SOMMARIO
ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA
ART. 2 - RIFIUTI SOLIDI URBANI
ART. 3 -CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
ART. 4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI
ART.5 -LIMITI DI ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA ED
ALTRE ZONE SPARSE
ART. 9 -COMMISURAZIONE DELLA TASSA
ART. 12 - PARTI COMUNI DI CONDOMINIO
ART. 13 -CLASSI DI CONTRIBUZIONE-SUDDIVISIONE DELLE
CATEGORIE
ART. 14 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO -CALCOLO DELLE
TARIFFE
ART.16 -DECORRENZA DELLA TASSA
ART 19 - NOTIFICHE - NORME RELATIVE RUOLO 1995 -
CONTENZIOSO
ART.23 - DELIBERAZIONI TARIFFARIE
ART. 26 -TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
ART. 27 -NORME PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
ART.28 -APPLICAZIONE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO
ART. 30 -
ENTRATA IN VIGORE-OMOLOGAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 268/
l. c del T.U.F.L. 14.O9.1931,n. 1175 e successive modificazioni è istituita nel
Comune di S. Mango D'Aquino la tassa comunale annuale in base a tariffa, per i
servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di
conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo
e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o
provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
1- COSTITUISCONO RIFIUTI SOLIDI URBANI:
i rifiuti non ingombranti provenienti dai
fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
i
rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di
impiego domestico, di uso comune,
provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
i rifiuti di cui ai precedenti
lettere a) e b) derivanti da locali che, adibiti ad attività industriali, agricole, artigianali,
commerciali e di servizi non abbiano specifiche caratteristiche strutturali e
non siano destinati alla formazione di rifiuti speciali, tossici o nocivi;
i rifiuti prodotti negli ospedali, strutture sanitarie,
case di cura ed affini, provenienti da
locali non destinati, di regola,
all'assistenza sanitaria, ove si producono rifiuti speciali e di quelli dichiarati assimilabili ai rifiuti
solidi urbani interni;
i rifiuti di qualunque natura o
provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2 - Sono equiparati ai rifiuti solidi
urbani quelli derivanti da attività artigianali, commerciali e di
servizi.
3 - RIFIUTI SPECIALI
COSTITUISCONO RIFIUTI SPECIALI:
i residui derivanti da lavorazioni
industriali, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola prodotti sul fondo rustico e le
relative pertinenze;
i rifiuti provenienti da ospedali,
strutture sanitarie, case di cura ed affini, limitatamente ai locali ed ambienti in cui sono posti
macchinari ed attrezzature mediche,
i materiali provenienti da demolizioni,
costruzioni e servizi, i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
i veicoli a motore, rimorchi e simili
fuori uso e loro parti;
i residui dell'attività di
trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.
4
RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI
Costituiscono rifiuti tossici e nocivi:
a - sono tossici e nocivi i rifiuti che
contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'elenco allegato al D.P.R. 915/82.
5 I produttori di rifiuti speciali e di
quelli tossici e nocivi sono obbligati a provvedere al loro smaltimento direttamente o attraverso imprese o Enti autorizzati
dalla Regione o mediante apposita convenzione stipulata con lo stesso
soggetto che gestisce il servizio pubblico.
6 Le
norme del presente regolamento non si applicano ai rifiuti indicati nel
4° comma dell'art. 2 del d.p.r.n. 915/1982.
Il presente regolamento integra la
disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni
necessarie per l'applicazione del tributo.
L'individuazione dei presupposti che
determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti
passivi è determinato dalla legge a cui si fa, quindi, rinvio;
Per gli alloggi affittati in modo
saltuario ed occasionale e per periodi limitati od inferiore all'anno la tassa è dovuta dal
proprietario dell'immobile.
1. ZONA A: Comprende il territorio del centro
abitato; - il perimetro entro il quale
viene obbligatoriamente
istituito il servizio di raccolta R.S.U. coincide con quello
delimitato ai fini della delimitazione del Centro Abitato ai sensi dell'art. 4
del D.LGS n.285/1991;Vengono altresì istituite le seguenti zone obbligatorie di raccolta:
ZONA
B: comprende il territorio
individuato dalla località "PIETRA A SELLA"ed in cui
sono ubicati i fabbricati con
destinazione di officina meccanica, Trikeco, Case "Cario";
ZONA C: comprende il territorio
individuato dalla località:Stazione di Servizio Svincolo Autostradale-bivio strada
"Buda";
ZONA
D: comprende il territorio
individuato dalla località
"Pagliarella"-"Acquicella" in cui
sono ubicati i fabbricati ditte: Ferrieri-Isabella- Berardelli-Negozio
Agricasa;
ZONA E: comprende il territorio
individuato dalla
località:"turra di Rosa Sacco";
ZONA F: comprende il territorio
individuato dalla località:"Ponte Casale" in cui sono posti i
fabbricati ditte:Bartolotta,Valente,Trunzo;
ZONA G: comprende il territorio
individuato dalla località:Zona M.D.B.;
Zona H: comprende il territorio
individuato dalla località "Cimitero".
2.
La tassa viene applicata anche agli immobili limitrofi al territorio
comunale e che sono allacciati ai
servizi a rete di questo Comune e che di fatto usufruiscono del servizio
raccolta R.S.U. di questo Comune; Ai fini della loro classificazione detti
immobili vengono qualificati come compresi nella zona "A"-Centro
Abitato-;
3. Per l'inclusione nel ruolo r.s.u. di questo comune
dovrà essere data comunicazione a quelli su
cui sono posti i fabbricati
interessati e soggetti a tassazione, dei nominativi degli utenti;
4. La comunicazione di cui al comma
precedente deve essere effettuata entro il 2O gennaio di ciascun anno e
comunque prima della formazione del ruolo;
5) Nel caso di invariabilità del
presupposto di tassazione dei locali e delle aree interessate,relativamente agli immobili indicati nel 2° comma
del presente articolo, per gli anni successivi potrà omettersi la segnalazione di cui al 3° e
4° comma del presente articolo;
1
Si considerano tassabili agli effetti del presente
regolamento,in generale, tutti
i vani comunque denominati, esistenti in
qualsiasi specie di costruzione
stabilmente infissa al suolo,chiusi o chiudibili da ogni lato verso
l'esterno, qualunque sia la
destinazione ed uso;
a tutti i vani ed ambienti posti
all'interno delle abitazioni
(camere,sale,cucine,ingressi,
corridoi, ripostigli,bagni), così come quelli delle dipendenze
anche se separate od interrate rispetto al corpo principale( rimesse,
autorimesse, garage, posto macchina, fondi, serre);Per quanto riguarda le
soffitte, sottotetti, sottoscale, ripostigli,legnaie, gli
stessi sono tassabili per la parte di ingombro eccedente l'altezza utile di mt. 2,00;Per quanto riguarda le
soffitte ,sottotetti, sottoscala, o comunque la parte di
immobile posta al di sotto
della linea di falda della copertura dell'immobile, gli stessi sono soggetti
a tassazione solo se all'atto
dell'accertamento o della verifica della denuncia se ne accerta un uso concreto
e funzionale di detti ambienti;Per quanto concerne la parte di immobile
delimitante il vano scala non viene considerata la parte relativa alla occupazione dei gradini, sia
interni che esterni all'abitazione, nonché, la
parte di sottoscala compresa
entro l'altezza di mt. 2,00, misurata dal pavimento;
b tutti i vani principali ed accessori adibiti a
studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe,
a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi
non individuati ed elencati separatamente;
c tutti i vani principali ed accessori
adibiti ad esercizi di alberghi(compresi quelli diurni ed i bagni
pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi,
pensioni, caserme, case di pena
osterie, bar, caffè, pasticcerie, chioschi
stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate
dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuate per il perimetro
esterno della cabina poggiante al suolo.Nel caso di banchi di vendita adiacenti alla
stessa area di mercato, si assume quale superficie tassabile quella occupata, misurata al perimetro esterno del banco
di vendita e dei propri accessori;
d tutti i vani principali ed accessori
adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o
ad altri simili, esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica
sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per tali
attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzate per
l'esercizio dell'attività;
e tutti i vani(uffici, sale scolastiche,
biblioteche, anticamere, sale di aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli,
dispense, bagni, gabinetti,ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni
tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni
ordine e grado;
f tutti i vani,accessori e pertinenze,
così come individuate per le abitazioni private,nessuno escluso, degli ENTI PUBBLICI, degli Enti Locali, delle associazioni di natura
esclusivamente,religiosa,
culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle
OO.SS., degli Enti ed Associazione di
patronato, delle Unità Sanitarie Locali(escluse quelle superfici,
che per la loro natura danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2
del 4° comma dell'art. 2 del
D.P.R. n. 915/82), delle caserme, stazioni,ecc.;
g tutti i vani accessori e pertinenze,
così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso,
destinati ad attività produttive di qualsiasi genere e
tipologia e destinati alla
produzione do rifiuti solidi urbani.
Non sono soggetti alla tassa i locali e
le aree che non possono produrre rifiuti per la sussistenza di condizioni obiettive che
impediscono la presunzione di rifiuti riguardanti la natura o l'assetto delle superfici(ad esempio luoghi
impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzioni o stabilmente muniti di attrezzature che
impediscono la produzione di rifiuti), il particolare uso delle superfici(ad
esempio locali non presidiati e con presenza sporadica dell'uomo o di produzione
a ciclo chiuso, deposito di
materiali in disuso o di uso straordinario o di
cumulo di materiali alla rinfusa,
superfici destinate od attrezzate esclusivamente per attività competitive o
ginniche semprechè secondo la
comune esperienza non comportino la formazione di rifiuti
in quantità apprezzabile), oppure l'obiettiva condizione di non
utilizzabilità
immediata(ad esempio alloggi
non allacciati ai servizi a rete(elettrico, idrico, fognante), o
non arredati,in quanto
può presumersi in ogni caso
che siano utilizzati o utilizzabili locali arredati per uso di abitazione ancorché chiusi, o non abitati, in quanto la
presenza di suppellettili(il complesso di oggetti e
materiali vari che servono
per arredare l'alloggio) li rende disponibili in qualsiasi momento; Per i locali destinati ad uso diverso dall'abitazione la sola
presenza di arredamento è ritenuta
sufficiente ai fini della presunzione dell'utilizzazione
soltanto quando l'esercizio dell'attività per la quale sono stati arredati non richieda una
specifica autorizzazione o licenza;
Per quanto riguarda le cantine pur
essendo separate dal corpo principale dell'abitazione sono soggette a tassazione in quanto adibite ad un uso proprio
specifico(ad es. deposito di oggetti domestici, vano complementare dell'abitazione ecc.) che integra funzionalmente
l'unità abitativa e rientra
quindi nel generale presupposto impositivo;
La distinzione degli usi cui le cantine
possono in realtà essere adibite rileva non già ai fini dell'intassabilità, bensì
ai fini della individuazione della misura tariffaria applicabile in
corrispondenza con la particolare
destinazione dei singoli locali; Infatti le cantine, qualora siano adibite a
deposito di materiale vario(mobilio
in disuso, provviste alimentari e strettamente connessi con la vita
domestica, vanno tassati con la
stessa tariffa prevista per le abitazioni; Qualora invece siano adibite
ad un uso diverso da quello connesso con la vita domestica le stesse vanno
tassate con la specifica tariffa prevista in funzione della particolare destinazione d'uso;
Per quanto riguarda le parti di
fabbricato con destinazione a civile abitazione o ad
altra specifica destinazione qualora gli stessi al momento della
denuncia o dell'accertamento non risultano essere ultimati funzionalmente nelle finiture, nei serramenti, nel
collegamento ai servizi a
rete(elettrico, idrico, fognante) gli stessi non sono soggetti a
tassazione in quanto sottratti ad
un immediato utilizzo, e quindi, di
fatto sottratti ad un qualsiasi uso connesso con una
specifica destinazione di uso; la stessa cosa dicasi per
i fabbricati sui quali sono
in corso interventi edilizi; Sono altresì esclusi dalla tassa gli
edifici adibiti al culto (Chiese), i locali destinati a
cabine elettriche dell'ENEL, ove di regola si producono rifiuti speciali; Rientrano nel generale presupposto
impositivo e quindi soggetti a tassa le eventuali abitazioni dei ministri di culto annesse o non alle
chiese;
Sono esclusi completamente dalla tassa r.s.u.:i balconi,
pensiline, terrazzi, solai scoperti
aventi accesso dall'interno di un altro locale già soggetto a
tassa. Le terrazze scoperte e le parti
scoperte che servono di
accesso(ingresso) alla parte abitativa
del fabbricato rientrano nel generale presupposto impositivo e quindi soggette a tassa; Ai fini della
loro computazione le stesse vanno calcolate per come indicato nell'art. 1O comma 1O° del
presente regolamento;
Per non essere assoggettati a tassa
R.S.U. i locali devono essere chiusi, disabitati e non arredati o non essere collegati ad uno dei servizi a rete:
elettrico, idrico nel senso che detti servizi devono essere concretamente già attivati negli
ambienti e non ancora da attivare;
Per quanto riguarda i locali chiusi e
disabitati non rileva ai fini della non tassabilità la mancanza di dimora nei locali, bensì la
potenziale utlizzabilità attraverso la presenza dell'arredamento e della
fruizione dei servizi a rete(elettrico, idrico);Non rientrano nella fattispecie
dell'intassabilità i locali o ambienti (o
singoli locali o ambienti) posti anche in fabbricati chiusi, disabitati,
non arredati ed in cui
la presenza dell'arredamento
e dei servizi a rete non è indispensabile ai fini della reale utilizzabilità dei locali o del locale e quali ad esempio garage o posto auto;
per quanto attiene ai capannoni ed ai
locali siti in zone agricole gli stessi sono soggetti a tassazione in quanto adibiti ad un uso specifico che integra
funzionalmente l'unità tassata,
rientrando
perciò nel generale
presupposto impositivo;
Le tettoie e le rimesse aperte vanno
sottoposte alla misura tariffaria dei locali principali (abitazioni, aziende, negozi,
laboratori, esercizi commerciali
ecc.) cui sono annesse qualora siano destinate ed utilizzate ad un uso identico e
strumentale, mentre nel caso in cui in esse si svolga una attività
autonoma, estranea a quella dell'immobile o compendio contiguo, si renderà
applicabile la tariffa prevista per
il diverso uso (diversa utilizzazione) e con la
applicazione delle riduzioni eventualmente previste;
Per quanto riguarda le case coloniche, i
fabbricati rurali, le case sparse, la tassa è comunque dovuta nei limiti di tariffa previsti( e
con la applicazioni delle riduzioni spettanti) ove si accerti lo svolgimento di
una attività di per sè idonea alla produzione di rifiuti urbani;
Per
le case coloniche, le abitazioni coloniche, i fabbricati rurali, la
tassa è dovuta anche quando nell'area o
zona in cui è attivato il servizio di raccolta R.S.U. è
situata soltanto la strada di accesso all'immobile; Rientra, pertanto,
nel generale presupposto impositivo il fabbricato che è collegato attraverso strada alla zona od all'area
ove viene istituto il punto di raccolta rifiuti;
Per
quanto riguarda manufatti diversi da quelli adibiti a civile abitazione
e comunque utilizzati in stretta connessione con l'uso agricolo del fondo
rustico ed in qualunque zona del
territorio ubicati non sono soggetti a tassazione: i
locali, manufatti aperti o chiudibili ed adibiti a: stalle di qualsiasi genere, fienili, orinatoi per animali,
porcilaie, canili, pollai, locali ove in genere vengono prodotte sostanze
fecali, silos, locali destinati a deposito di prodotti agricoli dei fondi
rustici: grano, patate, avena,
sementi, concimi per l'agricoltura;
Per
quanto riguarda i locali diversi da quelli adibiti ad abitazione e
comunque utilizzati in stretta connessione con
l'uso agricolo del fondo rustico ed in qualunque parte del territorio
comunale ubicati, e comunque diversi da
quelli per i quali è prevista la non tassabilità e di cui
al comma precedente, sono soggetti a tassa soltanto se vi
è una concreta utilizzazione rilevabile attraverso la presenza di
arredamenti vari di vita quotidiana e di presenza anche se la effettiva
utilizzazione è a carattere saltuario o ricorrente, atteso il carattere
annuale della tassa, e detti locali sono allacciati funzionalmente ai servizi a
rete: elettrico, idrico; Per la tassabilità di tali manufatti si
dovranno verificare, pertanto, contestualmente, tutte le seguenti tre
condizioni: utilizzabilità, uso dei servizi a rete: elettrico, idrico
nel senso che l'accertamento di
consumi annuali dei servizi a rete fa ritenere utilizzato detto manufatto o
locale, anche se in tale locale non è presente
l'arredamento; A tali locali verranno applicate le specifiche tariffe previste
e con la applicazione delle
relative riduzioni;
Applicazione delle Tariffe nella varie
zone del territorio:
Per quanto riguarda gli immobili posti
all'interno del centro abitato ed individuato con la perimetrazione di cui all'art. 5 del
presente regolamento (Zona A) la
tassa sarà dovuta con la
applicazione delle tariffe in
relazione alla varie classificazioni e qualificazioni di uso e con la
applicazione di riduzioni ove spettanti e
con esclusione dalla tassa dei locali indicati nei precedenti periodi; Limitatamente per quanto riguarda solo locali comunque
denominati e soggetti a tassazione
ma che sono in stretta utilizzazione con l'uso agricolo dei fondi rustici
che rientrano anche in tale zona,
la relativa tassa sarà dovuta con
la applicazione della riduzione del 3O% e quindi nella misura del 7O%
della specifica tariffa fissata;
Per quanto riguarda gli immobili posti nelle
altre zone ove viene, altresì, istituito il servizio di raccolta e per una fascia per ogni lato di
strada percorsa dagli automezzi della N.U. di mt. 2OO, la tassa sarà dovuta nella misura del 1OO% per tutti i
locali comunque denominati e soggetti a tassazione,mentre per quanto riguarda i locali od immobili diversi da
quelli utilizzati per la abitazione, ma che sono in stretta utilizzazione con l'uso
agricolo dei fondi rustici la tassa sarà dovuta con la
applicazione della riduzione del 3O% e quindi nella misura del 7O% della
tariffa fissata per tale tipologia di locali;
Per
gli immobili posti al di fuori della perimetrazione del centro abitato
(ZONA A),nonché per gli immobili posti al di fuori della
distanza di mt. 2OO dalle altre zone in cui viene obbligatoriamente Istituto
il servizio di raccolta rifiuti,
misurata sul percorso stradale seguito dagli automezzi N.U.,la tassa sarà dovuta, indistintamente,
nella misura del 4O% della tariffa in relazione della specifica destinazione
di uso dell'immobile;limitatamente
per i fabbricati rurali, case coloniche di abitazione,fabbricati comunque
connessi esclusivamente con
l'utilizzazione agricola dei fondi rustici e soggetti a tassazione in quanto ne
ricorrono i presupposti oggettivi,la tassa sarà dovuta con la
applicazione dell'ulteriore riduzione del 3O%,prevista dall'art. 66-comma
4°-lettera "b" del D.DLG n.5O7/93;Ad ulteriore specificazione di
quanto riportato nel presente periodo
la misura tariffaria complessiva
sarà pari al 28% della tariffa stabilita e così determinata: ad
es. tariffa fissata £.1OO;Tariffa da applicare pari al 4O% della tariffa
fissata
1004O%=£.4O-applicazione ulteriore riduzione del 3O%=
£.40-3O%=£./mq.28,OO,In percentuale:£.mq.28/1OO=28%.
1 Sono Tassabili:
a tutte le superfici scoperte o
parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive
attività o servizi connessi;
b aree scoperte d'uso privato che
usufruiscono del servizio smaltimento dei rifiuti;che non costituiscono
pertinenza o accessorio di locali
assogettabili a tassazione e quali marciapiedi ed altri parti scoperte e cementate e comunque delimitanti
spazi sui quali sono producibili rifiuti;
c tutte le superfici adibite a sede di
distributori di carburanti e dagli
accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non
diversamente tassabili (servizi igienici, punti di vendita, zona adibita a lavaggio macchine ecc.;
d le aree scoperte o parzialmente coperte
adibite ad attività sportive di proprietà privata, o per
le quali privati ne hanno la
disponibilità d'uso , con esclusione di quelle destinate all'esercizio effettivo dello sport;
2.
AREE NON TASSABILI
Non sono tassabili quelle parti di aree
che non svolgono una concreta modalità di esercizio
dell'attività, ma svolgono una mera funzione ornamentale o
accessoria(aiuole, orti familiari, giardini, spazi aperti o recintati e destinati a parcheggio
gratuito temporaneo degli avventori);
La
tassa a norma del
1° comma del D.Lgs 5O7/93,
è commisurata alle quantità e
qualità medie
ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti urbani
interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i
medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
la
superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri dei
fabbricati o sul perimetro interno delle aree scoperte. Qualora gli
ambienti considerati sono a figura geometrica irregolare la misurazione può essere effettuata anche sulla mediana che delimita tali
ambienti; Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si
trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.La superficie complessiva soggetta a tassazione
dovrà essere riportato con misura intera e
non con frazioni di metri quadrati.L'arrotondamento di
cui sopra riguarda anche le misurazioni dei vari ambienti o locali.
Nelle unità immobiliari adibite a
civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e professionale, la
tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica
attività ed è commisurata alla superficie realmente utilizzata per le specifiche
attività(La parte relativa
ala specifica attività economica e
professionale va tassata secondo la specifica tariffa di appartenenza,la parte
restante se autonomamente
quantificabile va tassata secondo la specifica destinazione di utilizzazione,ove la parte restante
non ha l'uso in relazione alla
attività professionale od economica la stessa va tassata con la attribuzione di uso commisurata a quella
per abitazione e con esclusione di qualsiasi riduzione di tariffa.
1) La tariffa unitaria sarà
ridotta di 1/3 nel caso di:
abitazione con un unico occupante,
limitatamente per la parte eccedente mq. 4O,OO, fermo restando che al di sotto di tale limite non
sarà accordata alcuna riduzione;
abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo ed a condizione che tale destinazione sia
specificata nella denuncia o
nell'accertamento d'ufficio ed indicando l'abitazione di residenza o di dimora e l'abitazione
principale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo
l'accertamento del comune;
Le
abitazioni i cui utenti,
versando nelle condizioni di cui alla lettera b), abbiano residenza o dimora, per più di sei mesi
all'anno in località fuori del territorio nazionale;
locali diversi dalle abitazioni ed aree
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente e risultante
da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio di
attività;
Rientrano, pertanto, nella fattispecie di riduzione di
tariffa i soggetti detentori o
proprietari di immobili che dimorano stabilmente ed abitualmente
in altra località del territorio nazionale per motivi di lavoro o altro, titolari di
seconde case nello stesso comune; Per l'applicazione della riduzione spettante, quindi,
l'immobile deve essere stabilmente chiuso ed utilizzato discontinuamente(limitato
ad esempio al godimento delle ferie
o limitati ed occasionali periodi di riposo) dal titolare medesimo;
Rientrano altresì nella fattispecie di
riduzione le abitazioni chiuse che sono di
proprietà ed in disponibilità di singoli o di
multisoggetti e le stesse sono tenute solo a disposizione dei soggetti medesimi
e nel fabbricato interessato non ha
la residenza alcun soggetto;(Per detti immobili la circostanza del saltuario e discontinuo utilizzo è
accertabile ad esempio attraverso la verifica dei consumi, di
trascurabile entità, nei servizi a rete: elettrico, idrico;
Rientrano altresì in dette
fattispecie di riduzione i fabbricati chiusi e non utilizzati ed in
proprietà
indivisa di più
soggetti e per i quali non sono
state definite ancora le
procedure relative alla divisione e lo stesso pur
rientrando nel generale presupposto di tassazione non ha alcun uso detti
fabbricati avendo una multidisponibilità non quantificabile ai fini
della riduzione per un unico occupante, usufruiranno della riduzione di
cui alla lettera b),del presente articolo; Ai fini della dichiarazione indicata nella lettera b), e C), del presente
articolo, sarà ritenuta sufficiente, per la concessione della
riduzione, quella del soggetto
iscritto a ruolo ed indicato nel 4° comma dell'art. 18 del presente
regolamento;
La tariffa unitaria di categoria
sarà ridotta del 3O% nei confronti della abitazioni e dei locali
annessi degli agricoltori in genere, braccianti
agricoli, coltivatori diretti, pensionati
coltivatori diretti,
mezzadri, coloni, occupanti
immobili utilizzati in funzione della coltivazione del fondo rustico o che
sono posti in località agricola;
La
tariffa unitaria sarà, indistintamente, pari al 4O%
della tariffa unitaria per
tutte le
abitazioni, locali ed aree e con qualsiasi destinazione, posti al di fuori del
centro abitato (zona A) e per quelli posti oltre mt.2OO, dalle zone in cui sono
stati istituiti punti obbligatori
di raccolta e misurati sul percorso
stradale esistente e seguito dagli automezzi N.U.;
Ove ricorrono le condizioni oggettive le
riduzioni di cui ai commi precedenti si cumulano indistintamente;
Sono
computate per la metà
le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e
che rientrano nel generale presupposto della tassabilità e che
non rientrano nelle fattispecie indicate nel comma successivo;
Sono
computate nel limite del 25%, le aree scoperte che costituiscono
pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a
tassa;
Sono
da intendersi pertinenze ai sensi dell'art. 817 del C.C., le cose
destinate in modo durevole a servizio od ornamento di altra cosa-La
destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa
principale o da chi ne ha un diritto reale sulla medesima;
Per
quanto riguarda le agevolazioni
e riduzioni previste dall'art. 67 del D.LGS n. 5O7/93, non
viene riconosciuta alcuna particolare riduzione od agevolazione.
Negli alloggi di condominio il calcolo
della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per la
loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti;
Qualora le parti comuni non vengano
denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune aumenta la superficie di ciascun condominio di una
quota, secondo il seguente prospetto:
a) aumento del 2% agli
alloggi siti in edifici sino a 1O condomini,
b) aumento dell'1% agli
alloggi siti in edifici oltre 1O condomini;
Le
misure percentuali da applicare da parte degli occupanti gli alloggi o
dai proprietari, in sede di denuncia, sono quelle indicate nel
precedente comma;
1 Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs n.
5O7/93 viene stabilita la seguente classificazione delle categorie e delle sotto categorie di locali ed aree con omogenea
potenzialità di rifiuti e
tassabili con la medesima misura tariffaria:
CATEGORIA I° - Abitazioni private - tutte le abitazioni private
comprese nella perimetrazione del
centro abitato, nonché, le sole abitazioni comprese nelle altre
zone in cui sono stati istituiti punti
obbligatori di raccolta e comprese entro la fascia di
mt. 2OO, per lato di strada percorso dagli automezzi N.U.: Tariffa ............
SOTTO CATEGORIA I° : a) -
Immobili posti all'interno del
centro abitato come delimitato ai
sensi dell'art. 5 del presente regolamento limitatamente alle sole costruzioni
strettamente connesse con l'uso agricolo dei fondi rustici che
eventualmente rientrano in tale zona e comunque diversi da quelli delle
abitazioni, nonché per gli altri immobili compresi nella fascia di
mt.2OO,delle altre zone in cui viene
obbligatoriamente istituito in servizio di raccolta, e diversi dalle abitazioni ma, comunque,
strettamente connessi con l'uso
agricolo dei fondi rustici applicazione della tariffa con la
riduzione del 3O%(Tariffa.......) Tariffa
ridotta.........................
SOTTO CATEGORIA I°: b) - Immobili posti al
di fuori del centro abitato e delle altre zone in
cui viene
obbligatoriamente istituito
il servizio di raccolta (oltre la fascia di mt. 2OO per lato di
strada percorso dagli automezzi N.U .- al di fuori, pertanto,
di tutte le zone in cui si effettua
la raccolta dei r.s.u. ) applicazione della tariffa
nella misura del 4O% di quella della cat. I° ’sia per
quanto riguarda la parte
abitativa delle costruzioni e degli
annessi e che non vengono utilizzati per la coltivazione dei fondi rustici,
ma comunque di fatto utilizzati ;Tariffa cat.I° :£..........
(Rid. nella misura del 4O%=£.
.............. (per la tassazione dei fabbricati di cui alla presente sotto
categoria dovranno verificarsi le
condizioni oggettive di tassabilità indicati nel presente
regolamento e che non
rientrano quanto all'uso
nelle categorie diverse dalla I° );
SOTTO CATEGORIA I° : c ) -
Immobili che per quanto concerne
l'ubicazione hanno le stesse caratteristiche di quelle indicate per la sotto categoria I^ b),e che sono strettamente
connessi con l'utilizzazione agricola dei fondi rustici e che rientrano, pertanto, nel generale presupposto di tassazione,
tariffa pari al 4O% di quella della
categoria I°; Tariffa
fissata.. cat I°:...........(tariffa ridotta e pari al 4O% di quella
della categoria I^) e con la applicazione dell'ulteriore riduzione del 3O%: Tariffa già ridotta = £/MQ ...........per rid.3O%.=................(In
tale sotto categoria rientrano specificatamente gli immobili occupati da:
coltivatori diretti, braccianti agricoli in genere, mezzadri, coloni,
pensionati coltivatori diretti, utenti che
in genere si dedicano usualmente alla coltivazione del fondo su cui
è posto l'immobile). Per quanto riguarda gli immobili posti al di fuori delle zone nelle quali
è attivato il servizio di raccolta
r.s.u., diversi dalle
abitazioni e dell'uso agricolo dei
fondi rustici, e che rientrano nel
generale presupposto di tassazione in quanto ne ricorrono i presupposti di tassazione
e per come indicati nel presente regolamento, la tariffa da applicare sarà pari,
indistintamente per tutte le tipologie di locali ed aree tassabili, alla misura del 4O% tariffa della
categoria di appartenenza dell'immobile considerato in relazione delle
specifica utilizzazione.
CATEGORIA II° - Alberghi, alberghi diurni,
ristoranti, pensioni, pizzerie, locande, hotel, case di riposo, sedi di collettività;
-TARIFFA:.............
CATEGORIA III° - supermercati, empori e grandi
complessi commerciali con superficie totale pari a
mq.4000
;-TARIFFA:.............
CATEGORIA IV° - Teatri e
cinematografi, sale da ballo all'aperto; TARIFFA:.........
CATEGORIA V° - Circoli- sale da gioco
-TARIFFA :...........
CATEGORIA VI° - Studi professionali
in genere -TARIFFA:.......
CATEGORIA VII° - Ospedali, istituti
di cura pubblici e privati(limitatamente alle superfici che non producono di regola rifiuti speciali
-TARIFFA:............
CATEGORIA VIII° - Negozi in
genere, attività
artigianali in genere, aree adibite
a banchi di
vendita all'aperto; -TARIFFA:..........
CATEGORIA IX° - Stabilimenti ed
edifici industriali(limitatamente alle superfici che non
producono di regola rifiuti
speciali),TARIFFA:.............
CATEGORIA X° - Autorimesse, aree
destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento; TARIFFA:.........
CATEGORIA XI° - Scuole di ogni ordine
e grado; TARIFFA:...........
CATEGORIA XII° - Locali sedi di enti
pubblici, Comune, Provincia, locali o edifici di proprietà o in
disponibilità del comune,
della provincia, Enti Pubblici, Stato,
Associazione ed istituzioni di
natura religiosa, culturale,
politica, sindacale; TARIFFA:.........
CATEGORIA XIII° - Banche ed istituti
di credito, di assicurazione; TARIFFA:..............
CATEGORIA XIV° - Distributori di carburante;
TARIFFA:........
CATEGORIA XV° - IMPIANTI SPORTIVI Coperti o
non, di proprietà privata e con esclusione di quelle parti di superficie od aree destinate allo
svolgimento delle attività agonistiche; ;TARIFFA:.........
CATEGORIA XVI° - Cabine telefoniche e
simili; Centrali telefoniche; TARIFFA:..............
CATEGORIA XVII° - Campeggi;
TARIFFA:............
CATEGORIA XVIII° -
Aree scoperte destinate ad usi
diversi da quelli sopraindicati;
TARIFFA:..................
INDICAZIONI |
SOTTOCATEGORIE |
F=FABBRICATO |
Centro abitato Uso agricolo Altre zone Uso agricolo |
1° |
Immobili diversi dalle abita zioni ma connessi con l 'uso agricolo dei fondi rustici riduzione di tariffa del
3o% tariffa pari al 7o%
della categoria i
|
Centro abitato Altre zone |
2° |
Tariffa pari al 4o% di quella di ogni singola caTegoria
di appartenenza per i fabbricati
per abit. E per gli annessi la tariffa e' pari al 4o% della Categoria i^:
-abitazioni- |
Centro Abitato Altre zone |
3° |
TARIFFA PARI AL 4O% DELLA Cat. I^ E CON APPLICAZIONE dell'ult.
RIDUZIONE DEL 3O%(In tale sot
tocategoria rientrano immobili
di colt.dir.,bracc.agr. In gen.,
mezz.,col.,pens.colt.dir e sim.
|
1. Il gettito complessivo
della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio si smaltimento dei r.s.u. interni ed equiparati,fermo
restando il limite di copertura al 1OO%, avendo il comune dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art.
25 della legge n. 144/89;Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti di
copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo
comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano
addizionali, interessi e penalità.
2. Il costo di esercizio di cui
al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque tutti gli oneri diretti ed indiretti e derivanti per
effetto degli oneri di riscossione della tassa che gravano a carico del comune.
1. La tariffa specifica per ogni singola
utilizzazione o attività (Ts), è determinata dal prodotto
del costo medio generale netto per
unità di superficie (CMG) per il coefficiente (o indice) di produttività specifica
dei rifiuti (IPS), nonché per il coefficiente (o
indice) di qualità specifica
(o di costo specifico di smaltimento) dei rifiuti della
predetta attività o utilizzazione (IQS) e secondo la formula:
TS=CMGxIPSxIQS
2.
Il costo medio generale netto per unità di superficie (CMG),
è dato dal rapporto tra il costo complessivo predetto per l'anno di
copertura(comprendente tutti i costi diretti ed indiretti che il comune sostiene per riscuotere quanto dovuto) e la superficie
complessiva imponibile nota ed accertata - Tale superficie va computata al netto delle quantità
di area coperta o scoperta non imponibile e della quota di area da determinare(
ai soli fini del calcolo in esame) convertendo in superficie non imponibile le
attenuazioni tariffarie previste ai
sensi dell'art. 59-C.2°- e dell'art. 66 -C. 3° e 4°;
3. In definitiva il costo medio
generale netto CMG può configurarsi come la tariffa di copertura integrale del costo nell'ipotesi teorica di uguale
produttività quantitativa di tutte le utilizzazioni cioè tariffa teorica=CMGx1;
4. L'indice di produttività
specifica (IPS) è dato dal rapporto tra la produttività
quantitativa specifica per unità di superficie di un
determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per
unità di superficie
imponibile nota;
5.
La produttività specifica potrà essere ottenuta per ogni
tipo di utilizzazione in base ai dati di
produzione o di consumo,
rilevato in modo diretto od indiretto, rapportato alla superficie imponibile mediamente utilizzata per ogni tipo di
uso-Nel caso delle abitazioni la produzione media annua individuale,
rilevata im sede locale o in sede nazionale moltiplicata
per il numero di persone di cui statisticamente si compone la famiglia media e rapportata alla superficie media
abitativa individua la produttività specifica;
6. Al fine di ottenere gli indici per
unità di superficie, le produttività specifiche suddette dovranno essere divise per la produzione
media generale per unità di
superficie;
7. L'indice di qualità
specifica (IQS) può desumersi dal rapporto tra il costo di smaltimento
per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di
utilizzazione considerato ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti;
8. Le tariffe specifiche ottenute dovranno poi
essere opportunamente accorpate in modo
da formare, ove possibile,( i criteri di raggruppamento indicati
nell'art. 68 del D.LGS n. 5O7/93-C.2°), categorie omogenee (cioè comprensive di
attività o utilizzazioni con tariffe identiche o ravvicinate);
1.I
soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, devono,
ai sensi dell'art. 7O del D.LGS
n.5O7/93, presentare al Comune
denuncia entro il 2O gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.La denuncia ha effetto anche per gli anni
successivi, qualora rimangono invariate
le condizioni di tassabilità.
2.
Entro lo stesso termine del 2O gennaio devono essere denunciate le
modifiche apportate ai locali ed
alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree
stesse.
La denuncia deve
contenere:
a)- L'indicazione del N.C.F.
b)-Cognome e nome nonché luogo e data di
nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
c)-per gli enti,
istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere
indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei
rappresentanti legali;
d)-L'ubicazione e la superficie
dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
e)-la data di
inizio di conduzione o occupazione dei locali e delle aree,e la richiesta di
eventuali riduzioni spettanti;
f)-la provenienza;
g)-La data in cui viene presentata
la denuncia e la firma di uno dei coobbligati;
3.
L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di
spedizione, si considera presentata
nel giorno indicato dal timbro postale.
4. I proprietari dei fabbricati compresi
nelle zone del territorio in cui è istituito il servizio di raccolta
r.s.u. hanno l'obbligo di denunciare al Comune il
nominativo dei loro affittuari nel termine di 3O
giorni dall'avvenuta locazione;
5. Nel caso in cui non viene presentata
la denuncia di cui al comma precedente, e nei termini in esso previsti, l'utente risultante iscritto a
ruolo lo resterà anche per
l'anno successivo;
6.
La denuncia, di cui al I° comma del presente articolo, ha effetto anche per gli anni
successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste
invariate-In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione
relativa ai locali ed aree, allo loro superficie e destinazione che comporti um maggiore ammontare della
tassa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella
denuncia.
1.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
solare, cui corrisponde una autonoma
obbligazione tributaria;
2. L'obbligazione decorre dal primo
giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza;
3.
La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei
locali o delle aree, purché
debitamente accertata a
seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio
Tributi del Comune, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui
la denuncia viene presentata;
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto a
tassazione non presenta variazioni di destinazione di uso, è in facoltà dell'utente iscritto a ruolo di
rinunciare al diritto all'abbuono previa presentazione al Comune di apposita contestuale ed unica dichiarazione da
parte dell'utente e del nuovo subentrante con la quale quest'ultimo si accolla la parte di tributo eccedente
e da abbuonare;In tal caso però l'utente già iscritto a ruolo resta obbligato nei confronti
del Comune al pagamento di quanto iscritto a ruolo;
5
-In caso di mancata presentazione di denuncia nel corso dell'anno, di cessazione il tributo non
è dovuto per le annualità
successive se l'utente che ha prodotto denuncia dimostri di non aver continuato
l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree
oppure se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di
recupero d'ufficio;
6 -Lo sgravio o il rimborso del
tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio comunale entro 3O giorni
dalla ricezione della denuncia di cessazione ;
7 -La richiesta di sgravio o di rimborso
è da presentare al Comune a pena di decadenza e quindi di non accoglimento, entro sei mesi dalla
notifica del ruolo(ove sia prevista) in cui è iscritto il tributo,oppure
entro sei mesi dalla data di
approvazione del ruolo qualora non sussistendo variazioni di tassabilità
non è prevista alcuna
notifica;
1.
Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in
sede di accertamento di ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione
delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò
necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.LGS n. 5O7/93 ;
1.
Per quanto riguarda l'accertamento si applicano il I° e 2° comma dell'Art. 71
del D.Lgs N. 5O7/93;
2. Ai fini del potenziamento dell'azione di
accertamento, il Comune, ove non sia in
grado di provvedere direttamente, può stipulare apposite
convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte
sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei
criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile
nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale
impiegato dal contraente.
3.
Trattandosi di normativa del tutto innovativa, il ruolo R.S.U. relativo
al 1995 sarà compilato in base ad accertamento d'ufficio delle superfici dei locali e
delle aree soggette a
tassazione,dando atto che detto accertamento non inciderà,
in alcun modo, sui ruoli relativi ad annualità precedenti che sono
stati riscossi o che
sono in riscossione.L'applicazione delle esenzioni, esclusioni,riduzioni, spettanti ai vari soggetti,avviene d'Ufficio ed a cura del personale incaricato
ed in applicazione di quanto
riportato nel presente
regolamento.
4.
Nel caso in cui l'immobile soggetto a tassa r.s.u. è in
comproprietà di più soggetti
e se ne accerta la
tassabilità, in sede di formazione del ruolo
verrà indicato il nominativo di un solo comproprietario e
la indicazione anche di " ed altri"; Questi ultimi unitamente
al nominativo iscritto a ruolo
risponderanno del mancato pagamento
delle somme iscritte a ruolo e non
pagate;
5. Nel caso di decesso del soggetto iscritto a
ruolo ed avvenuto dopo la relativa approvazione e che
era tenuto al pagamento della somma iscritta, il tributo iscritto dovrà essere
corrisposto dagli eredi,e questi
ultimi risponderanno anche del mancato pagamento di quanto dovuto;
6. Nel caso in cui non venga presentata al
Comune denuncia di variazione per l'anno
successivo da parte degli eredi del soggetto deceduto e che
risultava iscritto a ruolo, nel ruolo stesso verrà riportato il nominativo deceduto e con la
dicitura: eredi di.......... deceduto il.............,In tal caso gli
eredi del defunto risponderanno del
mancato pagamento del tributo iscritto a ruolo.
1. L'obbligo della notifica agli
utenti iscritti a ruolo si pone solo nel caso in cui si è in presenza di nuove iscrizioni o per intervenute
variazioni dipendenti da rettifiche di dichiarazioni derivanti da denuncie
presentate, ma non anche quando derivano da provvedimenti generali di
modificazione delle tariffe da applicare;
3 -NORME RELATIVE AL
RUOLO 1995;Per quanto
riguarda il ruolo relativo al 1995 che
in applicazione
dell'art.18-comma 3°- del presente regolamento verrà
compilato in base ad accertamento
diretto d'ufficio,
dovrà essere data comunicazione di inclusione nello
stesso, agli utenti interessati
mediante notifica di apposito avviso che deve contenere i seguenti
dati: indicazione dei locali soggetti a tassazione, categoria di tassazione,riduzioni di
tariffa applicate;Per gli utenti residenti o dimoranti all'infuori del territorio comunale la notifica
potrà essere effettuata mediante lettera con avviso di ricevimento;
4. Gli utenti iscritti a ruolo entro
il termine di giorni 3O dalla notificazione dell'avviso indicato nel comma precedente possono chiedere la
rettifica dell'accertamento effettuato, nonché la applicazione di altre riduzioni non accordate e previste ed indicate nel
presente regolamento, fermo restando che quelle previste nell'art. 1O,
verranno applicate d'ufficio
ad eccezione di quelle indicate nel I°
comma lettere b),c),e d),del predetto articolo che
devono essere richieste dagli utenti.Relativamente all'anno 1995, ai fini dell' accoglimento della domanda di richiesta di
applicazione delle riduzioni spettanti, sarà ritenuta valida la firma da apporre da parte dell'utente o dalla
persona che ha la disponibilità degli immobili che agisce per conto del proprietario,
sull'apposito modello di accertamento d'ufficio predisposto dal Comune ed il
cui fax simile è allegato
dopo l'art.30 del presente regolamento;
5. Trascorso il termine indicato nel
comma precedente senza che siano state avanzate richieste di rettifica
dell'accertamento o di concessione
delle riduzioni indicate nel comma precedente, l'accertamento effettuato dal Comune per il 1995 si intenderà
definitivamente accettato dagli utenti ed agli stessi per l'anno di che trattasi non verranno accordate
alcune variazioni per quanto riguarda la superficie,la categoria di iscrizione
e le riduzioni atteso che è posto in capo all'utente l'obbligo di
richiedere la verifica dell'accertamento e la applicazione delle riduzione
mentre al Comune compete di verificare quanto richiesto, a meno che non si tratti di
meri errori materiali
commessi in fase di attribuzione ed indicazione della superficie, della categoria e delle riduzioni
applicate;
6. Entro i successivi 3O giorni
dalla data di acquisizione della richiesta di rettifica e di applicazione delle riduzioni spettanti,il Comune
effettuerà nuovo accertamento e verificate le richieste dell'utente né darà nuovamente
avviso agli utenti interessati.
7. CONTENZIOSO-Il contenzioso è disciplinato
dall'art. 2O del D.P.R. n. 638/1972, pertanto, contro gli atti di accertamento d'ufficio il
contribuente entro 3O giorni dalla data di notificazione dell'accertamento definitivo o della decisione del ricorso e di cui
al 4°, 5° e 6° comma del presente articolo, può ricorrere in prima istanza all'INTENDENZA di FINANZA ed in
seconda istanza, anche da parte del COMUNE, al
MINISTERO DELLE FINANZE;
8. Le norme del presente
articolo oltre che per il ruolo 1995, si applicano anche per quelli successivi;
1.
Ai fini del controllo dei
dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione
delle superfici imponibili, effettuata anche in base a convenzioni di cui all'articolo
precedente, l'Ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato
invito ad esibire atti e documenti
e può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro
tributo(quali ad es. rilevazione
di consumo di acqua nei
locali ai fini dell'utilizzo degli stessi ecc.), oppure richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici
anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei
confronti di singoli contribuenti;
2.
In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste
indicate nel comma precedente il
personale incaricato della materia imponibile e previo avviso da comunicare
almeno cinque giorni prima della
verifica, può accedere agli immobili soggetti a tassa
ai soli fini della rilevazione della
destinazione e della misura
delle superfici, fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare,
in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del
relativo organismo;
3. In caso di mancata collaborazione
del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, della destinazione e della superficie,
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici
aventi i caratteri previsti dall'art. 2729
del C.C.,
4.
Per l'accertamento relativo al 1995, che verrà disposto
d'Ufficio, in luogo di singoli avvisi ai
contribuenti verranno
predisposti appositi manifesti esplicativi con l'indicazione del periodo entro
il quale si provvederà
all'accertamento.
5. Qualora l'utente è impossibilitato (per motivi di lavoro,perché dimorante all'estero,ricovero in osp.ecc.) ad
essere presente durante il periodo di rilevamento può autorizzare
a ciò un suo delegato che fornirà i dati relativi
all'utente ed all'immobile interessato e
controfirmerà anche eventuali richieste di riduzione di tariffa spettanti a
favore dell'utente principale;In tal caso il soggetto che firmerà l'atto di accertamento del Comune si assume nei
confronti del Comune stesso la responsabilità di eventuali
dichiarazioni mendaci e
fermo restando che la
notifica dell'atto di accertamento effettuato e di cui
al 3° comma dell'art. 19, dovrà
essere fatta pervenire al soggetto
da iscrivere a ruolo a cura del Comune;
1.
Le operazioni preliminari da compiere al fine di poter addivenire alla
formazione del ruolo concernono:
a)-Accertamento della base
imponibile (superficie ed aree) da
indicare con
frazione intera di mq e da
calcolarsi per come indicato nel 2° comma dell'art. 9
del presente regolamento;
b)-Attribuzione della categoria in
relazione all'uso attuale
dei locali e
delle aree;
2. Nel Registro delle partite degli
utenti sono riportati in stretto ordine alfabetico gli utenti e
porta tutti i dati necessari per la compilazione:
a)-A fianco di ciascun utente vanno riportati
distintamente l'indirizzo,la data di nascita ed il
codice del contribuente, la base imponibile o le diverse basi
imponibili, la indicazione della (o delle) categoria di tassazione di
appartenenza,nonché la misura della tariffa corrispondente;
b)-Ad ogni base imponibile, espressa in
mq., va applicata la relativa
tariffa di appartenenza,in misura
intera se l'utente non usufruisce
di alcuna riduzione e nella misura ridotta spettante se lo stesso ne usufruisce;
c)-Il prodotto della base imponibile espressa in mq.,ed
indicata nella precedente lettera a), per la tariffa di appartenenza espressa in £/mq., rappresenta l'importo
dell'imposta;Detto importo è arrotondato a mille lire per difetto se la frazione
non è superiore a 5OO lire o per eccesso se è superiore;
d)-all'importo complessivo indicato
nella predetta lettera c),va applicata la tariffa nella misura percentuale
prevista dalla legge ed a favore dell'Amministrazione Provinciale;
e)-La somma degli importi
risultanti nelle sopraindicate lettere c), e d), rappresenta il carico complessivo
dell'imposta dovuta dall'utente iscritto a ruolo;
3.
Il ruolo va consegnato
all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di
ciascun anno;
FAC SIMILE MODELLO RUOLO PRINCIPALE ANNO____________
N. d’ord. |
Cognome e nome Data di nascita Indirizzo |
Cod.Ut. |
Sup. Imp |
Cat. Iscr. |
Tariffa £/Mq. |
Importo Trib. |
Add. Amm. |
Totale Compl. E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |INDIRIZZO | |MQ. | | | £. |PR. | £. |
| |
| | A | | B | C | D |
E |
| |
| | | | | A x B
|CxD | C+D |
|----|---------------|----|----|----|-------|-------|----|------|
|____|_______________|____|____|____|_______|_______|____|______|
|____|_______________|____|____|____|_______|_______|____|______|
|____|_______________|____|____|____|_______|_______|____|______|
_________________________________________________________________
1. Per quanto concerne la riscossione si applicano le
disposizioni previste dall'art.
72 del D.LGS n. 5O7/93, a cui pertanto si fa
riferimento.
1.
Entro il 31 ottobre il Comune delibera, in base alla classificazione ed
ai criteri di graduazione
contenuti nel presente
regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree
compresi nelle singole
categorie o sottocategorie, da
applicare nell'anno successivo.In caso di mancata deliberazione nel
termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate ed in
vigore per l'anno in corso;
2. Trattandosi di Comune che ha dichiarato il dissesto,
ai sensi dell'art. 25 della legge
n. 144/1989,il comune ha il
potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine del 31
ottobre di ciascun anno e come per
altro previsto dall'art. 69-3° comma del D.lgs n. 5O7/93;
3.
Le variazioni tariffarie per il rispetto dell'obbligo di copertura del
servizio verrà effettuato
annualmente con deliberazione della Giunta Municipale;
4.
Le deliberazioni tariffarie,
divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro 3O
giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del
Ministero delle finanze, che formula
eventuali rilievi di legittimità nel
termine di 6 mesi dalla data di ricezione del provvedimento.In caso di
rilievi formulati
tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei
rimborsi e degli accertamenti integrativi;
5.
Fino all'adozione della nuova tariffazione delle categorie dei locali e
delle aree, ai sensi dell'art. 69 commi
I° e 3° del D.LGS n. 5O7/93, si applicano quelle in vigore nel
1994 e che di seguito si riportano.
Ai fini della loro applicazione le stesse sono ottenute
mediante raffronto comparativo
delle categorie tra quelle in vigore nel 1994 e quelle
risultanti dalla nuova classificazioni riportata nell'art.13 del presente regolamento:
-CATEGORIA: I^-TARIFFA:
£/MQ 96O
-
SOTTOCATEGORIA: I^:a-(Tar.Cat.I^ Rid.del 3O%)= £/MQ 672
-
SOTTOCATEGORIA: I^:b-(Tar.Cat.I^ nella misura del 4O%)=
£/MQ 384
-SOTTOCATEGORIA:
I^:c-(Tariffa pari al 4O% della cat. I^=
£/MQ 384+Appl.ult. rid. del 3O%=384x-3O%
=£/MQ 269
-CATEGORIA: II^ -TARIFFA £/MQ 96O
-CATEGORIA: III^ -TARIFFA £/MQ 96O
-CATEGORIA: IV^ -TARIFFA £/MQ 96O
-CATEGORIA: V^ -TARIFFA £/MQ 96O
-CATEGORIA: VI^ -TARIFFA £/MQ 96O
-CATEGORIA: VII^ -TARIFFA £/MQ 96O
-CATEGORIA: VIII^ -TARIFFA
£/MQ 96O
-CATEGORIA: IX^ -TARIFFA £/MQ 96O
-CATEGORIA: X^ -TARIFFA £/MQ 96O
-CATEGORIA: XI^ -TARIFFA £/MQ 96O
-CATEGORIA; XII -TARIFFA £/MQ 96O
-CATEGORIA: XIII^ -TARIFFA
£/MQ 1O5O
-CATEGORIA: XIV^ -TARIFFA £/MQ 1O5O
-CATEGORIA: XV^ -TARIFFA £/MQ 96O
-CATEGORIA: XVI^ -TARIFFA £/MQ 96O
-CATEGORIA: XVII^ -TARIFFA
£/MQ 96O
1. Nei casi di errore e di
duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione
tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o
di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal
Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione
tributaria provinciale,L'Ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 9O giorni;
2. Lo sgravio o il rimborso del
tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3° e 4°,del D.LGS n.5O7/93, è
disposto dall'Ufficio comunale entro i 3O giorni dalla ricezione della denuncia di
cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al 4° comma del medesimo
articolo, da presentare a pena di decadenza, entro i sei mesi
dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo;
3. In ogni altro caso, lo
sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto
dal comune entro 9O giorni dalla
domanda del contribuente da presentare,a pena di decadenza, non oltre due anni
dall'avvenuto pagamento;
5.
Nel caso in cui lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non
dovuto e di cui ai commi
precedenti, in luogo della materiale restituzione della somma
dovuta,con l'adesione del contribuente, mediante dichiarazione di accettazione, può essere
concordata la riduzione del pari importo netto da restituire nel ruolo dell'anno successivo;In tal
caso l'importo netto da restituire(con esclusione di interessi e penalità) dovrà essere riportato in detrazione dal totale
dell'importo indicato nella lettera c),
dell'art. 21 del modello di fac simile di ruolo del
presente regolamento e nel ruolo dell'anno successivo .
1. Per quanto riguarda le
sanzioni si fa riferimento a
quanto previsto dall'art. 76
del d.LGS n. 5O7/93,fermo restando che il ruolo 1995,verrà
formato con accertamento d'ufficio delle destinazioni e delle superfici e con applicazione
diretta delle riduzioni,agevolazioni,esenzioni ove spettanti e per come
indicato nell'art. 19- commi 4°,5°,6° e 7°- del presente
regolamento;
2. Per le violazioni previste
dall'art. 76 del D.LGS n.5o7/93 si applicano le sanzioni ivi indicate;Per le violazioni indicate nel 3° comma
del predetto articolo e previste con la applicazione di una pena pecuniaria da £. 5O.000 a £.
15O.000, la stessa viene determinata in sede di prima applicazione del presente
regolamento in £. 5O.000.
1. Per il servizio di smaltimento dei r.s.u.
interni od equiparati e nel centro
abitato prodotti dagli utenti che
occupano o detengono, con o
senza autorizzazione dell'Amministrazione,
temporaneamente e non ricorrente locali ed aree pubbliche, viene
istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera;E' temporaneo l'uso
inferiore a 6 mesi e non ricorrente;
2.
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa
rapportata a giorno della tassa annuale di
smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di
uso, maggiorata dell'importo
percentuale del 5O%,
3. Per la individuazione della categoria della
tariffa la stessa viene individuata
con la assimilazione qualitativa alla
destinazione dell'opera principale cui di fatto è correlata
l'occupazione(ad es. il deposito di sabbia e materiale di costruzione relativo
a lavori di ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione sarà
tassato con la determinazione della tassa rapportata alla categoria della
T.R.S.U. dei fabbricati per civile abitazione per intero) e ove ciò non sia
possibile con la assimilazione alla
categoria a più elevata tariffa r.s.u. in
vigore;
4.
L'obbligo della denuncia dell'uso temporanea è assolto a seguito
del pagamento della tassa da
effettuare e da riscuotere contestualmente alla Tassa TOSOAP(Tassa
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), all'atto dell'occupazione e
con il modulo di versamento
di cui all'art. 5O del D.LGS n. 5O7/93, o
in mancanza di apposita previa autorizzazione
dell'Amministrazione, di occupazione locali ed aree di cui al I° comma, mediante versamento diretto senza la
compilazione del suddetto modulo;
5.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato non oltre il termine
previsto per l'occupazione medesima, significando che
ai fini di un eventuale contenzioso la data di versamento
costituisce il termine finale certo dell'occupazione stessa;
6. Il pagamento della tassa deve essere
effettuato mediante versamento a mezzo di Conto Corrente Postale intestato al
Comune o alla Provincia, oppure in caso di affidamento in concessione,
al concessionario del Comune e con arrotondamento a mille
lire per difetto se la frazione non è superiore a 5OO o per eccesso se è superiore; In
mancanza dell'apposito modulo Ministeriale di versamento potrà
essere utilizzato un normale modulo di C/C Postale e con
l'annotazione sul retro della causale di versamento
,dell'eventuale autorizzazione se in
possesso, della categoria di tariffa applicata, della durata dell'occupazione, della superficie
occupata;
7.
Le imprese appaltatrici di opere pubbliche per conto del Comune o di
altri Enti Pubblici ,sono tenute al
versamento della tassa giornaliera di
smaltimento per l'occupazione, mediante deposito sulle aree pubbliche,solo se diverse da
quelle su cui di fatto è in corso l'attività lavorativa;
8. In caso di uso di fatto la tassa che non
risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è
recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori;
9. Per l'accertamento in rettifica o
d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal
presente capo e relative alla tassa R.S.U. interni e fatte salve le
disposizioni contenute nel presente articolo;
1.E'
vietato il gettito dei rifiuti ed il temporaneo
deposito di essi sulle pubbliche vie
e piazze, nei pubblici mercati coperti e scoperti
e nei terreni pubblici e privati,sia nel territorio sottoposto al servizio di raccolta sia nel restante.
2. Il servizio Comunale per la raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani si effettuerà mediante impiego di appositi automezzi.
3. Gli utenti sono obbligati a servirsi
degli appositi contenitori,dislocati dal Comune negli appositi punti di raccolta;
4.Qualora il servizio di raccolta viene
effettuato attraverso
prelievo diretto dalle abitazioni,
l'utente dovrà dotarsi di uno o più di idoneo recipiente e
qualora l'utente non vi
abbia provveduto, provvederà il Comune a fornirlo, addebitandogli
la relativa spesa, che
sarà recuperata mediante pagamento diretto o mediante
iscrizione dell'importo dovuto nel ruolo r.s.u.;
5.L'utente è tenuto alla pulizia e
disinfezione del recipiente in modo che i bidoni di raccolta siano sempre mantenuti in buone condizioni
igieniche.
6.Qualora il
servizio di raccolta avviene
mediante ritiro dei bidoni dalle abitazioni private coloro che occupano o detengono i locali
debbono provvedere a far trovare pronti
nei giorni e nell'ora in cui è previsto l'espletamento del servizio i
recipienti contenenti i rifiuti domestici. Tali recipienti dovranno essere collocati nell'atrio
dell'ingresso del fabbricato o in altro locale di facile accesso dalla via,
evitando per quanto possibile inutili percorrenze al personale addetto alla
raccolta.
7.
In casi del tutto eccezionali può essere consentito a giudizio
dell'Amministrazione che i
recipienti di raccolta siano
deposti sulla pubblica via a fianco del portone di ingresso del fabbricato;In
tal caso però il recipiente
dovrà essere deposto sulla strada non più di una ora prima
del previsto passaggio
dell'automezzo addetto al servizio e ritirato dalla pubblica via non
oltre una ora dopo il passaggio dell'automezzo stesso.
8.La raccolta deve essere effettuata in
modo da evitare ogni dispersione di materiale e ogni esalazione.
9.I
materiali derivanti da
operazioni di giardinaggio, demolizioni di costruzioni, residui di
lavorazioni anche a
carattere artigianale, imballaggi, scatolame di grossa pezzatura ecc. non
sono considerati rifiuti domestici e debbono essere
sgomberati a cura dei privati che li producono ed, a propria cura e spese, avviati nei luoghi di pubblico scarico.
1O.
Il personale addetto alla
raccolta e trasporto rifiuti vigilerà perché lo sgombero di
tale materiale avvenga nel più breve tempo possibile,
avvertendo in caso contrario Gli Agenti della Forza Pubblica per
la conseguente diffida ed eventuale esecuzione di ufficio.
11.I
netturbini dovranno trattare con il pubblico solo per le
immediate necessità del servizio;Per ogni rimostranza sul servizio gli utenti
dovranno rivolgersi all'ufficio comunale preposto.
12.E' assolutamente vietato agli incaricati del servizio di che
trattasi di introdursi nelle abitazioni private e nei locali, condotti dagli utenti
ammessi al servizio, essendo essi autorizzati ad accedere solo nel luogo di deposito del recipiente di raccolta
rifiuti.
1.
Le norme del presente regolamento sono tutte immediatamente applicabili.
-NORME FINALI-
ART.29 - APPROVAZIONE-PUBBLICITA'
1. IL presente regolamento
è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati al Comune.
2. Il presente regolamento
è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio:
a)-dopo
l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulle
pubblicazioni delle deliberazioni;
b)-Per la durata di 15 giorni dopo che la
deliberazione di adozione è divenuta esecutiva-Esso, comunque, ed in ogni momento deve essere
accessibile a chiunque intenda consultarlo.
1. Il presente regolamento entra in vigore il
I° giorno successivo alla
scadenza della seconda forma di pubblicazione prevista dal 2°
comma lettera b), dell'art. 29 del presente regolamento.
2.
Successivamente, il regolamento, divenuto esecutivo, è trasmesso
entro 3O giorni alla direzione
centrale perla
fiscalità locale del
Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di
legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento; In
caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei
rimborsi e degli accertamenti integrativi.
3. A cura del Segretario Comunale, il
presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei
regolamenti comunali.