COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER I

PROCEDIMENTIDISCIPLINARI

 

 

 

 

 

Adottato con deliberazione Commissariale n. 25 del 22/02/2008

Adottata con i poteri della Giunta

 

 

In vigore dal ……………..

 


REGOLAMENTO COMUNALE PER I PROCEDIMENTI

DISCIPLINARI

 

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 1 - Fonti Normative

1)        Le sanzioni disciplinari ed il procedimento per l'applicazione delle stesse nei confronti del personale sono stabiliti dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle norme del presente regolamento.

2)      Il dipendente che viola i doveri di ufficio è soggetto, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

-         rimprovero verbale

-         rimprovero scritto (censura)

-         multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione

-         sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni

-         licenziamento con preavviso

-         licenziamento senza preavviso

3)      Le sanzioni saranno applicate secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 del CCNL vigente.

 

Art.2 - Oggetto del regolamento

1)      Il presente regolamento individua i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e regola la costituzione, la composizione ed il funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e del Collegio Arbitrale di disciplina.

 

CAPO SECONDO

COMPETENZA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

 

Art. 3 - Contestazione scritta dell'addebito

1)      Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente, da effettuarsi entro dieci giorni da quando il soggetto competente, tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto. Il dipendente viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

2)      La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto.

3)      Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

 

Art. 4 -Competenza dei responsabili apicali

1)      Il responsabile apicale della struttura in cui lavora il dipendente interessato è competente ad applicare direttamente le sanzioni del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura). In assenza del responsabile apicale sopra riportato, tale funzione viene attribuita al Segretario Comunale.

2)      Nel caso di applicazione del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura) il responsabile della struttura provvede anche alla preventiva contestazione degli addebiti.

3)      Al termine del procedimento, il responsabile della struttura trasmette copia di tutti gli atti all'ufficio personale per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente.

4)      Nel caso in cui la sanzione amministrativa da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'ari. 55, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, il responsabile apicale della struttura segnala il fatto all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, entro tre giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del fatto medesimo.

 

Art. 5 - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari - Composizioni e competenza

1)      L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è composto dal Segretario Comunale e dai Responsabili di Area, e fa capo al Segretario Comunale

2)      La segreteria dell'ufficio è tenuta da un impiegato designato dal Segretario Comunale.

3)      L'U.C.P.D. è competente ad applicare direttamente le sanzioni di entità superiore alla censura.

4)      Ricevuta la segnalazione da parte del responsabile della struttura, l'U.C.P.D. istituisce il procedimento disciplinare e contesta per iscritto l'addebito al dipendente entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto.

5)      Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all'interessato, nonché al responsabile della relativa struttura.

6)      Al termine del procedimento l'U.C.P.D. trasmette copia di tutti gli atti all'Ufficio Personale per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente interessato.

 

Art. 6 -Sospensione cautelare dall'impiego

1)      La sospensione cautelare prevista dagli articoli 25 e 26 del C.C.N.L. vigente è disposta dal Sindaco su proposta dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

 

Art. 7 - Riduzione della sanzione

1)      La richiesta di riduzione della sanzione deve essere presentata, per iscritto, dal dipendente entro 5 giorni dalla contestazione scritta dell'addebito da parte dell'U.C.P.D.. La riduzione della sanzione preclude al dipendente la facoltà di impugnare il provvedimento sanzionatorio.

2)      L'U.C.P.D. non è tenuto ad accettare la richiesta di riduzione formulata dal dipendente, al quale deve dare risposta entro 5 giorni dalla richiesta medesima.

 

Art. 8 - Procedura dei ricorsi

1)      Ad eccezione del rimprovero verbale, contro i provvedimenti sanzionatori sopraindicati ed entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può ricorrere dinanzi al Collegio Arbitrale di disciplina.

 

 

CAPO TERZO

IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE E COLLEGIO ARBITRALE

 

Art. 9 - Composizione del Collegio Arbitrale

1)      E' costituito il Collegio Arbitrale del Comune di San Mango d’Aquino ai sensi e per gli effetti delle norme del comma 8 dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001.

2)      Esso è un organo collegiale composto da cinque membri nel modo seguente:

a.      n. 1 membro esterno all'Amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza, che presiede il collegio;

b.      n. 2 consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale >  n. 2 rappresentanti dei dipendenti

3)      Il collegio arbitrale dura in carica per un periodo pari al mandato amministrativo, salvo il caso previsto  nel successivo art. 15 ed è nominato con decreto del Sindaco o suo delegato.

4)      I rappresentanti dei dipendenti sono designati secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

5)      Tutti i membri del collegio arbitrale hanno un titolare ed un supplente per garantire la continuità dell'azione disciplinare.

Art. 10 - Assemblea di designazione e requisiti del Presidente

1)      Il Sindaco o suo delegato, in base alle norme del comma 8 dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001, su designazione del Consiglio Comunale nomina dieci consiglieri comunali e, su designazione delle Organizzazioni Sindacali dell'Ente stesso, dieci rappresentanti dei dipendenti. I venti rappresentanti indicano di comune accordo cinque soggetti, esterni al Comune, idonei a svolgere funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.

2)      Il Sindaco o suo delegato, sceglie nella rosa dei cinque nominativi segnalati il Presidente titolare e quello supplente, ritenendo idonei gli altri nominativi per qualsiasi sostituzione ed integrazione durante il quinquennio, per qualsiasi evenienza naturale, volontaria o di legge.

3)      Il termine che viene assegnato all'Assemblea per la designazione dei Presidenti è stabilito in quindici giorni, a pena di decadenza. In caso di mancata segnalazione, il Sindaco o suo delegato la richiede al Presidente del Tribunale.

4)      Sono requisiti per la carica di Presidente del Collegio Arbitrale:

a.      possedere una buona conoscenza di diritto amministrativo ed esperienza nel campo della tutela dei diritti;

b.      non essere dipendente della stessa Amministrazione comunale e non avere incarichi direttivi ed esecutivi a livello di partito politico o di associazione sindacale;

c.      non essere componente della Giunta, del Consiglio e delle Commissioni Comunali.

5)      Il Sindaco o suo delegato deve procedere alla verifica dei requisiti fissati dal comma 4.

 

Art. 11 - Elezione dei componenti consiglieri comunali

1)      L'elezione dei componenti del Collegio Arbitrale, che sono consiglieri comunali, avviene da parte del Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno e garantendo la rappresentanza della minoranza. Nella medesima seduta vengono nominati i due componenti effettivi e i due componenti supplenti.

 

Art. 12 - Elezione dei rappresentanti dei dipendenti

1)     componenti designati dal personale del Comune di San Mango d’Aquino sono eletti da tutti i dipendenti di ruolo che hanno presentato la loro candidatura. Le candidature alla carica di rappresentante di dipendenti in seno al Collegio Arbitrale devono essere presentate all'Ufficio U.C.P.D. entro il giorno precedente a quello fissato per le elezioni.

2)     Ogni dipendente potrà esprimere due preferenze.

3)     Saranno proclamati eletti come membri titolari del Collegio Arbitrale i primi due dipendenti che hanno riportato il maggior numero di voti e membri supplenti i due dipendenti che seguono immediatamente in graduatoria i primi due eletti e che abbiano ottenuto almeno una preferenza.

4)     A parità di voti precede il candidato più anziano di età.

5)     La data delle votazioni viene fissata dall’Ufficio U.C.D.P., sentite le Organizzazioni sindacali, e viene comunicata a tutto il personale dipendente attraverso appositi avvisi affissi nei luoghi di lavoro almeno dieci giorni prima del giorno in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

6)     A ciascun dipendente è concesso un permesso per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto.

7)     Il seggio elettorale sarà composto da un Presidente e un Segretario designati dal Segretario Comunale e da due scrutatori designati dalle Organizzazioni sindacali.

8)     Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, si procederà allo spoglio delle schede ed alla proclamazione degli eletti, in qualità di titolare o di supplente.

9)     La comunicazione di nomina dei rappresentanti effettivi e supplenti deve pervenire alla Segreteria Comunale a cura del Presidente del Seggio.

10) I rappresentanti del personale dipendente restano in carica fino alla data dell'elezione dei nuovi rappresentanti.

11) In caso di mancanza di candidature o di impossibilità di eleggere uno o più componenti per

mancanza di preferenze, il Segretario Comunale, entro 15 giorni dalla richiesta del Sindaco,

procederà alla nomina dei rappresentanti mediante estrazione a sorte fra tutti i dipendenti.

 

Art. 13 - Compiti del Collegio Arbitrale

1)     Il Collegio arbitrale riceve i ricorsi del dipendente sanzionato con provvedimento disciplinare.

2)     Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 il Collegio arbitrale esamina i vari ricorsi con la rotazione dei propri componenti effettivi e supplenti.

3)     Il Collegio arbitrale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

4)     In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5)     Il Collegio arbitrale emette la sua decisione perentoriamente entro 90 giorni dal ricorso.

6)     L'Amministrazione comunale si conforma alle decisioni del Collegio Arbitrale.

7)     Durante il periodo di esame dell'impugnazione della sanzione innanzi al Collegio arbitrale, la sanzione ancorché comminata resta sospesa.

 

Art. 14 -Durata del procedimento disciplinare

1)     Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito.

 

Art. 15 - Prorogatio del Presidente e dei Componenti.

1)     Qualora il Collegio arbitrale sia stato investito di un procedimento disciplinare e non abbia concluso i suoi lavori al momento della cessazione della carica di uno o più dei suoi componenti, continuano a far parte del Collegio, solo per i lavori relativi al procedimento già avviato e sino alla conclusione dello stesso, i componenti che hanno partecipato alla prima fase dei lavori.

Art. 16- Incompatibilità, astensione e ricusazione

1)     Non possono far parte del Collegio arbitrale e hanno l'obbligo di astenersi il Presidente e i componenti che si trovino in una delle condizioni previste dall'ari. 51 del C.p.c..

2)     Nel caso in cui è fatto obbligo di astenersi, il dipendente incolpato può proporre ricusazione mediante ricorso motivato al Collegio.

Art. 17- Verbali

1)     Assiste alle sedute del Collegio arbitrale con funzione di verbalizzante, senza diritto di voto, il dipendente di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento.

2)     I verbali delle sedute del Collegio arbitrale sono sottoscritti dal Presidente e dagli altri componenti.