativa sanzione.

ART. 41

INTERESSI

1.Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per la tassa si applicano interessi di mora secondo la percentuale stabilita dal regolamento generale delle entrate tributarie.

Gli interessi maturano giornalmente, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2. Gli interessi e le modalità stabilite al comma precedente si applicano anche sulle somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente.

ART. 42

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva della tassa, sia temporanea che permanente, si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e successive modificazioni. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è divenuto definitivo. Si applica l’art.2752 comma 4 del Codice Civile.

ART. 43

ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art. 54)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

a) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50, 1° comma, del Decreto 507;

b) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;

c) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art. 44 comma 11 del Decreto 507.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.

4. E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

5.Il predetto funzionario designato dal Comune è stato individuato nella figura del responsabile del servizio.

ART. 44

ADEMPIMENTI DELL’AZIENDA CONCESSIONARIA

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione ad apposita azienda, le attribuzioni e gli obblighi di cui al precedente art. 39 spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

ART. 45

RINVIO AL ALTRE DISPOSIZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

1Per quanto non previsto e/o disposto dal presente regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia, nonché al vigente regolamento comunale generale delle entrate.

2.Il presente regolamento, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

3. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo e pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2008.

4.Il regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, va trasmesso entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1

 

 

 

Classificazione ed elenco delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507- per l’applicazione della T.O.S.A.P.

 

 

 

 

 

 

1.        I CATEGORIA

Tutto il tratto di strada provinciale attraversante l’abitato posto all’interno del centro edificato, nonché il tratto di strada provinciale collegante il centro abitato con lo svincolo a3-basso Savuto e dalla località chiesa Sette Dolori

2.        II CATEGORIA

Tutte le strade e via comunali poste nel territorio comunale