REGOLAMENTO COMUNALE TARSU

 

SOMMARIO

 

 

 

 

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA. 2

ART. 2 - RIFIUTI SOLIDI URBANI 2

ART. 3 -CONTENUTO DEL REGOLAMENTO. 2

ART. 4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI 2

ART.5 -LIMITI DI ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA ED ALTRE ZONE SPARSE. 2

ART.6 -LOCALI TASSABILI 2

ART. 7 -  LOCALI NON TASSABILI 3

ART. 8 -AREE TASSABILI 4

ART. 9 -COMMISURAZIONE DELLA TASSA. 4

ART. 10 -RIDUZIONI 4

ART. 11 -AGEVOLAZIONI 5

ART. 12 - PARTI COMUNI DI CONDOMINIO. 5

ART. 13 -CLASSI DI CONTRIBUZIONE-SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE. 5

ART. 14 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO -CALCOLO DELLE TARIFFE. 6

ART. 15 -DENUNCIE. 7

ART.16 -DECORRENZA DELLA TASSA. 7

ART. 17 -MEZZI DI CONTROLLO. 7

ART. 18 -ACCERTAMENTO. 7

ART 19 - NOTIFICHE - NORME RELATIVE RUOLO 1995 - CONTENZIOSO. 8

ART.20 - POTERE DEL COMUNE. 8

ART.21 -FORMAZIONE DEL RUOLO. 8

ART.22 -RISCOSSIONE. 9

ART.23 - DELIBERAZIONI TARIFFARIE. 9

ART.24 -RIMBORSI 9

ART.25 -SANZIONI 10

ART. 26 -TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO. 10

ART. 27 -NORME PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. 10

ART.28 -APPLICAZIONE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO. 10

ART. 30  - ENTRATA IN VIGORE-OMOLOGAZIONE. 11

 



ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 268/ l. c del T.U.F.L. 14.O9.1931,n. 1175 e successive  modificazioni è istituita nel Comune di S. Mango D'Aquino la tassa comunale annuale in base a tariffa, per i servizi  relativi  allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto,  trattamento,  ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei  rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

 

ART. 2 - RIFIUTI SOLIDI URBANI

1- COSTITUISCONO RIFIUTI SOLIDI URBANI:

i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

i  rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di  uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

i   rifiuti di cui ai precedenti lettere a) e b) derivanti da locali che, adibiti ad  attività  industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi non abbiano specifiche caratteristiche strutturali e non siano destinati alla formazione di rifiuti speciali, tossici o nocivi;

i rifiuti prodotti  negli ospedali, strutture sanitarie, case di cura ed affini, provenienti da  locali non  destinati, di regola, all'assistenza sanitaria, ove si producono rifiuti speciali e di quelli  dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani interni;

i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad  uso pubblico.

 

2 - Sono equiparati ai rifiuti solidi urbani quelli derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi.

 

3 - RIFIUTI SPECIALI

COSTITUISCONO RIFIUTI SPECIALI:

i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa  agricola prodotti sul fondo rustico e le relative pertinenze;

i rifiuti provenienti da ospedali, strutture sanitarie, case di cura ed affini, limitatamente ai  locali ed ambienti in cui sono posti macchinari ed attrezzature mediche,

i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e servizi, i macchinari e le apparecchiature  deteriorate ed obsolete;

i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

 

4  RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Costituiscono rifiuti tossici e nocivi:

a - sono  tossici e nocivi i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate  nell'elenco allegato al D.P.R. 915/82.

 

5 I produttori di rifiuti speciali e di quelli tossici e nocivi sono obbligati a provvedere al loro smaltimento  direttamente  o attraverso imprese o Enti autorizzati dalla Regione o  mediante  apposita  convenzione stipulata con lo stesso soggetto che gestisce il servizio pubblico.

 

6 Le  norme del presente regolamento non si applicano ai rifiuti indicati nel 4° comma dell'art.  2  del d.p.r.n. 915/1982.

 

ART. 3 -CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri  fissati  dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

 

 

ART. 4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi è determinato dalla legge a cui si fa, quindi, rinvio;

Per gli alloggi affittati in modo saltuario ed occasionale e per periodi limitati od inferiore  all'anno la tassa è dovuta dal proprietario dell'immobile.

 

ART.5 -LIMITI DI ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA ED ALTRE ZONE SPARSE

1. ZONA  A: Comprende il territorio del centro abitato; - il perimetro entro il quale  viene  obbligatoriamente istituito  il  servizio  di raccolta R.S.U. coincide con quello delimitato ai fini  della  delimitazione  del Centro Abitato ai sensi dell'art. 4 del D.LGS n.285/1991;Vengono altresì istituite le seguenti zone  obbligatorie di raccolta:

ZONA  B: comprende il territorio  individuato dalla località "PIETRA A SELLA"ed in cui sono ubicati  i fabbricati con destinazione di officina meccanica, Trikeco, Case "Cario";

ZONA C: comprende il territorio individuato dalla località:Stazione di Servizio Svincolo  Autostradale-bivio strada "Buda";

ZONA  D:  comprende il territorio individuato dalla località "Pagliarella"-"Acquicella" in  cui  sono ubicati i fabbricati ditte: Ferrieri-Isabella- Berardelli-Negozio Agricasa;

ZONA E: comprende il territorio individuato  dalla località:"turra di Rosa Sacco";

ZONA F: comprende il territorio individuato dalla località:"Ponte Casale" in cui sono posti i fabbricati ditte:Bartolotta,Valente,Trunzo;

ZONA G: comprende il territorio individuato dalla località:Zona M.D.B.;

Zona H: comprende il territorio individuato dalla località "Cimitero". 

 

 2.  La tassa viene applicata anche agli immobili limitrofi al territorio comunale e che sono allacciati  ai servizi a rete di questo Comune e che di fatto usufruiscono del servizio raccolta R.S.U. di questo Comune; Ai fini della loro classificazione detti immobili vengono qualificati come compresi nella zona "A"-Centro Abitato-;

 

3. Per l'inclusione  nel ruolo r.s.u. di questo comune dovrà essere data comunicazione a quelli  su  cui sono posti i fabbricati           interessati e soggetti a tassazione, dei nominativi degli utenti;

 

4. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere effettuata entro il 2O gennaio di ciascun anno e comunque prima della formazione del ruolo;

5) Nel caso di invariabilità del presupposto di tassazione dei locali e delle aree  interessate,relativamente  agli immobili indicati nel 2° comma del presente articolo, per gli anni successivi potrà omettersi  la segnalazione di cui al 3° e 4° comma del presente articolo;

 

ART.6 -LOCALI TASSABILI

1  Si  considerano  tassabili agli effetti del presente regolamento,in generale, tutti  i  vani  comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione  stabilmente infissa al suolo,chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque  sia la destinazione ed uso;

 

a tutti i vani ed ambienti posti all'interno delle abitazioni  (camere,sale,cucine,ingressi,  corridoi, ripostigli,bagni), così come quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale( rimesse, autorimesse, garage, posto macchina, fondi, serre);Per quanto riguarda le soffitte,  sottotetti,  sottoscale, ripostigli,legnaie, gli stessi sono tassabili per la parte di ingombro  eccedente  l'altezza utile  di mt. 2,00;Per quanto riguarda le soffitte ,sottotetti, sottoscala, o comunque la parte  di  immobile posta  al di sotto della linea di falda della copertura dell'immobile, gli stessi sono soggetti a  tassazione solo se all'atto dell'accertamento o della verifica della denuncia se ne accerta un uso concreto e funzionale di detti ambienti;Per quanto concerne la parte di immobile delimitante il vano scala non viene considerata la parte  relativa  alla occupazione dei gradini, sia interni che esterni all'abitazione, nonché,  la  parte  di sottoscala compresa entro l'altezza di mt. 2,00, misurata dal pavimento;

 

b tutti  i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali, legali,  tecnici,  sanitari,  di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

c tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi(compresi quelli diurni ed i bagni pubblici),  locande,  ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di  pena osterie,  bar,  caffè, pasticcerie, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuate per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.Nel caso  di banchi di vendita adiacenti alla stessa area di mercato, si assume quale superficie tassabile quella  occupata,  misurata al perimetro esterno del banco di vendita e dei propri accessori;

 

d tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o  da ballo  o  ad altri simili, esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza,  ivi  comprese  le superfici  all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di  quelle direttamente utilizzate per l'esercizio dell'attività;

 

e tutti i vani(uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto ed  altre,  parlatori, dormitori,  refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti,ecc.) dei collegi, istituti di  educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine  e grado;

 

f tutti i vani,accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private,nessuno  escluso, degli ENTI PUBBLICI,   degli Enti  Locali, delle associazioni di natura esclusivamente,religiosa,  culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle OO.SS., degli Enti ed Associazione di  patronato, delle Unità Sanitarie Locali(escluse quelle superfici, che per la loro natura danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2  del D.P.R. n. 915/82), delle caserme, stazioni,ecc.;

 

g tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati  ad  attività  produttive di qualsiasi genere e tipologia e destinati alla  produzione  do  rifiuti solidi urbani.

 

ART. 7 -  LOCALI NON TASSABILI

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la  sussistenza  di condizioni  obiettive  che  impediscono la presunzione di rifiuti riguardanti la natura   o  l'assetto  delle superfici(ad esempio luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzioni o  stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti), il particolare uso delle superfici(ad esempio locali non presidiati e con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, deposito  di materiali  in  disuso o di uso straordinario o di cumulo di materiali alla rinfusa,  superfici  destinate  od attrezzate  esclusivamente  per attività competitive o ginniche semprechè secondo la  comune  esperienza  non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile), oppure l'obiettiva condizione di non utilizzabilità  immediata(ad  esempio alloggi non allacciati ai servizi a rete(elettrico, idrico,  fognante),  o  non arredati,in  quanto può  presumersi in ogni caso che siano utilizzati o utilizzabili locali arredati per  uso di abitazione  ancorché  chiusi, o non abitati, in quanto la presenza di suppellettili(il complesso di oggetti  e  materiali  vari che servono per arredare l'alloggio) li rende disponibili in qualsiasi  momento; Per  i locali  destinati  ad uso diverso dall'abitazione la sola presenza di arredamento è ritenuta  sufficiente  ai fini  della presunzione dell'utilizzazione soltanto quando l'esercizio dell'attività per la quale sono  stati arredati non richieda una specifica autorizzazione o licenza;

Per quanto riguarda le cantine pur essendo separate dal corpo principale dell'abitazione sono soggette  a tassazione  in quanto adibite ad un uso proprio specifico(ad es. deposito di oggetti domestici, vano  complementare  dell'abitazione  ecc.) che integra funzionalmente l'unità abitativa e rientra  quindi  nel  generale presupposto impositivo;

La distinzione degli usi cui le cantine possono in realtà essere adibite rileva non già ai fini  dell'intassabilità, bensì ai fini della individuazione della misura tariffaria applicabile in corrispondenza con  la particolare destinazione dei singoli locali; Infatti le cantine, qualora siano adibite a deposito di materiale vario(mobilio  in disuso, provviste alimentari e strettamente connessi con la vita domestica,  vanno  tassati con  la  stessa tariffa prevista per le abitazioni; Qualora invece siano adibite ad un uso diverso  da  quello connesso  con la vita domestica le stesse vanno tassate con la specifica tariffa prevista in  funzione  della particolare destinazione d'uso;

Per quanto riguarda le parti di fabbricato con destinazione a civile abitazione o  ad  altra  specifica destinazione  qualora gli stessi al momento della denuncia o dell'accertamento non risultano essere  ultimati funzionalmente  nelle finiture, nei serramenti, nel collegamento ai servizi a  rete(elettrico, idrico, fognante) gli  stessi non sono soggetti a tassazione  in quanto sottratti ad un immediato utilizzo, e quindi, di  fatto sottratti  ad  un qualsiasi uso connesso con una specifica destinazione di uso; la stessa cosa dicasi  per  i fabbricati  sui quali sono in corso interventi edilizi; Sono altresì esclusi dalla tassa gli edifici  adibiti al  culto (Chiese), i locali destinati a cabine elettriche dell'ENEL, ove di regola si producono rifiuti  speciali;   Rientrano nel generale presupposto impositivo e quindi soggetti a tassa le eventuali abitazioni  dei ministri di culto annesse o non alle chiese;

Sono esclusi completamente       dalla tassa r.s.u.:i balconi, pensiline, terrazzi, solai scoperti  aventi accesso  dall'interno  di un altro locale già soggetto a tassa. Le terrazze scoperte e le parti  scoperte  che servono di accesso(ingresso) alla parte abitativa  del fabbricato rientrano nel generale presupposto  impositivo  e quindi soggette a tassa; Ai fini della loro computazione le stesse vanno calcolate per  come  indicato nell'art. 1O comma 1O° del presente regolamento;

Per non essere assoggettati a tassa R.S.U. i locali devono essere chiusi, disabitati e non arredati o  non essere  collegati ad uno dei servizi a rete: elettrico, idrico nel senso che detti servizi devono essere  concretamente già attivati negli ambienti e non ancora da attivare;

Per quanto riguarda i locali chiusi e disabitati non rileva ai fini della non tassabilità la mancanza  di dimora nei locali, bensì la potenziale utlizzabilità attraverso la presenza dell'arredamento e della fruizione dei servizi a rete(elettrico, idrico);Non rientrano nella fattispecie dell'intassabilità i locali o ambienti  (o  singoli locali o ambienti) posti anche in fabbricati chiusi, disabitati, non arredati ed  in  cui  la presenza  dell'arredamento e dei servizi a rete non è indispensabile ai fini della reale  utilizzabilità  dei locali o del locale e quali   ad esempio garage o posto auto;

per quanto attiene ai capannoni ed ai locali siti in zone agricole gli stessi sono soggetti a  tassazione in  quanto  adibiti  ad un uso specifico che integra funzionalmente l'unità tassata,  rientrando  perciò  nel generale presupposto impositivo;

Le tettoie e le rimesse aperte vanno sottoposte alla misura tariffaria dei locali principali  (abitazioni, aziende, negozi, laboratori, esercizi  commerciali ecc.) cui sono annesse qualora siano destinate ed  utilizzate ad un uso identico e strumentale, mentre nel caso in cui in esse si svolga una attività autonoma, estranea  a quella  dell'immobile  o compendio contiguo, si renderà applicabile la tariffa prevista per  il  diverso  uso (diversa utilizzazione) e con la applicazione delle riduzioni eventualmente previste;

 

 Per quanto riguarda le case coloniche, i fabbricati rurali, le case sparse, la tassa è comunque  dovuta nei limiti di tariffa previsti( e con la applicazioni delle riduzioni spettanti) ove si accerti lo svolgimento di una attività di per sè idonea alla produzione di rifiuti urbani;

 

 Per  le case coloniche, le abitazioni coloniche, i fabbricati rurali, la tassa è  dovuta  anche  quando nell'area  o  zona in cui è attivato il servizio di raccolta R.S.U. è situata soltanto la strada  di  accesso all'immobile; Rientra, pertanto, nel generale presupposto impositivo il fabbricato che è collegato  attraverso strada alla zona od all'area ove viene istituto il punto di raccolta rifiuti;

 

 Per  quanto riguarda manufatti diversi da quelli adibiti a civile abitazione e  comunque  utilizzati  in stretta  connessione  con l'uso agricolo del fondo rustico  ed in qualunque zona del territorio  ubicati  non sono soggetti a tassazione: i locali, manufatti aperti o chiudibili ed adibiti a: stalle di qualsiasi  genere, fienili, orinatoi per animali, porcilaie, canili, pollai, locali ove in genere vengono prodotte sostanze fecali, silos, locali destinati a deposito di prodotti agricoli dei fondi rustici: grano,  patate, avena, sementi, concimi per l'agricoltura;

 

 

 

 Per  quanto riguarda i locali diversi da quelli adibiti ad abitazione e comunque utilizzati  in  stretta connessione  con  l'uso agricolo del fondo rustico ed in qualunque parte del territorio comunale  ubicati,  e comunque  diversi  da  quelli per i quali è prevista la non tassabilità e di cui al  comma  precedente,  sono soggetti a tassa soltanto se vi è una concreta utilizzazione rilevabile attraverso la presenza di arredamenti vari di vita quotidiana e di presenza anche se la effettiva utilizzazione è a carattere saltuario o ricorrente, atteso il carattere annuale della tassa, e detti locali sono allacciati funzionalmente ai servizi a rete: elettrico, idrico; Per la tassabilità di tali manufatti si dovranno verificare, pertanto, contestualmente, tutte le seguenti tre condizioni: utilizzabilità, uso dei servizi a rete: elettrico, idrico nel senso che l'accertamento  di consumi annuali dei servizi a rete fa ritenere utilizzato detto manufatto o locale, anche se  in  tale locale non è presente l'arredamento; A tali locali verranno applicate le specifiche tariffe previste e con  la applicazione delle relative riduzioni;

 

 Applicazione delle Tariffe nella varie zone del territorio:

 

Per quanto riguarda gli immobili posti all'interno del centro abitato ed individuato con la  perimetrazione di cui all'art. 5 del presente  regolamento (Zona A) la tassa  sarà dovuta con la applicazione delle tariffe  in relazione alla varie classificazioni e qualificazioni di uso e con la applicazione  di  riduzioni ove  spettanti  e  con esclusione dalla tassa dei locali indicati nei  precedenti  periodi; Limitatamente  per quanto riguarda solo locali comunque denominati e  soggetti a tassazione ma che sono in stretta utilizzazione con l'uso agricolo dei fondi rustici che  rientrano anche in tale zona, la relativa tassa sarà dovuta con  la applicazione della riduzione del 3O% e quindi nella misura del 7O% della specifica tariffa fissata;

Per quanto riguarda gli immobili posti nelle altre zone ove viene, altresì, istituito il servizio  di raccolta   e per una fascia per ogni lato di strada percorsa dagli automezzi della N.U. di mt. 2OO, la  tassa sarà  dovuta nella misura del 1OO% per tutti i locali comunque denominati e soggetti a tassazione,mentre  per quanto  riguarda i locali od immobili diversi da quelli utilizzati per la abitazione, ma che sono in  stretta utilizzazione con l'uso agricolo  dei fondi rustici  la tassa sarà dovuta con la applicazione della riduzione del 3O% e quindi nella misura del 7O% della tariffa fissata per tale tipologia di locali;

Per  gli immobili posti al di fuori della perimetrazione del centro abitato (ZONA A),nonché  per  gli immobili posti al di fuori della distanza di mt. 2OO dalle altre zone in cui viene obbligatoriamente Istituto il  servizio di raccolta rifiuti, misurata sul percorso stradale seguito dagli automezzi N.U.,la  tassa  sarà dovuta, indistintamente, nella misura del 4O% della tariffa in relazione della specifica destinazione di  uso dell'immobile;limitatamente per i fabbricati rurali, case coloniche di abitazione,fabbricati comunque connessi esclusivamente  con l'utilizzazione agricola dei fondi rustici e soggetti a tassazione in quanto ne ricorrono i presupposti oggettivi,la tassa sarà dovuta con la applicazione dell'ulteriore riduzione del 3O%,prevista dall'art. 66-comma 4°-lettera "b" del D.DLG n.5O7/93;Ad ulteriore specificazione di quanto riportato  nel presente periodo la misura tariffaria  complessiva sarà pari al 28% della tariffa stabilita e così determinata: ad es. tariffa fissata £.1OO;Tariffa da applicare pari al 4O% della tariffa fissata  1004O%=£.4O-applicazione ulteriore riduzione del 3O%= £.40-3O%=£./mq.28,OO,In percentuale:£.mq.28/1OO=28%.

 

ART. 8 -AREE TASSABILI

1 Sono Tassabili:

 

a tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto,  a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi;

 

b aree scoperte d'uso privato che usufruiscono del servizio smaltimento dei rifiuti;che non costituiscono pertinenza o accessorio  di locali assogettabili a tassazione e quali marciapiedi ed altri parti  scoperte e cementate e comunque delimitanti spazi sui quali sono producibili rifiuti;

 

c tutte  le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e dagli  accessori  fissi,  compresi quelli  adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti di  vendita,  zona adibita a lavaggio macchine ecc.;

 

d le aree scoperte o parzialmente coperte adibite ad attività sportive di proprietà privata, o  per  le quali  privati ne hanno la disponibilità d'uso , con esclusione di quelle destinate  all'esercizio  effettivo dello sport;

 

2.  AREE NON TASSABILI

 

Non sono tassabili quelle parti di aree che non svolgono una concreta modalità di esercizio dell'attività, ma svolgono una mera funzione ornamentale o accessoria(aiuole, orti familiari, giardini, spazi aperti  o recintati e destinati a parcheggio gratuito temporaneo degli avventori);

 

ART. 9 -COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La  tassa  a  norma  del  1° comma del D.Lgs 5O7/93,  è  commisurata  alle  quantità  e  qualità  medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

la  superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri dei fabbricati o  sul  perimetro  interno delle aree scoperte. Qualora gli ambienti considerati sono a figura geometrica irregolare la misurazione  può essere  effettuata  anche  sulla mediana che delimita tali ambienti; Le frazioni  di  superficie  complessiva risultanti  inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro  quadrato.La  superficie  complessiva soggetta a tassazione dovrà essere riportato con misura intera  e  non  con frazioni  di metri quadrati.L'arrotondamento di cui sopra riguarda anche le misurazioni dei vari  ambienti  o locali.

Nelle  unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività  economica  e professionale,  la  tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed  è  commisurata alla  superficie  realmente utilizzata per le specifiche attività(La parte relativa  ala  specifica  attività economica e professionale va tassata secondo la specifica tariffa di appartenenza,la parte restante se  autonomamente quantificabile va tassata secondo la specifica destinazione di  utilizzazione,ove la parte restante non  ha l'uso in relazione alla attività professionale od economica la stessa va tassata con la  attribuzione di uso commisurata a quella per abitazione e con esclusione di qualsiasi riduzione di tariffa.

 

ART. 10 -RIDUZIONI

1)   La tariffa unitaria sarà ridotta di 1/3 nel caso di:

 

abitazione con un unico occupante, limitatamente per la parte eccedente mq. 4O,OO, fermo restando  che al di sotto di tale limite non sarà accordata alcuna riduzione;

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo ed a  condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia  o nell'accertamento d'ufficio ed indicando l'abitazione  di residenza o di dimora e l'abitazione principale e dichiarando di non voler cedere  l'alloggio  in locazione o in comodato, salvo l'accertamento del comune;

Le  abitazioni  i cui utenti, versando nelle condizioni di cui alla lettera b),  abbiano  residenza  o dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale;

locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non  continuativo, ma ricorrente e risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti Organi    per l'esercizio di attività;

 

Rientrano, pertanto,  nella fattispecie di riduzione di tariffa i soggetti detentori o  proprietari  di immobili  che dimorano stabilmente ed abitualmente in altra località del territorio nazionale per  motivi  di lavoro   o  altro,  titolari  di  seconde  case  nello  stesso  comune; Per  l'applicazione  della   riduzione spettante, quindi, l'immobile deve essere stabilmente chiuso ed utilizzato discontinuamente(limitato ad  esempio al godimento delle ferie o limitati ed occasionali periodi di riposo) dal titolare medesimo;

 

Rientrano  altresì nella fattispecie di riduzione le abitazioni chiuse che sono di  proprietà  ed  in disponibilità di singoli o di multisoggetti e le stesse sono tenute solo a disposizione dei soggetti medesimi e  nel fabbricato interessato non ha la residenza alcun soggetto;(Per detti immobili la circostanza del  saltuario  e discontinuo utilizzo è accertabile ad esempio attraverso la verifica dei consumi,  di  trascurabile entità, nei servizi a rete: elettrico, idrico;

 

Rientrano altresì in dette fattispecie di riduzione i fabbricati chiusi e non utilizzati ed  in  proprietà  indivisa  di più soggetti  e per i quali non sono state definite ancora le  procedure  relative  alla divisione e lo stesso pur rientrando nel generale presupposto di tassazione non ha alcun uso detti fabbricati avendo una multidisponibilità non quantificabile ai fini della riduzione per un unico occupante, usufruiranno  della  riduzione  di  cui alla lettera b),del presente articolo; Ai fini della  dichiarazione  indicata  nella lettera b), e C), del presente articolo, sarà ritenuta sufficiente, per la concessione della riduzione,  quella del soggetto iscritto a ruolo ed indicato nel 4° comma dell'art. 18 del presente regolamento;

 

La tariffa unitaria di categoria sarà ridotta del 3O% nei confronti della abitazioni e dei locali annessi   degli  agricoltori in genere, braccianti agricoli, coltivatori diretti, pensionati  coltivatori  diretti, mezzadri,  coloni, occupanti immobili utilizzati in funzione della coltivazione del fondo rustico o  che  sono posti in località agricola;

 

 La  tariffa  unitaria  sarà, indistintamente, pari   al  4O%  della  tariffa  unitaria  per  tutte    le abitazioni, locali ed aree e con qualsiasi destinazione, posti al di fuori del centro abitato (zona A)  e  per quelli posti  oltre mt.2OO, dalle zone in cui sono stati  istituiti punti obbligatori di raccolta  e misurati sul percorso stradale esistente e seguito dagli automezzi N.U.;

 

Ove ricorrono le condizioni oggettive le riduzioni di cui ai commi precedenti si cumulano indistintamente;

 

Sono  computate  per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso  adibite  e  che rientrano nel generale presupposto della tassabilità e che non rientrano nelle fattispecie indicate nel comma successivo;

 

Sono  computate nel limite del 25%, le aree scoperte che costituiscono pertinenza  od  accessorio  dei locali ed aree assoggettabili a tassa;                                                  

 

Sono  da intendersi pertinenze ai sensi dell'art. 817 del C.C., le cose destinate in  modo  durevole  a servizio od ornamento di altra cosa-La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ne ha un diritto reale sulla medesima;

 

ART. 11 -AGEVOLAZIONI

Per  quanto  riguarda le agevolazioni e riduzioni previste dall'art. 67 del D.LGS n.  5O7/93,  non  viene riconosciuta alcuna particolare riduzione od agevolazione.

 

ART. 12 - PARTI COMUNI DI CONDOMINIO

Negli alloggi di condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per la loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti;

Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune aumenta la  superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il seguente prospetto:

    a) aumento del 2% agli alloggi siti in edifici sino a 1O condomini, 

      

    b) aumento dell'1% agli alloggi siti in edifici oltre 1O condomini;

     

Le  misure percentuali da applicare da parte degli occupanti gli alloggi o dai proprietari,  in  sede  di denuncia, sono quelle indicate nel precedente comma;

 

ART. 13 -CLASSI DI CONTRIBUZIONE-SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE

1 Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs n. 5O7/93 viene stabilita la seguente classificazione delle categorie  e delle  sotto  categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti  e tassabili con  la  medesima misura tariffaria:

 

CATEGORIA  I° - Abitazioni  private - tutte le abitazioni private comprese nella  perimetrazione  del  centro abitato, nonché, le sole abitazioni comprese nelle altre zone in cui sono stati istituiti punti  obbligatori  di  raccolta e comprese entro la fascia di mt.  2OO, per lato di  strada  percorso  dagli automezzi N.U.: Tariffa ............

 

SOTTO CATEGORIA I° : a) - Immobili  posti all'interno del centro abitato come delimitato ai  sensi dell'art.  5  del presente regolamento  limitatamente alle sole costruzioni strettamente connesse  con  l'uso agricolo dei fondi rustici che eventualmente rientrano in tale zona e comunque diversi da quelli delle abitazioni, nonché per gli altri immobili compresi nella fascia di mt.2OO,delle altre zone in cui viene  obbligatoriamente istituito in servizio di raccolta, e  diversi dalle abitazioni ma, comunque, strettamente connessi con l'uso  agricolo  dei  fondi  rustici  applicazione della tariffa con  la  riduzione  del  3O%(Tariffa.......)   Tariffa ridotta.........................                                                                                                                                                   

 

SOTTO  CATEGORIA I°: b) - Immobili posti al di fuori del centro abitato e delle altre zone  in  cui viene  obbligatoriamente  istituito il servizio di raccolta (oltre la fascia di mt. 2OO per  lato  di  strada percorso  dagli  automezzi N.U .- al di fuori, pertanto, di tutte le zone in cui si effettua  la  raccolta  dei r.s.u. ) applicazione della tariffa nella misura del 4O% di quella della cat. I° ’sia  per  quanto riguarda  la parte abitativa delle costruzioni  e degli annessi e che non vengono utilizzati per la coltivazione dei fondi rustici, ma    comunque   di   fatto   utilizzati   ;Tariffa   cat.I° :£.......... (Rid.   nella   misura    del 4O%=£. .............. (per la tassazione dei fabbricati di cui alla presente sotto categoria dovranno  verificarsi  le  condizioni oggettive di tassabilità indicati nel presente regolamento e che non  rientrano  quanto all'uso nelle  categorie diverse dalla  I° );

 

SOTTO CATEGORIA I° : c ) - Immobili  che per quanto concerne l'ubicazione hanno le stesse caratteristiche di quelle indicate per  la sotto  categoria I^ b),e che sono strettamente connessi con l'utilizzazione agricola dei fondi rustici e  che rientrano,  pertanto,  nel generale presupposto di tassazione, tariffa pari al 4O% di quella della  categoria I°; Tariffa  fissata.. cat I°:...........(tariffa ridotta e pari al 4O% di quella della categoria I^) e con  la  applicazione    dell'ulteriore    riduzione    del   3O%:    Tariffa    già    ridotta = £/MQ    ...........per rid.3O%.=................(In tale sotto categoria rientrano specificatamente gli immobili occupati da: coltivatori diretti, braccianti agricoli in genere, mezzadri, coloni, pensionati coltivatori diretti, utenti che  in genere si dedicano usualmente alla coltivazione del fondo su cui è posto l'immobile). Per quanto riguarda gli immobili  posti  al di fuori delle zone nelle quali è attivato il servizio di raccolta  r.s.u., diversi  dalle abitazioni  e dell'uso agricolo dei fondi rustici,  e che rientrano nel generale presupposto di tassazione in quanto  ne ricorrono i presupposti di tassazione e per come indicati nel presente regolamento, la  tariffa  da applicare sarà pari, indistintamente per tutte le tipologie di locali ed aree tassabili,  alla misura del 4O% tariffa della categoria di appartenenza dell'immobile considerato in relazione delle specifica utilizzazione.

 

CATEGORIA  II° - Alberghi, alberghi diurni, ristoranti, pensioni, pizzerie, locande, hotel, case di  riposo, sedi di collettività; -TARIFFA:.............

 

CATEGORIA  III° - supermercati, empori e grandi complessi commerciali con superficie totale pari  a  mq.4000  ;-TARIFFA:.............

 

CATEGORIA IV° - Teatri e cinematografi, sale da ballo all'aperto; TARIFFA:.........

 

CATEGORIA V° - Circoli- sale da gioco -TARIFFA :...........

 

CATEGORIA VI° - Studi professionali in genere -TARIFFA:.......

 

CATEGORIA VII° - Ospedali, istituti di cura pubblici e privati(limitatamente alle superfici che non  producono di regola rifiuti speciali -TARIFFA:............

 

CATEGORIA  VIII° - Negozi  in  genere,  attività artigianali in genere, aree adibite  a  banchi  di  vendita all'aperto; -TARIFFA:..........

 

CATEGORIA  IX° - Stabilimenti  ed  edifici industriali(limitatamente alle superfici che  non  producono  di regola rifiuti speciali),TARIFFA:.............

 

CATEGORIA X° - Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento; TARIFFA:.........

 

CATEGORIA XI° - Scuole di ogni ordine e grado; TARIFFA:...........

 

CATEGORIA XII° - Locali sedi di enti pubblici, Comune, Provincia, locali o edifici di proprietà o in disponibilità  del comune, della provincia, Enti Pubblici, Stato,  Associazione ed istituzioni di  natura  religiosa, culturale, politica, sindacale; TARIFFA:.........

 

CATEGORIA XIII° - Banche ed istituti di credito, di assicurazione; TARIFFA:..............

 

CATEGORIA  XIV° - Distributori di carburante; TARIFFA:........

 

CATEGORIA  XV° - IMPIANTI SPORTIVI Coperti o non, di proprietà privata e con esclusione di quelle  parti  di superficie od aree destinate allo svolgimento delle attività agonistiche;   ;TARIFFA:.........

 

CATEGORIA XVI° - Cabine telefoniche e simili; Centrali telefoniche; TARIFFA:..............

 

CATEGORIA XVII° - Campeggi; TARIFFA:............

 

CATEGORIA      XVIII° - Aree scoperte destinate  ad usi diversi da quelli sopraindicati;

TARIFFA:..................

 


         

 

INDICAZIONI

SOTTOCATEGORIE

F=FABBRICATO

Centro abitato

Uso agricolo

 

Altre zone

Uso agricolo

Immobili diversi dalle abita zioni  ma connessi con l 'uso   agricolo   dei fondi rustici   riduzione di tariffa del 3o%   tariffa pari al 7o% della  categoria i                  

Centro abitato

 

Altre zone

 

 

Tariffa pari al 4o% di   quella di ogni singola caTegoria di appartenenza  per i fabbricati per abit. E per gli annessi la tariffa e' pari al 4o% della Categoria i^: -abitazioni-

Centro Abitato

 

Altre zone

 

 

TARIFFA PARI AL 4O% DELLA Cat.  I^ E CON APPLICAZIONE dell'ult. RIDUZIONE DEL 3O%(In tale sot  tocategoria rientrano immobili  di colt.dir.,bracc.agr. In gen.,  mezz.,col.,pens.colt.dir e sim. 

 

 


ART. 14 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO -CALCOLO DELLE TARIFFE

1.     Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio si  smaltimento dei  r.s.u. interni ed equiparati,fermo restando il limite di copertura al 1OO%, avendo il comune  dichiarato il  dissesto finanziario ai sensi dell'art. 25 della legge n. 144/89;Ai fini dell'osservanza  degli  indicati  limiti  di  copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati  da  documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

2.    Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque tutti gli oneri  diretti ed indiretti e derivanti per effetto degli oneri di riscossione della tassa che gravano a carico del comune.

1. La tariffa specifica per ogni singola utilizzazione o attività (Ts), è determinata dal prodotto del  costo medio generale netto per unità di superficie (CMG) per il coefficiente (o indice) di   produttività specifica dei  rifiuti  (IPS),  nonché per il coefficiente (o indice) di  qualità specifica (o di  costo  specifico  di smaltimento) dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (IQS) e secondo la formula:

TS=CMGxIPSxIQS

 2.  Il costo medio generale netto per unità di superficie (CMG), è dato dal rapporto tra il costo complessivo  predetto per l'anno di copertura(comprendente tutti i costi diretti ed indiretti che il  comune  sostiene per  riscuotere  quanto dovuto) e la superficie complessiva imponibile nota ed accertata - Tale  superficie  va computata al netto delle quantità di area coperta o scoperta non imponibile e della quota di area da determinare( ai soli fini del calcolo in esame) convertendo in superficie non imponibile le attenuazioni  tariffarie previste ai sensi dell'art. 59-C.2°- e dell'art. 66 -C. 3° e 4°;

3.   In definitiva il costo medio generale netto CMG può configurarsi come la tariffa di copertura  integrale del  costo  nell'ipotesi teorica di uguale produttività quantitativa di tutte le utilizzazioni  cioè  tariffa teorica=CMGx1;

4.   L'indice di produttività specifica (IPS) è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa  specifica per  unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità  di superficie imponibile nota;

5.  La produttività specifica potrà essere ottenuta per ogni tipo di utilizzazione in base ai dati di  produzione  o di consumo, rilevato in modo diretto od indiretto, rapportato alla superficie imponibile  mediamente utilizzata per ogni tipo di uso-Nel caso delle abitazioni la produzione media annua individuale, rilevata  im sede  locale o in sede nazionale moltiplicata per il numero di persone di cui statisticamente si  compone  la famiglia media  e rapportata alla superficie media abitativa individua la produttività specifica;

6.   Al  fine di ottenere gli indici per unità di superficie, le produttività  specifiche  suddette  dovranno essere divise per la produzione media  generale per unità di superficie;

7.   L'indice di qualità specifica (IQS) può desumersi dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità  di peso  dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerato ed il costo medio generale per  unità  di peso dei rifiuti raccolti;

8.    Le  tariffe specifiche ottenute dovranno poi essere opportunamente accorpate in modo  da  formare,  ove possibile,(  i criteri di raggruppamento indicati nell'art. 68 del D.LGS n. 5O7/93-C.2°), categorie  omogenee (cioè comprensive di attività o utilizzazioni con tariffe identiche o ravvicinate);

ART. 15 -DENUNCIE

 1.I  soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, devono, ai sensi dell'art. 7O del  D.LGS n.5O7/93,  presentare al Comune denuncia entro il 2O gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o  detenzione.La  denuncia  ha effetto anche per gli anni successivi, qualora rimangono invariate  le  condizioni  di tassabilità.

2.  Entro lo stesso termine del 2O gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed  alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

     La denuncia deve contenere:

    a)- L'indicazione del N.C.F.

    b)-Cognome  e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare  o la convivenza;

     c)-per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

   d)-L'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

   e)-la  data  di  inizio di conduzione o occupazione dei locali e delle aree,e la  richiesta  di  eventuali riduzioni spettanti;

   f)-la provenienza;

   g)-La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati;

3.  L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera  presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

4. I proprietari dei fabbricati compresi nelle zone del territorio in cui è istituito il servizio di raccolta r.s.u.  hanno  l'obbligo di denunciare al Comune il nominativo dei loro affittuari nel termine di  3O  giorni dall'avvenuta locazione;

5. Nel caso in cui non viene presentata la denuncia di cui al comma precedente, e nei termini in esso  previsti, l'utente risultante iscritto a ruolo lo resterà  anche per l'anno successivo;

6.  La denuncia, di cui al I° comma del presente articolo,  ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate-In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare,  nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, allo loro superficie e destinazione che  comporti um maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione del tributo in  relazione ai dati da indicare nella denuncia.

 

ART.16 -DECORRENZA DELLA TASSA

1.  La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma  obbligazione tributaria;

2.   L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha  avuto  inizio l'utenza;

3.  La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali o delle aree, purché  debitamente  accertata  a  seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio Tributi  del  Comune,  dà diritto  all'abbuono  solo  a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello  in  cui  la denuncia viene presentata;

4.   Nel  caso in cui l'immobile soggetto a tassazione non presenta variazioni di destinazione di uso,  è  in facoltà  dell'utente iscritto a ruolo di rinunciare al diritto all'abbuono previa presentazione al Comune  di apposita  contestuale ed unica dichiarazione da parte dell'utente e del nuovo subentrante con la  quale  quest'ultimo  si accolla la parte di tributo eccedente e da abbuonare;In tal caso però l'utente già  iscritto  a ruolo resta obbligato nei confronti del Comune al pagamento di quanto iscritto a ruolo;

5  -In caso di mancata presentazione di denuncia nel corso dell'anno,  di cessazione il tributo non è  dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia dimostri di non aver continuato l'occupazione  o  la detenzione dei locali e delle aree oppure se la tassa sia stata assolta dall'utente  subentrante  a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio;

6   -Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto  dall'Ufficio comunale entro 3O giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione ;

7 -La richiesta di sgravio o di rimborso è da presentare al Comune a pena di decadenza e quindi di non  accoglimento, entro sei mesi dalla notifica del ruolo(ove sia prevista) in cui è iscritto il tributo,oppure entro  sei mesi dalla data di approvazione del ruolo qualora non sussistendo variazioni di tassabilità non è  prevista alcuna notifica;

 

ART. 17 -MEZZI DI CONTROLLO

 1.  Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in sede di accertamento  di  ufficio tramite  rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può  svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.LGS n. 5O7/93 ;

 

ART. 18 -ACCERTAMENTO

1.  Per quanto riguarda l'accertamento si applicano  il I° e 2° comma dell'Art. 71 del D.Lgs N. 5O7/93;

2.   Ai  fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in  grado  di  provvedere direttamente,  può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione  delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed  affidabilità del personale impiegato dal contraente.

3.  Trattandosi di normativa del tutto innovativa, il ruolo R.S.U. relativo al 1995 sarà compilato in base ad accertamento  d'ufficio delle superfici dei locali e delle aree  soggette a tassazione,dando atto  che  detto accertamento non inciderà, in alcun modo, sui ruoli relativi ad annualità precedenti che sono stati  riscossi o  che  sono  in  riscossione.L'applicazione  delle  esenzioni,  esclusioni,riduzioni,  spettanti    ai  vari soggetti,avviene  d'Ufficio   ed a cura del personale incaricato ed in applicazione di quanto  riportato  nel presente regolamento.

4.  Nel caso in cui l'immobile soggetto a tassa r.s.u. è in comproprietà di più soggetti  e se ne accerta  la tassabilità,  in  sede di formazione del ruolo verrà indicato il nominativo di un solo comproprietario  e  la indicazione anche di " ed altri"; Questi ultimi unitamente al  nominativo iscritto a ruolo risponderanno  del mancato pagamento delle somme iscritte  a ruolo e non pagate;

5.   Nel  caso di decesso del soggetto iscritto a ruolo ed avvenuto dopo la relativa approvazione e  che  era tenuto al pagamento della somma iscritta, il  tributo iscritto dovrà essere corrisposto dagli eredi,e  questi ultimi risponderanno anche del mancato pagamento di quanto dovuto;

6.   Nel  caso in cui non venga presentata al Comune denuncia di variazione per l'anno  successivo  da  parte degli  eredi   del soggetto deceduto e che risultava iscritto a ruolo, nel ruolo stesso  verrà  riportato  il nominativo deceduto e con la dicitura: eredi di.......... deceduto il.............,In tal caso gli eredi  del defunto risponderanno del mancato pagamento del tributo iscritto a ruolo.

 

ART 19 - NOTIFICHE - NORME RELATIVE RUOLO 1995 - CONTENZIOSO

1.   L'obbligo della notifica agli utenti iscritti a ruolo si pone solo nel caso in cui si è in  presenza  di nuove iscrizioni o per intervenute variazioni dipendenti da rettifiche di dichiarazioni derivanti da denuncie presentate, ma non anche quando derivano da provvedimenti generali di modificazione delle tariffe da applicare;

2. In presenza, quindi, di invariabilità di iscrizione e di base imponibile (superficie complessiva  soggetta a tassa), per gli anni successivi non si dovrà provvedere ad alcuna notificazione, mentre nel caso in cui  si è  in presenza di nuove iscrizioni, variazioni di iscrizioni, variazione di categoria, accoglimento di  nuove domande di esonero o di riduzione, se ne dovrà dare comunicazione agli utenti interessati a mezzo di  comunicazione da notificare nelle forme previste dalla legge;

 

3   -NORME  RELATIVE  AL  RUOLO   1995;Per quanto riguarda il ruolo relativo  al  1995  che  in  applicazione dell'art.18-comma  3°-  del presente regolamento verrà compilato in base ad accertamento  diretto  d'ufficio, dovrà  essere  data comunicazione di inclusione nello stesso, agli utenti interessati  mediante  notifica  di apposito  avviso che deve contenere i seguenti dati: indicazione dei locali soggetti a tassazione,  categoria di tassazione,riduzioni di tariffa applicate;Per gli utenti residenti o dimoranti all'infuori del  territorio comunale la notifica potrà essere effettuata mediante lettera con avviso di ricevimento;

4.   Gli utenti iscritti a ruolo entro il termine di giorni 3O dalla notificazione dell'avviso  indicato  nel comma precedente possono chiedere la rettifica dell'accertamento effettuato, nonché la applicazione di  altre riduzioni  non accordate e previste ed indicate nel presente regolamento, fermo restando che quelle  previste nell'art.  1O,  verranno  applicate d'ufficio ad eccezione di quelle indicate nel I°  comma  lettere  b),c),e d),del predetto articolo che devono essere richieste dagli utenti.Relativamente all'anno 1995, ai fini  dell' accoglimento  della domanda di richiesta di applicazione delle riduzioni spettanti, sarà ritenuta  valida  la firma  da apporre da parte dell'utente o dalla persona che ha la disponibilità degli immobili che agisce  per conto del proprietario, sull'apposito modello di accertamento d'ufficio predisposto dal Comune ed il cui  fax simile è allegato dopo l'art.30 del presente regolamento; 

5.   Trascorso il termine indicato nel comma precedente senza che siano state avanzate richieste di rettifica dell'accertamento  o di concessione delle riduzioni indicate nel comma precedente, l'accertamento  effettuato dal  Comune per il 1995 si intenderà definitivamente accettato dagli utenti ed agli stessi per l'anno di  che trattasi non verranno accordate alcune variazioni per quanto riguarda la superficie,la categoria di iscrizione e le riduzioni atteso che è posto in capo all'utente l'obbligo di richiedere la verifica dell'accertamento e la applicazione delle riduzione mentre al Comune compete di verificare quanto richiesto, a meno che non  si tratti  di  meri  errori materiali commessi in fase di attribuzione ed indicazione  della  superficie,  della categoria e delle riduzioni applicate;

6.    Entro i successivi 3O giorni dalla data di acquisizione della richiesta di rettifica e di  applicazione delle  riduzioni spettanti,il Comune effettuerà nuovo accertamento e verificate le richieste dell'utente   né darà nuovamente avviso agli utenti interessati.

7.     CONTENZIOSO-Il  contenzioso è disciplinato dall'art. 2O del D.P.R. n. 638/1972, pertanto,  contro  gli atti di accertamento d'ufficio il contribuente entro 3O giorni dalla data di notificazione  dell'accertamento definitivo  o della decisione del ricorso e di cui al 4°, 5° e 6° comma del presente articolo, può  ricorrere in  prima  istanza all'INTENDENZA di FINANZA ed in seconda istanza, anche da parte del COMUNE,  al  MINISTERO DELLE FINANZE;                                                  

8.    Le norme del presente articolo oltre che per il ruolo 1995, si applicano anche per quelli successivi;

 

 

                          

ART.20 - POTERE DEL COMUNE

 1.  Ai  fini del controllo dei dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in sede di  accertamento  d'ufficio tramite  rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base a  convenzioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito  ad esibire atti e documenti e può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo(quali ad es. rilevazione  di  consumo di acqua nei locali ai fini dell'utilizzo degli stessi ecc.), oppure  richiedere  ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti;

2.  In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste indicate nel comma precedente  il personale incaricato della materia imponibile e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima  della verifica,  può  accedere agli immobili soggetti a tassa ai soli fini della rilevazione della  destinazione  e della misura delle superfici, fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo;

3.   In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,  della destinazione e della superficie, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729  del C.C.,

4.  Per l'accertamento relativo al 1995, che verrà disposto d'Ufficio, in luogo di singoli avvisi ai  contribuenti   verranno predisposti appositi manifesti esplicativi con l'indicazione del periodo entro il quale  si provvederà all'accertamento.

5.    Qualora  l'utente  è  impossibilitato (per motivi di  lavoro,perché  dimorante  all'estero,ricovero  in osp.ecc.)  ad  essere presente durante il periodo di rilevamento può autorizzare a ciò un  suo  delegato  che fornirà i dati relativi all'utente ed all'immobile interessato e  controfirmerà anche eventuali richieste  di riduzione di tariffa spettanti a favore dell'utente principale;In tal caso il soggetto che firmerà l'atto  di accertamento del Comune si assume nei confronti del Comune stesso la responsabilità di eventuali dichiarazioni  mendaci  e  fermo restando che la  notifica dell'atto di accertamento effettuato e di  cui  al    comma dell'art. 19, dovrà essere  fatta pervenire al soggetto da iscrivere a ruolo a cura del Comune;

ART.21 -FORMAZIONE DEL RUOLO

1.  Le operazioni preliminari da compiere al fine di poter addivenire alla formazione del ruolo concernono:

   a)-Accertamento della base imponibile (superficie ed aree) da      

      indicare  con  frazione  intera di mq e da calcolarsi per come indicato nel 2° comma  dell'art.  9  del presente regolamento;

   b)-Attribuzione della categoria in relazione all'uso attuale      

      dei locali e delle aree; 

2.   Nel Registro delle partite degli utenti sono riportati in stretto ordine alfabetico gli utenti  e  porta tutti i dati necessari per la compilazione:

   a)-A  fianco di ciascun utente vanno riportati distintamente l'indirizzo,la data di nascita ed  il  codice del contribuente, la base imponibile o le diverse basi imponibili, la indicazione della (o delle)   categoria di tassazione di appartenenza,nonché la misura della tariffa corrispondente;

   b)-Ad  ogni base imponibile, espressa in mq.,  va applicata la relativa tariffa di appartenenza,in  misura intera  se l'utente non usufruisce di alcuna riduzione e nella misura ridotta spettante se lo stesso ne  usufruisce;

   c)-Il  prodotto  della base imponibile espressa in mq.,ed indicata nella precedente lettera  a),   per  la tariffa di appartenenza  espressa in £/mq., rappresenta l'importo dell'imposta;Detto importo è arrotondato  a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 5OO lire o per eccesso se è superiore;

   d)-all'importo complessivo indicato nella predetta lettera c),va applicata la tariffa nella misura percentuale prevista dalla legge ed a favore dell'Amministrazione Provinciale;

   e)-La somma degli importi risultanti nelle sopraindicate lettere c), e d),  rappresenta il carico complessivo dell'imposta dovuta dall'utente iscritto a ruolo;

3.  Il  ruolo va consegnato all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre  di  ciascun anno;


 

             FAC SIMILE MODELLO RUOLO PRINCIPALE ANNO____________

 

N.

d’ord.

Cognome e nome

Data di nascita

Indirizzo

Cod.Ut.

Sup.

Imp

Cat.

Iscr.

Tariffa

£/Mq.

Importo

Trib.

Add.

Amm.

 

Totale

Compl.

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|    |INDIRIZZO      |    |MQ. |    |       |  £.   |PR. |  £.  | 

|    |               |    | A  |    |   B   |   C   |  D |  E   |

|    |               |    |    |    |       | A x B |CxD | C+D  |

|----|---------------|----|----|----|-------|-------|----|------|

|____|_______________|____|____|____|_______|_______|____|______|

|____|_______________|____|____|____|_______|_______|____|______|

|____|_______________|____|____|____|_______|_______|____|______|

_________________________________________________________________

 


ART.22 -RISCOSSIONE

1.   Per  quanto  concerne la riscossione si applicano le disposizioni previste dall'art.  72  del  D.LGS  n. 5O7/93, a cui pertanto si fa riferimento.

 ART.23 - DELIBERAZIONI TARIFFARIE

1.  Entro il 31 ottobre il Comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione  contenuti  nel presente regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle  singole categorie  o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo.In caso di mancata deliberazione  nel  termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate ed in vigore per l'anno in corso;

2.   Trattandosi  di Comune che ha dichiarato il dissesto, ai sensi dell'art. 25 della legge  n.  144/1989,il comune ha il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine del 31 ottobre di  ciascun anno e come per altro previsto dall'art. 69-3° comma del D.lgs n. 5O7/93;

3.  Le variazioni tariffarie per il rispetto dell'obbligo di copertura del servizio verrà effettuato  annualmente con deliberazione della Giunta Municipale;

4.  Le  deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro  3O  giorni  alla direzione  centrale  per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula  eventuali  rilievi  di legittimità  nel  termine di 6 mesi dalla data di ricezione del provvedimento.In caso  di  rilievi  formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi;

5.  Fino all'adozione della nuova tariffazione delle categorie dei locali e delle aree, ai sensi dell'art. 69 commi  I° e 3° del D.LGS n. 5O7/93, si applicano quelle in vigore nel 1994 e che di seguito si riportano.  Ai fini  della  loro  applicazione le stesse sono ottenute mediante raffronto comparativo  delle  categorie  tra quelle in vigore nel 1994 e quelle risultanti dalla nuova classificazioni riportata nell'art.13 del  presente regolamento:

 

    -CATEGORIA: I^-TARIFFA: £/MQ 96O

       - SOTTOCATEGORIA: I^:a-(Tar.Cat.I^ Rid.del 3O%)= £/MQ 672

       - SOTTOCATEGORIA: I^:b-(Tar.Cat.I^ nella misura del 4O%)=

                        £/MQ 384 

       -SOTTOCATEGORIA:  I^:c-(Tariffa pari al 4O% della cat. I^=

                       £/MQ 384+Appl.ult. rid. del 3O%=384x-3O%

                       =£/MQ 269

 

   -CATEGORIA: II^   -TARIFFA £/MQ 96O

   -CATEGORIA: III^  -TARIFFA £/MQ 96O

   -CATEGORIA: IV^   -TARIFFA £/MQ 96O

   -CATEGORIA: V^    -TARIFFA £/MQ 96O

   -CATEGORIA: VI^   -TARIFFA £/MQ 96O

   -CATEGORIA: VII^  -TARIFFA £/MQ 96O

   -CATEGORIA: VIII^ -TARIFFA £/MQ 96O

   -CATEGORIA: IX^   -TARIFFA £/MQ 96O

   -CATEGORIA: X^    -TARIFFA £/MQ 96O

   -CATEGORIA: XI^   -TARIFFA £/MQ 96O

   -CATEGORIA; XII   -TARIFFA £/MQ 96O

   -CATEGORIA: XIII^ -TARIFFA £/MQ 1O5O

   -CATEGORIA: XIV^  -TARIFFA £/MQ 1O5O

   -CATEGORIA: XV^   -TARIFFA £/MQ 96O

   -CATEGORIA: XVI^  -TARIFFA £/MQ 96O

   -CATEGORIA: XVII^ -TARIFFA £/MQ 96O

 

ART.24 -RIMBORSI

1.   Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a  quanto stabilito  dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento  o  di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che  intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale,L'Ufficio comunale dispone lo sgravio  o il rimborso entro 9O giorni;

2.    Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi  dell'art.  64, commi  3° e 4°,del D.LGS n.5O7/93, è disposto dall'Ufficio comunale entro i 3O giorni dalla  ricezione  della denuncia  di  cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al 4° comma del medesimo articolo, da  presentare  a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo;

3.    In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal  comune entro 9O giorni dalla domanda del contribuente da presentare,a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento;

4. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto,potrà essere disposto dal Comune,e  mediante adesione scritta da parte del Contribuente,anche mediante riduzione del pari  importo  del tributo   da  rimborsare, da apportare al ruolo dell'anno successivo, all'anno in cui viene  riconosciuto  lo sgravio o il rimborso;

5.  Nel caso in cui lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto e di cui ai commi  precedenti,  in  luogo  della materiale restituzione della somma dovuta,con l'adesione  del  contribuente,   mediante  dichiarazione  di accettazione, può essere concordata la riduzione del pari importo netto da  restituire  nel ruolo dell'anno successivo;In tal caso l'importo netto da restituire(con esclusione di interessi e  penalità) dovrà  essere  riportato in detrazione dal totale dell'importo indicato nella lettera c),  dell'art.  21  del modello di fac simile di ruolo del presente regolamento e nel ruolo dell'anno successivo .

 

 

ART.25 -SANZIONI

1.   Per  quanto  riguarda  le  sanzioni  si fa riferimento a quanto  previsto  dall'art.  76  del  d.LGS  n. 5O7/93,fermo  restando che il ruolo 1995,verrà formato con accertamento d'ufficio delle destinazioni e  delle superfici e con applicazione diretta delle riduzioni,agevolazioni,esenzioni ove spettanti e per come indicato nell'art. 19- commi 4°,5°,6° e 7°- del presente regolamento;

2.   Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.LGS n.5o7/93 si applicano le sanzioni ivi indicate;Per  le violazioni indicate nel 3° comma del predetto articolo e previste con la applicazione di una pena  pecuniaria da £. 5O.000 a £. 15O.000, la stessa viene determinata in sede di prima applicazione del presente regolamento in £. 5O.000.

ART. 26 -TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1.    Per  il servizio di smaltimento dei r.s.u. interni od equiparati e nel centro  abitato  prodotti  dagli utenti  che  occupano  o detengono, con o senza autorizzazione dell'Amministrazione,  temporaneamente  e  non ricorrente  locali ed aree pubbliche, viene istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a  tariffa giornaliera;E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente;

2.  La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di  smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo  percentuale del 5O%,

3.   Per  la individuazione della categoria della tariffa la stessa viene individuata  con  la  assimilazione qualitativa alla destinazione dell'opera principale cui di fatto è correlata l'occupazione(ad es. il deposito di sabbia e materiale di costruzione relativo a lavori di ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione sarà tassato con la determinazione della tassa rapportata alla categoria della T.R.S.U. dei  fabbricati per  civile  abitazione  per intero) e ove ciò non sia possibile con la assimilazione alla  categoria  a  più elevata tariffa r.s.u. in vigore;

4.  L'obbligo della denuncia dell'uso temporanea è assolto a seguito del pagamento della tassa da  effettuare e  da  riscuotere  contestualmente alla Tassa TOSOAP(Tassa Occupazione Spazi  ed  Aree  Pubbliche),  all'atto dell'occupazione  e  con  il modulo di versamento di cui all'art. 5O del D.LGS n. 5O7/93, o  in  mancanza  di apposita  previa autorizzazione dell'Amministrazione, di occupazione locali ed aree di cui al I°  comma,  mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo;

5.  Il pagamento della tassa deve essere effettuato non oltre il termine previsto per l'occupazione medesima, significando  che  ai fini di un eventuale contenzioso la data di versamento costituisce  il  termine  finale certo dell'occupazione stessa;

6.   Il  pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di Conto  Corrente  Postale intestato  al  Comune o alla Provincia, oppure in caso di affidamento in concessione, al  concessionario  del Comune e con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 5OO o per eccesso se  è superiore;  In  mancanza dell'apposito modulo Ministeriale di versamento potrà essere utilizzato  un  normale modulo di C/C Postale e con l'annotazione sul retro della causale di versamento

,dell'eventuale autorizzazione se in possesso, della categoria di tariffa applicata, della durata  dell'occupazione, della superficie occupata; 

7.  Le imprese appaltatrici di opere pubbliche per conto del Comune o di altri Enti Pubblici ,sono tenute  al versamento  della  tassa  giornaliera  di  smaltimento  per  l'occupazione,  mediante  deposito  sulle   aree pubbliche,solo se diverse da quelle su cui di fatto è in corso l'attività lavorativa;

8.   In  caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata  all'atto  dell'accertamento  dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori;

9.   Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo e relative alla tassa R.S.U. interni e fatte salve le disposizioni contenute nel presente articolo;

 

ART. 27 -NORME PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1.E'  vietato  il  gettito dei rifiuti ed il temporaneo deposito di essi sulle pubbliche vie  e  piazze,  nei pubblici mercati coperti e scoperti e nei terreni pubblici e privati,sia nel territorio sottoposto al  servizio di raccolta sia nel restante.

2. Il servizio Comunale per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani si effettuerà mediante  impiego di appositi automezzi.

3. Gli utenti sono obbligati a servirsi degli appositi contenitori,dislocati dal Comune negli appositi  punti di raccolta;

4.Qualora il servizio di raccolta viene effettuato attraverso

prelievo diretto dalle abitazioni, l'utente dovrà dotarsi di uno o più di idoneo recipiente e qualora l'utente  non  vi  abbia provveduto, provvederà il Comune a fornirlo, addebitandogli la relativa  spesa,  che  sarà recuperata mediante pagamento diretto o mediante iscrizione  dell'importo dovuto  nel ruolo r.s.u.;

5.L'utente è tenuto alla pulizia e disinfezione del recipiente in modo che i bidoni di raccolta siano  sempre mantenuti in buone condizioni igieniche.

6.Qualora  il  servizio di raccolta avviene  mediante ritiro dei bidoni dalle abitazioni private  coloro  che occupano o detengono i locali debbono provvedere a far trovare pronti  nei giorni e nell'ora in cui è  previsto l'espletamento del servizio i recipienti contenenti i rifiuti domestici. Tali recipienti dovranno  essere collocati nell'atrio dell'ingresso del fabbricato o in altro locale di facile accesso dalla via, evitando per quanto possibile inutili percorrenze al personale addetto alla raccolta.

7.  In casi del tutto eccezionali può essere consentito a giudizio dell'Amministrazione che i  recipienti  di raccolta siano deposti sulla pubblica via a fianco del portone di ingresso del fabbricato;In tal caso però il recipiente  dovrà essere deposto sulla strada non più di una ora prima del previsto passaggio  dell'automezzo addetto al servizio e ritirato dalla pubblica via non oltre una ora dopo il passaggio dell'automezzo stesso.

8.La raccolta deve essere effettuata in modo da evitare ogni dispersione di materiale e ogni esalazione.

9.I  materiali  derivanti da operazioni di giardinaggio, demolizioni di costruzioni, residui  di  lavorazioni anche  a carattere artigianale, imballaggi, scatolame di grossa pezzatura ecc. non sono  considerati  rifiuti domestici e debbono essere sgomberati a cura dei privati che li producono ed, a propria cura e spese,  avviati nei luoghi di pubblico scarico.

1O.  Il  personale addetto alla raccolta e trasporto rifiuti vigilerà perché lo sgombero  di  tale  materiale avvenga  nel più breve tempo possibile, avvertendo in caso contrario Gli Agenti della Forza Pubblica  per  la conseguente diffida ed eventuale esecuzione di ufficio.

11.I  netturbini  dovranno  trattare con il pubblico solo per le immediate necessità  del  servizio;Per  ogni rimostranza sul servizio gli utenti dovranno rivolgersi all'ufficio comunale preposto.

12.E'  assolutamente  vietato  agli incaricati del servizio di che trattasi di  introdursi  nelle  abitazioni private  e nei locali, condotti dagli utenti ammessi al servizio, essendo essi autorizzati ad  accedere  solo nel luogo  di deposito del recipiente di raccolta rifiuti.

 

ART.28 -APPLICAZIONE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1.  Le norme del presente regolamento sono tutte immediatamente applicabili.

 

                      

-NORME FINALI-

 

ART.29 - APPROVAZIONE-PUBBLICITA'

 

1.    IL presente regolamento è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta  dei  consiglieri assegnati al Comune.

2.    Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio:

      a)-dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulle pubblicazioni delle  deliberazioni;

      b)-Per  la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva-Esso,  comunque, ed in ogni momento deve essere accessibile a chiunque intenda consultarlo.

 

 

                            

ART. 30  - ENTRATA IN VIGORE-OMOLOGAZIONE

1.   Il  presente regolamento entra in vigore il I° giorno  successivo alla scadenza della seconda  forma  di pubblicazione prevista dal 2° comma lettera b), dell'art. 29 del presente regolamento.

2.  Successivamente, il regolamento, divenuto esecutivo, è trasmesso entro 3O giorni alla direzione  centrale perla  fiscalità  locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità  entro  sei mesi  dalla ricezione del provvedimento; In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è  obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

3.    A  cura del Segretario Comunale, il presente regolamento sarà inserito nella raccolta  dei  regolamenti comunali.