COMUNE   DI   S. MANGO D’AQUINO

88040 Provincia di Catanzaro

 

Servizio– Polizia Municipale

 

Regolamento

 di

P o l i z i a     U r b a n a

 

 

 

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.ro 16 del 21 marzo 2008, adottato con i poteri del Consiglio Comunale_

 

 

 

 

 

 

 

 

indice

articolo

Oggetto

Sanzioni previste

1

Oggetto del Regolamento

 

2

Finalità

 

3

Funzioni di Polizia Urbana

 

4

Accertamento delle violazioni

 

5

Incaricati della vigilanza

 

6

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

 

7

Direzione ed esecuzione del servizio di vigilanza per l’applicazione delle norme

 

8

Ordinanze sindacali e ordini verbali

Euro 25,00 ad Euro 250,00 (p.m.r. euro 50,00)

9

Suolo pubblico: definizione

euro 25,00 ad euro 250,00 (p.m.r. euro 50,00)

10

Occupazione di suolo pubblico

euro 25,00 ad euro 250,00 (p.m.r. euro50,).

11

Occupazione abusiva del suolo pubblico

 

12

Pericolo alla pubblica incolumità

Euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r.50,00).

13

Depositi materiali di risulta

euro 25,00 ad euro 250,00 (p.m.r. 50,00 euro).

14

Scavi su suolo pubblico

euro 25,00 ad euro 250 (p.m.r. 50,00 euro).

15

permessi di costruire-D.i.e.-Impalcature

-1° comma da 25,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 50,00

-2° e 3° c.-25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00).

16

Conservazione degli edifici, manutenzione tetti, cornici, pluviali, infissi, etc.

euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00)

17

Accensione di fuochi

euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r euro 100,00).

18

Cautele nei lavori        

euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro100,00)

19

Lancio e trasporto di oggetti- Giochi vietati

euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00).

20

Operazione domestiche vietate –Esposizioni di oggetti pericolosi

euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r.euro 100,00).

21

Canne Fumarie

euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100,00).

22

Sgombero della neve sui tetti

euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100).

23

Sgombero della neve dai marciapiedi e rimozione del ghiaccio

euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro100,00).

24

Divieto di spargimento acqua

euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100,00).

25

Accatastamento legna e materiali infiammabili

euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00),

26

Gas-Uso di apparecchiature

euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100),

27

Materie infiammabili-Scorte

euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100), e l’obbligo della messa in sicurezza dei luoghi

28

Disciplina per l’esposizione di cartelli, insegne e simili

euro 25,00 ad euro 250,00 (p.m.r. euro 50,00). 

29

Monumenti e targhe

euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00).

30

Tende nelle arcate

euro 25,00 ad euro 250,00 (p.m.r. euro 50,00

31

Tende dei negozi

euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r  euro 50,00).

32

Vernici fresche

euro25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00).

33

Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche idranti antincendio:divieti e norme di utilizzo.

euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00).

34

Imbrattamento muri-Affissioni manifesti

euro 25,00 ad euro 250,00 (p.m.r. euro 50,00),.

35

Cura dei luoghi aperti al pubblico e manutenzione infissi e sottoportici

euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00).

 

36

Suolo pubblico e divieto di  imbrattamento

euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00)

37

Arredi urbani, parchi e giardini pubblici: divieti

euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00).

38

Luminarie

 Euro 50,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. €. 100,00)

39

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

 

40

Atti vietati su suolo pubblico

euro 25,00  ad euro 250,00 (p.m.r.euro50).

41

Divieto di tenere animali

 euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00).

42

Animali Pericolosi

 euro 100,00 ad euro 1.000,00 (p.m.r.  euro 200,00).

43

Tenuta dei cani

euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 100,00)

44

Rifiuti domestici

euro 50,00  ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100,00

45

Rifiuti ingombranti, batterie e olii esausti

D.Lgs 03 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.

46

Rifiuti non domestici

euro 50,00 ad euro  500,00 (p.m.r. euro 100,00).

47

Espurgo pozzi neri

euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00)

48

Uso di strumenti musicali

euro 50,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 100,00).

49

Rumori molesti

euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00).

50

Pubblicità sonora

euro 50,00 ad euro 250,00 (p.m.r. euro 100).

51

Cortili: divieti

da euro 50,00 ad euro 250,00 (p.m.r. euro 100,00).

52

Carico e scarico merci

euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100,00).

53

Sosta in roulotte o camper

da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro100,00).

54

Definizioni di attività rumorosa ed incomoda

euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r euro 100,00).

55

Attività produttive: richiesta di autorizzazione e rilascio

euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100,00).

56

Officine e laboratori: condizioni di esercizi

euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r euro100,00).

57

Attività rumorose: locali

euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r.euro100,00).

58

Attività rumorose : orari

euro 50,00 ad euro  500,00 (p.m.r. euro 100,00).

59

Mestieri girovaghi – Registrazioni

 euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. 100,00).

60

Conducenti di veicoli da piazza

 

61

Suonatori ambulanti

euro 50,00  ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100)

62

Alberghi

euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00).

63

Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive:insegne

euro 50,00 ad euro 500,00 ( p.m.r. Euro 100,00).

64

Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: mostre

euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00).

65

Commercio e pubblici esercizi: rifiuto di vendita

da euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00).

66

Commercio e pubblici esercizi: orari di aperture giornalieri e festivi

euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00).

 

67

Commercio , pubblici esercizi ed attività soggette ad autorizzazioni: ispezioni

euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100).

68

Commercio: panificazione

euro 50,00  ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100,00).

69

Spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni

euro 50,00 ad euro 500,00 ( p.m.r. euro 100,00).

70

Sanzioni

 

71

Reiterazione delle violazioni

 

72

Risarcimento danni

 

73

Diffida – Esecuzione d’ufficio

 

74

Esposti all’Amministrazione Comunale

 

75

Entrata in vigore

 

76

Pubblicità del Regolamento

 

77

Entrata in vigore – abrogazione - rinvio

 

 

 

 

 

 

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della Polizia Urbana intesa non solo come attività di prevenzione, ma anche come attività diretta all’attuazione ed all’osservanza da parte dei singoli cittadini delle leggi e dei regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di polizia in generale, nell’interesse superiore dell’ordine, della sicurezza generale e della convivenza sociale.

 Per ogni violazione delle disposizioni del  presente regolamento è prevista una sanzione amministrativa determinata, per il pagamento in misura ridotta, da parte dell’Amministrazione Comunale.

 Oltre alle norme in esso contenute, sono da osservarsi le disposizioni emanate per le singole circostanze dall’Autorità Comunale e gli ordini dati, anche verbalmente,  dai funzionari ed agenti di Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nei limiti dei poteri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.

 

 

Art. 2

Finalità

           Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.

           Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di passaggio compresi i portici, i canali, i fossi, i giardini ed i terreni ubicati nei centri abitati e/o fiancheggianti le vie e le strade.

         Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il regolamento di Polizia Urbana.

 

 

Art. 3

Funzioni di Polizia Urbana

          Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio comunale che non sono proprie dell’Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e del D.Lgs n° 112/98 e ss.mm.ii.

 

Art. 4

Accertamento delle violazioni

         La vigilanza relativa all’applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nonché ai dipendenti dell’Amministrazione Comunale operanti nei servizi tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento;

         L’accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981, n° 689 e ss.mm.ii.

 

Art. 5

Incaricati della vigilanza

Oltre al servizio di Polizia Locale sono preposti al controllo sull’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento anche gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57 D.p.R. 22 settembre 1988, n° 447 nell’ambito delle rispettive mansioni.

 

 

Art. 6

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, potranno essere aggiornate ogni due anni con Deliberazione del Consiglio Comunale.

 

Art. 7

Direzione ed esecuzione del servizio di vigilanza per l’applicazione delle norme

Il servizio di Polizia Locale è diretto dal Responsabile del Servizio ed è effettuato dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57 del Codice di Procedura Penale nell’ambito delle rispettive attribuzioni.

       Allo scopo di accertare l’osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, gli ufficiali e gli agenti di Polizia Locale potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nei pubblici esercizi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere ed ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

        Possono essere effettuate visite ed ispezioni nei negozi, esercizi di vendita, magazzini, locali di pertinenza ove esistano generi alimentari o bevande destinate alla vendita od utensili destinati alla pesatura, misura, manipolazione, formazione o cottura; possono, altresì, essere disposti sequestri provvisori o definitivi di oggetti, strumenti o cose cadenti in contravvenzione  

 

Art. 8

Ordinanze sindacali e ordini verbali

Il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l’applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di Polizia Urbana.

Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la Polizia Urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali date sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria, nonché dai Responsabili dei Servizi nei settori di loro competenza.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 250,00 (pagamento in misura ridotta Euro 50,00)

 

Art. 9

Suolo pubblico: definizione

Per suolo pubblico, agli effetti dell’applicazione del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggetta a servitù d’uso o di passaggio pubblico o comunque aperte al pubblico transito.

E’ proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti senza il permesso dell’Amministrazione Comunale.

Quando si tratti di suolo o spazio di proprietà privata di cui il primo comma, l’Amministrazione Comunale dispone della servitù d’uso limitatamente alla superficie.

Per l’alterazione od occupazione degli spazi sottostanti occorre anche il consenso del nudo proprietario.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00 (p.m.r. euro 50,00).

 

Art. 10

Occupazione di suolo pubblico

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali, dal Regolamento Comunale TOSAP e dall’atto di autorizzazione:

a)      pagamento della TOSAP e, ove previsto di altre tasse e /o diritti

b)      limitare l’occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;

c)      compiere le opere di difesa necessarie e installare le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;

d)     apporre i prescritti segnali luminosi d’avviso in tutti i casi di scarsa viabilità, quando l’occupazione debba continuare anche nella notte;

e)      ridurre in pristino stato il terreno occupato al termine dell’occupazione.

   Dalle ore 20,00 alle ore 8,00  ogni permesso di occupazione di aree pubbliche o soggette a servitù pubblica si intende sospesa, salva diversa disposizione che dovrà risultare dal relativo permesso.

Sono eccettuate in ogni caso da limitazioni di orario le normali limitazioni d’uso di suolo pubblico a scopo di lavori stradali od edili o fatti da conduttori  di pubblici esercizi per occupare il suolo pubblico con pedane, tavoli, sedie, vasi, nonché quelle relative a manifestazioni pubbliche, purchè regolarmente  autorizzate, di carattere politico, sociale, sindacale,ecc….

E’ vietato rimuovere o spegnere i segnali di avviso di cui al precedente punto c);  ai responsabili delle imprese addette ai lavori destinatari  delle licenze incombe l’obbligo della sorveglianza a che tali segnali  rimangano accesi in continuazione durante il tempo prescritto.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00 (p.m.r. euro50,).

 

Art.11

Occupazione abusiva del suolo pubblico

Le turbative e abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza sindacale a cura del Servizio di Polizia Locale e, all’occorrenza, con l’ausilio delle forze dell’ordine presenti sul territorio comunale.

 

Art. 12

Pericolo alla pubblica incolumità

Se una casa, un muro od in genere qualunque fabbricato o in parte di esso, compresi gli intonaci, minacci rovina con pericolo per l’incolumità delle persone, il Sindaco, fatte eseguire le opportune indagini, ordinerà ai responsabili di rimuovere lo stato di pericolo nel termine e nei modi che saranno suggeriti dal grado di imminenza del pericolo stesso.

E’ vietato far sporgere i rami sulla pubblica via ad una altezza  inferiore ai 4.50 metri o, in ogni caso, quando possano essere di pericolo od intralcio alla circolazione, soprattutto a seguito di maltempo. In caso di inadempienza si applicano le norme previste nel secondo capoverso del presente articolo.

Non ottemperando all’intimazione del Sindaco il lavoro sarà eseguito d’ufficio con spese a carico del proprietario e senza pregiudizio per l’azione penale.

A tale disciplina viene anche assoggettato lo sgombero della neve e del ghiaccio dai tetti e dai marciapiedi allorché si configuri uno stato di pericolo al la pubblica incolumità.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione da euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r.50,00).

 

Art. 13

Depositi materiali di risulta

Nel caso di restauri di fabbricati, di pulitura di tetti, di sostituzione di grondaie e di altri lavori similari, prospicienti il suolo stradale, dovranno collocarsi all’estremità dell’area interessata dai lavori, due o più segnali che avvertono le persone del pericolo.

Se, per ristrettezza della strada o per altre ragioni locali, non si possa adottare questa misura cautelare, l’autorità comunale prescriverà altre cautele.

I depositi di materiale, calcinacci, etc…, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico in giornata. I rottami e i calcinacci dovranno essere portati sino a terra o calati a mezzo di opere atte ad assicurare la pubblica incolumità e ad impedire la formazione di polvere.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00 (p.m.r. 50,00 euro).

 

Art.14

Scavi su suolo pubblico

  Gli scavi aperti sul suolo pubblico, i quali non si possono chiudere stabilmente in giornata, devono essere sbarrati o chiusi alla superficie al cessare del lavoro.

 Qualora si tratti di scavi o di altri lavori comunque interessanti il suolo stradale, dovranno essere osservate le disposizioni di cui all’art. 21 del Codice della Strada e relative norme regolamentari.

 E’ fatto obbligo all’impresa esecutrice dello scavo, o di altri lavori, indicare con apposite segnalazioni sia il proprio nome che la ragione sociale nonché la data prevedibile del termine dei lavori.

 La violazione al presente articolo comporta l’applicazione  della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250 (p.m.r. 50,00 euro).

       La violazione ai commi 1° e  2° comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 del Codice della Strada    

 

Art.15

-permessi di costruire-d.i.e.-Impalcature

Tutti i cittadini in possesso di permesso di costruire o di dia devono esporre  suo luogo  del cantiere apposito cartello indicante i dati riassuntivi dell’opera e del personale  tecnico interessato.

La violazione al presente  1° comma  del presente articolo, nonché ai sensi del disposto dell’art. 7 bis del d.lgs 267/00, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 50,00).

  E’ vietato costruire impalcature, o accatastare assi o altro materiale da ponteggi, sopra il suolo pubblico senza permesso dell’Autorità Comunale la quale, nell’accordarlo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica incolumità. E’ assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili, manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico.

   L’impalcatura, qualora occupi la sede stradale, dovrà essere costruita a galleria, col soffitto idoneo a impedire la caduta di polvere o frammenti, e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il traffico dei pedoni in assoluta sicurezza. L’impalcatura sul lato prospiciente la strada, dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una rete a maglia fitta che impedisce la caduta di detriti sul suolo pubblico ed assolva anche una funzione estetica. Gli spigoli dell’impalcatura dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e, durante le ore notturne, dovranno essere altresì collocate le luci rosse di pericolo.

   La  violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00).

Art. 16

Conservazione degli edifici, manutenzione tetti, cornici, pluviali, infissi, etc.

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare l’irregolare caduta delle acque piovane o deterioramento di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.

Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell’ambiente.

L’Amministrazione Comunale potrà prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dal proprio Ufficio Tecnico.                                                                                                             

In particolare dovranno essere riparati prontamente a cura e spese dei proprietari i guasti o le rotture che dovessero colpire le grondaie, i tubi, i pavimenti o le griglie, i telai, botole e simili sul suolo pubblico. I proprietari dovranno in ogni caso segnalare tempestivamente i guasti e/o le rotture che ove questi possono causare pericolo.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00)

 

Art. 17

Accensione di fuochi

E’ vietato accendere fuochi su tutto il territorio comunale per qualsiasi ragione,salvo la necessità di dover provvedere all’esecuzione di lavori (es. pavimentazione, incatramatura,etc.).

L’accensione di piccoli fuochi per l’utilizzo di barbecues, o attrezzi simili, è consentita purchè non si crei molestia al vicinato, utilizzando come combustibile materiale idoneo allo scopo.(legna non trattata, carbone ecc.)

E’ pure vietata l’accensione di fuochi  in prossimità di strade extraurbane quando la direzione del vento porti il fumo sulle strade stesse con pericolo alla circolazione dei veicoli.

In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all’art. 59 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza R.D.18/06/1931 n°773.

In caso di trasgressione rimane salva, al di là dell’applicazione di sanzione amministrativa, la perseguibilità dei responsabili per i reati previsti e puniti dal C.P.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r euro 100,00).

 

Art. 18

Cautele nei lavori

Nei luoghi di pubblico passaggio, cortili compresi, ed in ogni area aperta al pubblico, tutti i lavori che possono risultare pregiudizievoli per i passanti, ancorché autorizzati dall’Amministrazione Comunale devono essere svolti previo adozione di idonei ripari.

Le stesse cautele dovranno essere adottate dai titolari dei negozi e di laboratori  aperti verso i luoghi di pubblico passaggio in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, faville, polveri, fumi, acqua, olio ed altro, ovvero di afflati maleodoranti.

La violazione  al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00).

 

Art 19

Lancio e trasporto di oggetti- Giochi vietati

E’ vietato gettare od abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.

E’ pure vietato lanciare pietre, palla di neve, frutta ortaggi, uova o qualsiasi altro oggetto o cosa che possa riuscire di pregiudizio alle persone ed alla proprietà altrui, nonché lanciare o far esplodere petardi, mortaretti e simili in luogo pubblico senza la preventiva autorizzazione comunale.

E’ consentito l’utilizzo di petardi e mortaretti nei giorni fra il 31 dicembre ed il 1°gennaio.

E’ del pari vietato, fuori dai luoghi all’uopo destinati, ogni gioco che possa costituire molestie o pericoli alle persone, arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della illuminazioni pubblica nonché sui cartelli stradali e pubblici manufatti.

E’ vietato il trasporto di oggetti (vetri, ferri acuminati, etc.) che possano recare danno o comunque pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele atte a evitare danno alle persone.

Gli oggetti rigidi ( aste, scale, tubi,etc) non debbono essere trasportati da parte di persone a bordo di mezzi a due ruote quali biciclette, ciclomotori, motociclette od a rimorchio degli stessi.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00).

 

Art.  20

Operazione domestiche vietate –Esposizioni di oggetti pericolosi

E’ vietato battere tappeti, stuoie, etc, o fare altre simili operazioni, sulla pubblica via od alle finestre ad essa prospicienti.

E’ vietato gettare da finestre, balconi, terrazzi, etc…, ogni genere di cose sulla pubblica via o sui luoghi ancorché privati di pubblico o comune passaggio.

E’ vietato annaffiare piante in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico o di comune passaggio.

E’ parimenti vietato tenere sulle finestre, logge, ringhiere, poggioli, etc…, vasi di fiori,gabbie di uccelli ed altri oggetti se non efficientemente assicurati.

I serramenti, le persiane e le griglie delle finestre debbono in ogni caso essere assicurati in modo da non essere mossi dal vento e tenute in perfetto stato d’uso dai proprietari in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti, o disturbo della quiete pubblica.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r.euro 100,00).

 

Art. 21

Canne Fumarie

Fatto salvo il rispetto delle norme contro l’inquinamento atmosferico, sia nell’interno come all’esterno delle abitazioni non è permesso di accendere fuochi se il fumo non si immetta in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

E’ vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, etc, appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

Le canne dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine ed in genere tutti i condotti del fumo e dei gas devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine e mantenuti in perfetto stato di manutenzione.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100,00).

 

Art.  22

Sgombero della neve sui tetti

E’ proibito gettare la neve dai tetti o trasportarla dall’interno dei cortili sul suolo pubblico.

Quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possano far temere un pericolo, lo scarico di esse sul suolo pubblico potrà essere autorizzato dall’Autorità Comunale che prescriverà le opportune cautele perché l’operazione non risulti pericolosa od incomoda al pubblico transito.

In tal caso il proprietario dello stabile, dal quale viene effettuato lo scarico, è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nella località appositamente designata dalla Autorità che rilascia la suddetta autorizzazione, quando la neve scaricata sia di ostacolo al pubblico transito.

I poggioli e i davanzali delle finestre debbono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di sgombero dalla via o piazza sottostanti ed in modo da non recare danno e molestie ai passanti.

La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100).

 

 

Art 23

Sgombero della neve dai marciapiedi e rimozione del ghiaccio

I conduttori, i proprietari residenti,gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi sono tenuti, anche solidamente, a spazzare la neve dai marciapiedi e dai sottoportici lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività e pertinenze. In mancanza del marciapiede l’obbligo si limiterà allo sgombero del solo passaggio d’accesso alle proprietà.

Lo spezzamento della neve verrà eseguita non appena cessata la nevicata tanto in giorno feriale che festivo. I destinatari di queste norme hanno altresì l’obbligo di togliere immediatamente lo strato di ghiaccio che si fosse formato, non mancando di spargere al suolo, nel frattempo, sostanze idonee ad impedire lo sdrucciolamento.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro100,00).

 

Art. 24

Divieto di spargimento acqua

E’ vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico, in tempo di gelo, salvo i casi di reale necessità.

E’ vietato altresì innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi in misura  tale che ne risulti  incomodo o pericoloso per i passanti.

E’ vietato far defluire sulla pubblica via acqua proveniente dalla private proprietà utilizzata per i lavori sia domestici che professionali.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100,00).

 

Art. 25

Accatastamento legna e materiali infiammabili

Non si possono accatastare né tenere accatastate, allo scoperto,  legna e altri materiali di facile accensione se non si adottano le cautele che prescriverà l’Autorità Comunale a seconda dei casi.

Nell’interno dell’abitato i magazzini ed i depositi di fieno, legnami, stracci, legna da ardere, cartoni, non possono essere tenuti che in locali coperti da volta reale o solai in cemento armato, oppure in locali isolati, muniti di fitta rete metallica alle finestre.

I locali soprastanti e contigui ai magazzini, di cui al comma precedente, non possono contenere materie facilmente infiammabili.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00), e l’obbligo della messa in sicurezza dei luoghi.

Art. 26

Gas-Uso di apparecchiature

Per l’installazione di apparecchi di utilizzazione di gas combustibile ad uso civile sia  coloro che procedono all’installazione dell’impianto che l’utente dovranno attenersi alle disposizioni di legge ed alle norme tutte  emanate dai Ministeri competenti, vigenti in materia di prevenzione e sicurezza.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100), e l’obbligo della messa in sicurezza dei luoghi.

 

Art. 27

Materie infiammabili-Scorte

E’ vietato tenere negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostiglio soprastanti e sottostanti le abitazioni riserve di bombole di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio anche in piccole quantità. E’ comunque fatta salva  l’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di prevenzione incendi per le attività ed i locali soggetti al rilascio del relativo certificato in base alle vigenti disposizioni di legge.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100), e l’obbligo della messa in sicurezza dei luoghi.

 

Art. 28

Disciplina per l’esposizione di cartelli, insegne e simili

E’ vietata qualsiasi esposizione di  insegne, vetrine, locandine, cartelli, frontoni, addobbi, festoni, lumi, mensole e sostegni, nomi di ditte e pubblicità di ogni genere senza l’autorizzazione dell’Autorità Comunale che potrà negarla per fini di tutela dell’estetica cittadina in generale e del carattere artistico e storico del ovvero altro giustificato motivo.

Si richiama il Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00 (p.m.r. euro 50,00). 

 

 

Art. 29

Monumenti e targhe

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l’autorizzazione comunale, prefettizia o ministeriale, secondo le rispettive competenze e fatta salva l’osservanza delle disposizioni di legge in materia. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotocopie delle opere, i testi delle epigrafi e quant’altro necessario.

L’Amministrazione Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di rimuovere o in qualunque altro modo togliere dalla pubblica vista le iscrizioni o memorie monumentali esistenti  all’esterno degli edifici.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00).

 

 

Art. 30

Tende nelle arcate

Le tende installate nelle arcate dei portici per riparare dal sole devono corrispondere, nei riguardi delle linee architettoniche, alle disposizioni del successivo articolo.

Il margine inferiore dovrà distare dal piano calpestabile (camminabile)  almeno a 220 centimetri quando le arcate dei portici  abbiano all’interno i marciapiedi .

Le estremità di tali tende devono essere assicurate ai pilastri in modo da impedire che il tempo le agiti e le asporti.

Le tende stesse devono essere predisposte in armonia con l’architettura dell’edificio.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00 (p.m.r. euro 50,00) e l’obbligo della messa in sicurezza.

 

Art. 31

Tende dei negozi

Le tende  destinate a proteggere dal sole i negozi e le altre attività, ad eccezione dei casi in cui al precedente articolo, devono essere collocate entro le linee architettoniche degli edifici senza turbarle e, nel loro ripiegamento, debbano trovare posto nel vano dell’apertura che proteggono.

In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutte le aperture protette avere uguale forma ed impostazione ed i colori devono essere fra loro intonati.

Le tende  protese su spazio pubblico devono avere l’orlo inferiore ad altezza non minore di mt. 2,00 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm 30 dalla verticale del ciglio del marciapiede.

Il rilascio di permessi per l’installazione di tende protese su spazio pubbico, oltre ad essere soggette alle precedenti norme, è  subordinato alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali per le denominazioni delle vie, i cartelli ed i semafori, disciplinanti la circolazione del traffico, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sui marciapiedi.

Nessuna tenda o parte di tenda può essere assicurata al suolo con fili, perni, pali, etc….

E’ vietato protendere tende su spazio pubblico diverso dai marciapiedi, o comunque dai luoghi  preclusi al traffico veicolare in caso di maltempo le tende non possono rimanere spiegate.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r  euro 50,00).

 

Art. 32

Vernici fresche

Ogni oggetto verniciato di fresco, situato lungo il pubblico passaggio, dovrà essere convenientemente segnalato al pubblico in modo facilmente visibile.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00).

 

Art. 33

Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche idranti antincendio:divieti e norme di utilizzo.

E’ vietato prelevare l’acqua dalle fontane o spruzzarla contro i passanti così come manomettere, anche nelle fontanelle, i congegni automatici e non, regolanti i getti d’acqua. E’ altresì vietato gettare nelle vasche, carta, rifiuti, oggetti nonché cose di qualunque tipo atte a sporcare o inquinare le acque e imbrattare le vasche stesse.

E’ vietato abbeverare animali direttamente da fontane o fontanelle.

L’uso dell’acqua delle fontanelle pubbliche è permesso esclusivamente per uso alimentare nonché per quelle piccole operazioni di carattere igienico come la lavatura delle mani , pulizie di piccole ferite,etc… che si effettuano normalmente sui bambini.

E’ vietato presso fontane o fontanelle  la lavatura di panni e biancheria.

Con propria ordinanza il Sindaco può vietare ai privati cittadini di versare acqua derivata da civici acquedotti per innaffiare orti, giardini,strade e cortili.

E’ sempre consentito all’Amministrazione Comunale l’uso di acqua derivata dai civici acquedotti per l’irrigazione del verde pubblico.

E’ vietato ai privati, senza autorizzazione( permesso)  dell’Ufficio Tecnico,  derivare acqua dai civici acquedotti mediante gli idranti antincendio.

Sono fatti salvi i casi di grande emergenza (incendio, versamento sulla pubblica via di acidi o liquidi caustici etc.) nei quali però l’utilizzo degli idranti deve essere tempestivamente segnalato al Servizio di Polizia Locale.

E’ sempre vietato, nell’arco delle 24 ore posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 5 dai civici idranti.

E’ sempre consentito, senza restrizione di sorta, l’uso degli idranti ai Vigili del Fuoco e dalle organizzazioni della protezione civile. In caso di parziale o totale messa fuori uso de civici acquedotti, nonché nei casi in cui l’acqua in essi condotta risulti non usabile per scopi alimentari ed igienici, il Sindaco o Assessore delegato od in casi di assoluta urgenza il Tecnico Comunale o il Comandante del Servizio di Polizia Locale o loro f.f., potranno dare in deroga a quanto sopra espresso permessi straordinari di utilizzo, anche in forma orale ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della funzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00).

 

Art. 34

Imbrattamento muri-Affissioni manifesti

E’ vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni, figure come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti degli esercizi pubblici .

L’affissione dei manifesti, avvisi, manoscritti, etc, è permessa esclusivamente sugli spazi resi disponibili dall’Amministrazione Comunale e deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento e delle leggi vigenti in tema di pubblica affissione.

I privati e le agenzie immobiliari possono affiggere gli avvisi di compravendita o locazione di immobili sugli accessi o lungo i muri perimetrali dell’immobile interessato ovvero negli appositi spazi a ciò destinati dall’Amministrazione Comunale.

E’ ammessa l’affissione o la collocazione degli avvisi di cui sopra su alberi, pali, edifici o strutture pubbliche nonché lungo i muri o le cancellate  delimitanti gli spazi pubblici o aree su cui insistono immobili o strutture pubbliche, solamente in caso di pubblica utilità (feste manifestazioni, etc….) e previa autorizzazione  dell’Amministrazione Comunale.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00 (p.m.r. euro 50,00), se non regolati da altra normativa .

 

Art. 35

Cura dei luoghi aperti al pubblico e manutenzione infissi e sottoportici

Tutti i luoghi aperti al pubblico od anche semplicemente in vista del pubblico devono essere  convenientemente e decorosamente sistemati e tenuti costantemente sgombri e puliti.

I conduttori, i proprietari e gli amministratori di qualsiasi stabile sono solidamente tenuti ad una decorosa manutenzione e pulizia dei sottoportici e dei marciapiedi antistanti ai relativi edifici.

L’Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie opere di pulizie, di tinteggiatura, ed anche la sostituzione o la inverniciatura degli infissi.

Le sporgenze di rami di alberi, piante, siepi e cespugli di ogni genere dalla proprietà privata che invadono l’area pubblica devono essere tagliate; in seguito alla verbalizzazione  verrà ordinato al trasgressore il taglio di tali sporgenze, con l’inottemperanza all’ordinanza si procederà al taglio coattivo dei rami sporgenti le spese saranno a carico del trasgressore.

La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00).

 

Art. 36

Suolo pubblico e divieto di  imbrattamento

E’ vietato imbrattare o sporcare il suolo pubblico e gettare acqua, rifiuti, bucce od altri oggetti di qualsiasi specie come è parimenti proibito nell’ambito del centro abitato ed in qualsiasi luogo pubblico o privato aperto al pubblico o alla pubblica vista.

E’ vietato soddisfare alle naturali esigenze corporali fuori dagli appositi manufatti.

I titolari di esercizi pubblici sono comunque tenuti a mettere a disposizione del pubblico i sevizi igienici e non possono rifiutarne l’ uso. Qualora un pubblico esercizio abbia i servizi igienici fuori uso esso dovrà rimanere chiuso al pubblico fino al loro ripristino.

Allo scopo di impedire lordure o possibili inconvenienti ai pedoni, i proprietari di cani o le persone incaricate della loro momentanea custodia debbono impedire che gli animali, con deiezioni o spargimenti di liquami, sporchino i marciapiedi, gli spazi  dei pubblici giardini non destinati a tale scopo ma in uso ai cittadini, gli spazi prospicienti i negozi, gli attraversamenti pedonali e gli accessi alle civiche abitazioni o ad edifici pubblici.

Ove si verificasse tale evenienza è fatto comunque l’obbligo al proprietario del cane ed alle persone momentaneamente incaricate della custodia, di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed alla asportazione delle deiezioni qualora siano state utilizzate, per soddisfare le esigenze fisiologiche del cane, la sede stradale, i marciapiedi, le cunette lungo i marciapiedi delle strade stesse  e i luoghi dei parchi o giardini non espressamente destinati a tale scopo.

E’ altresì proibito, sul suolo pubblico, spaccare o segare legna nonché lavare autoveicoli o effettuare altri lavori.

Sono anche vietate sul suolo pubblico le riparazioni di veicoli e simili salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite occorse durante la circolazione.

Qualora la lavatura delle autovetture o simili avvenga lungo corsi d’acqua,  canali o fossi, verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni più gravi prescritte dalla legge statali o regionali vigenti.

Rientra nell’ambito del potere discrezionale dell’Amministrazione Comunale stabilire divieti di accesso ad animali in alcune zone del paese.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione  della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00)

 

Art. 37

Arredi urbani, parchi e giardini pubblici: divieti

Nei luoghi pubblici è vietato danneggiare sedili, panchine, siepi, recinti, vasi ornamentali, cestini per i rifiuti, scavalcare le recinzioni e danneggiare tutti gli impianti in generale.

E’ vietato cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde o virgulti, recare danni alle piante ed arrampicarsi su di esse, camminare sugli spazi erbosi.

I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite del seguente Regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Nei parchi e giardini pubblici è particolarmente vietato:

a)      recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tale località;

b)      coricarsi nei luoghi erbosi, dormire sdraiati sulle panchine;

c)      effettuare i giochi fuori dagli appositi spazi;

d)     collocare sedie, baracche, panche, ceste o altre cose fisse o mobili;

e)      tenere anche momentaneamente cani senza museruola e non condotti da guinzaglio;

f)       sostare, senza autorizzazione, per la vendita di merci, bevande e giornali ed altro;

g)      entrare, sostare o parcheggiare con qualsiasi veicolo (auto, motocicli, ciclomotori, biciclette, etc.. ), con esclusione dei passeggini per infanti e delle carrozzine per i portatori di handicap o vetture speciali per gli stessi.

E’ permessa la circolazione dei bambini in bicicletta di età non oltre gli 8 anni e sotto il controllo degli accompagnatori.

Le autovetture recanti il distintivo portatore di handicap non potranno comunque accedere nei parchi e nei giardini pubblici e troveranno collocazione negli attigui spazi riservati.

E’ sempre consentito il transito  di autovetture e automezzi del Comune, delle Forze di Polizia, dei servizi pubblici e di quelle persone debitamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.

h)      Sedersi su panchine in modo da appoggiare i piedi (scarpe) sul sedile della panca dove altri si possono sedere.

i)        L’utilizzazione dei giochi installati per i bambini da parte di persone adulte o ragazzi di età superiore a 14 anni.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00).

Art. 38

Luminarie

1)      Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell’inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2)      Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che si creino situazioni di precarietà. E’ in ogni       caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei      palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3)      Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza non inferiore a m 4,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata elusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4)      Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’istallazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle istallazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ad alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5)      Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.

6)      Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

7)      Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. €. 100,00) e l’obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi.

 

Art. 39

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1.      Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2.      Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 40

Atti vietati su suolo pubblico

 

Sul suolo pubblico è vietato:

 

·         Lavare i veicoli;

·         Eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

·         Scaricare acque e liquidi derivati da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

·         Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

·         Bagnarsi,lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;

·         Bivaccare, o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

·         Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all’interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

·         Soddisfare i spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;

·         Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

             La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00  ad euro 250,00 (p.m.r.euro50).

Art. 41

Divieto di tenere animali

E’ vietato tenere all’interno del centro abitato, così come definito dal Codice della Strada, animali anche domestici, o allevamenti, che rechino molestia o danno al vicinato.

Si rimanda per quanto qui non espresso alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene,

Il Sindaco, nel notificare il divieto, fisserà all’interessato un termine per l’allontanamento degli animali.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 50,00).

 

Art. 42

Animali Pericolosi

E’ fatto assoluto divieto di tenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo animali di indole feroci anche se addomesticati o che, comunque, possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Questi animali, se appartenenti a circhi equestri che eventualmente dovessero attraversare il territorio comunale o sostarvi per l’effettuazione di spettacoli circensi,dovranno:

 

a)      essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni.

b)      Essere custoditi in gabbie sufficientemente soli, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

c)      Essere costantemente vigilati da persone adulte.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 1.000,00 (p.m.r.  euro 200,00).

 

Art. 43

Tenuta dei cani

Ferme restando le disposizioni vigenti sull’istituzione dell’anagrafe canina (L.R.n°30/87 sulla prevenzione del randagismo-tutela degli animali e della salute pubblica) è vietato :

a)      far scorazzare i cani, di qualsiasi taglia, nelle pubbliche vie, nei parchi comunali, aree o percorso pubblico se non condotto al guinzaglio;

b)      i proprietari dei cani dovranno impedire agli stessi che arrechino disturbo alla quiete pubblica, in modo particolare nelle ore di riposo come previsto dall’art.44 e seguenti del presente regolamento;

c)      I proprietari o conduttori dei cani e/o altri animali al fine della salvaguardia dell’igiene e del decoro, devono provvedere a rimuovere le deiezioni che i propri animali depositano sul luogo pubblico.

d)     i conduttori dei cani devono, sempre, essere muniti di apposita paletta ecologica con contenitore o idoneo prodotto similare per la raccolta delle deiezioni;

e)      i conduttori dei cani devono essere sempre in grado di controllare il proprio animale, anche se a guinzaglio, in caso contrario devono obbligatoriamente condurre i propri cani muniti di museruola perfettamente indossata;

f)       è vietato condurre i cani per le pubbliche vie ai minori di anni 16;

g)      nei luoghi privati, cortili e giardini nei quali vengono custoditi i cani, i proprietari devono predisporre un’idonea recinzione  atta ad impedire l’esposizione verso l’esterno degli stessi, inoltre devono comunicare con apposito cartello la presenza del cane;

h)      i proprietari dei cani devono vigilare affinché il conduttore rispetti le direttive previste dal presente regolamento e gli stessi sono responsabili in modo solidale per eventuali danni causati a persone o cose civilmente e penalmente, inoltre sono solidali per le sanzioni del presente regolamento.

La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 100,00) , nonché l’applicazione, se ed in quanto dovute,  delle norme previste dalla. Legge n°281/91 e ss.mm.ii. - Legge quadro in materia di animali di affezione o prevenzione del randagismo, e dall’ Art. 727 Codice Penale.

 

Art. 44

Rifiuti domestici

E’ vietato esporre sul luogo pubblico  rifiuti di qualsiasi tipo allo stato sfuso.

Dove è previsto l’impiego dei sacchi di plastica, gli stessi devono essere, accuratamente chiusi.

L’esposizione dei sacchi deve avvenire sul suolo pubblico in prossimità dell’entrata dell’abitazione, non prima delle ore 06.00 del giorno stabilito per il servizio di raccolta e ritirati entro le ore 19.00 qualora non venissero raccolti dal servizio pubblico.

Dove è previsto un servizio di raccolta con il sistema dei cassonetti o con altri similari contenitori, i rifiuti dovranno essere immessi nel recipiente non allo stato sfuso ma in involucri adatti ad impedire la dispersione di polveri o di materiali organici minuti.

In ambedue i sistemi di raccolta i materiali ingombranti come cassette di frutta, scatole di plastica, etc, provenienti da abitazioni, dovranno essere immessi nei contenitori stabiliti dopo essere stati opportunamente spezzati e ridotti di volume a cura dell’utente.

E’ fatto assoluto divieto di asportare rifiuti dai sacchi e dai contenitori nonché di introdurvi vernici, solventi e materiali tossici.

Tutte le frazioni di rifiuto soggette a raccolta differenziata (bottiglie i contenitori di vetro, carta e cartone, pile scariche, medicinali scaduti, scarti vegetali da giardino, frazione umida proveniente dalle abitazioni, frigoriferi e televisioni) vanno smaltite introducendole o negli appositi contenitori posti lungo le pubbliche vie (campane ) o in luoghi adeguati (eco centro) oppure mediante conferimento al servizio pubblico di raccolta porta a porta.

E’ vietato immettere nei sacchi dell’immondizia tutti i rifiuti soggetti a raccolta differenziata per il recupero e la valorizzazione.

E’ vietato depositare od abbandonare presso le isole ecologiche tutti quei materiali non soggetti a recupero.

E’ vietato ai non residenti depositare i sacchi dell’immondizia lungo le vie del paese o negli appositi contenitori ove previsto.

E’ vietato abbandonare rifiuti di ogni tipo nelle zone boschive ed agresti.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00  ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100,00).

 

Art. 45

Rifiuti ingombranti, batterie e olii esausti

I materiali ingombranti, le suppellettili domestiche fuori uso, i beni durevoli (come mobili, elettrodomestici, materassi, brande, bombole di gas liquido fuori uso, etc… ) e gli scarti di vegetazione non devono essere esposti sulla pubblica via od abbandonati in luoghi abusivi di scarico.

Tali materiali devono essere trasportati a cura e a spese dell’interessato nel luogo prestabilito dall’Amministrazione Comunale per la raccolta, nel rispetto degli orari di apertura.

Presso il centro di raccolta rifiuti ingombranti lo smaltimento dei rifiuti ammessi è consentito ai soli residenti.

Il deposito non deve avvenire fuori dagli appositi contenitori.

L’asporto di eventuali rifiuti può avvenire solo previo consenso del Ufficio tecnico Comunale.

Le violazioni al presente articolo comportano  l’applicazione delle norme previste dal D.Lgs 03 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.

In deroga a quanto sopra, ove non siano ancora istituiti i centri di raccolta, è consentito il conferimento al servizio pubblico porta a porta o nei luoghi stabiliti dall’Amministrazione Comunale. 

Art. 46

Rifiuti non domestici

  Il materiale che risulta proveniente da lavori di manutenzione come le lastre di vetro spezzate, rottami di laterizio, spezzoni di tubi metallici, resti di grondaie, cavi elettrici di qualsiasi tipo, non potranno essere introdotti nei sacchi di plastica e dei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere allontanati e trasferiti ad apposita discarica a cura dell’utente o dell’impresa che ha eseguito i lavori, nel rispetto della normativa vigente.

Similmente occorrerà procedere per i rifiuti provenienti dal taglio di alberi, siepi e prati.

In generale, tutti scarti vegetali provenienti dalla pulizia di giardini ed ogni altro tipo di rifiuto dovranno essere trasportati con mezzi idonei ad evitare la disseminazione, lo spargimento, il polverio ed gli odori nauseanti.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro  500,00 (p.m.r. euro 100,00).

Presso i centri di raccolta comunali  non possono essere depositati rifiuti pericolosi o di cui il Comune non ha previsto un sistema di smaltimenti, l’inottemperanza al presente articolo comporterà una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 (p.m.r. euro 100,00) e l’obbligo del ripristino dei luoghi.

Nel caso il trasgressore non provveda al ripristino dei luoghi il sindaco con ordinanza motivata dispone lo smaltimento coattivo e l’addebito delle relative spese al trasgressore.

La Polizia Locale provvederà ad informare la competente Autorità Giudiziaria per le eventuali sanzioni penali di cui al  D.Lgs  03 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii..   

 

Art. 47

Espurgo pozzi neri

Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatta esclusivamente da ditte autorizzate e con autobotti a sistema inodore. Le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite senza creare disturbo e intralcio alla circolazione.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00) e l’applicazioni delle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa generale.

 

Art. 48

Uso di strumenti musicali

Fatte salve le disposizioni di cui l’art. 659 C.P. è vietato l’uso degli strumenti musicali nelle pubbliche vie e piazze dopo le ore 22,00, salvo diversa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 250,00  (p.m.r. euro 100,00).

Art. 49

Rumori molesti

E’ vietato nelle case produrre rumori o grida incomodi al vicinato.

Così pure è vietato dalle ore 22.00 alle ore 8.00 fare uso, ad eccessivo volume, di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione del suono.

L’uso di tali strumenti nei negozi di vendita e negli esercizi pubblici deve essere limitato in modo che all’esterno dell’esercizio non se ne percepiscano i suoni.

Chiunque per professione o mestiere sia costretto a far uso continuato di strumenti musicali o di apparecchi di diffusione di suono dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per portare il disagio dei vicini nei limiti della tollerabilità di cui alle vigenti norme in materia; in caso di rifiuto si procederà con ordinanza sindacale, sentito il parere dell’ASL, ed imporre l’effettuazione dei lavori di insonorizzazione.

La mancata osservanza dell’ordinanza sindacale verrà perseguita a norma di legge.

Nell’uso delle saracinesche metalliche o porte basculanti si dovranno adottare tutti gli accorgimenti o dispositivi idonei ad eliminare rumori molesti al vicinato.

Chi impiega un sistema di allarme sonoro è tenuto a fare in modo che il medesimo si disattivi immediatamente dopo sessanta secondi e che lo stesso riprenda per la stessa durata per non più di altre due volte.

E’ vietato sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche tenere cani in cortile o all’aperto, che abbiano con frequenza, specialmente di notte.

Fatte salve le disposizione del Codice della Strada in materia di divieto di circolazione dei veicoli e dei limiti di velocità, a tutela della pubblica quiete e dell’incolumità dei pedoni è fatto divieto ai conducenti di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di produrre con i detti mezzi, sia di giorno sia di notte, rumori molesti.

E’ vietato dalle ore 22.00 alle ore 8.00 fare uso di autoradio ed apparecchi similari a vettura ferma, ad eccessivo volume, nei limiti del centro abitato ed in prossimità di abitazioni.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00). Nonché l’applicazione se ed in quanto dovuta, dell’art. 66 T.U. leggi di Pubblica Sicurezza  e dell’art.. 659 comma 2 C.P

 

       Art. 50

Pubblicità sonora

La pubblicità sonora fatta con autoveicoli lungo le vie pubbliche, è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, così come disposto dall’art. 23 del C.d.S. salvo i casi previsti dal art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.

In ogni caso, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla vigente normativa in materia ovvero da quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene, se più restrittivo.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 250,00 (p.m.r. euro 100).

 

 

Art. 51

Cortili: divieti

Nei cortili comuni a diverse abitazioni è vietato compiere operazioni che rechino disturbo o molestia al vicinato nonché esercitare all’aperto mestieri rumorosi che abbiano come conseguenza la formazione di gas di scarico.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 250,00 (p.m.r. euro 100,00).

 

Art. 52

Carico e scarico merci

Le operazioni di carico e scarico merci di ogni tipo di merce, anche in caso di trasloco, che si svolgono sul suolo pubblico devono essere effettuate con la massima cautela in modo da  non turbare la quiete pubblica e dovranno in ogni caso ottenere preventivamente l’apposita autorizzazione comunale previo pagamento di quanto previsto per l’OSAP.

E’ fatto assoluto divieto di svolgere operazioni di carico e scarico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 da parte di privati.

Nel corso delle operazioni oggetto del presente articolo, anche se in brevissima durata, è fatto divieto di tenere acceso il motore degli automezzi utilizzati.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100,00).

Art. 53

Sosta in roulotte o camper

All’infuori di apposite aree attrezzate, è vietato il soggiorno nell’ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravan e in altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Fanno eccezione quelli al seguito dei circhi e dei luna park che, previa autorizzazione scritta dell’Autorità Comunale, possono prendere posto nei luoghi indicati da questa ultima e per il tempo indicato nell’autorizzazione.

E’ altresì vietato il campeggio indiscriminato sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro100,00).

 

Art. 54

Definizioni di attività rumorosa ed incomoda

Sono ritenute rumorose tutte quelle attività che richiedono l’impiego di macchinari o strumenti quali producono continuamente o periodicamente vibrazioni o rumori la cui intensità superi i limiti stabiliti dalle Leggi o Regolamenti vigenti in materia.

Sono considerate incomode le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E’ fatto divieto di far funzionare negli appartamenti motori di qualsiasi genere e specie, ad eccezione di quelli per uso domestico e di limitatissima potenza nonché strumenti, anche normali, ma che con il loro uso arrechino molestia al vicinato.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r euro 100,00).

Art. 55

Attività produttive: richiesta di autorizzazione e rilascio

 

Chiunque intenda avviare sul territorio del Comune l’esercizio di un’attività produttiva e/o deposito, di un’arte o mestiere, trasferire da luogo a luogo, ampliare o comunque modificare in tutto o in parte attività produttive e/o depositi già esistenti, deve inoltrare apposita domanda al Sindaco.

Per i depositi e la rivendita di infiammabili si osserveranno le disposizioni vigenti in materia.

Il Sindaco, esaurita l’istruttoria prescritta dalle norme legislative e dal Regolamento Locale d’Igiene vigenti concede o meno l’autorizzazione per l’apertura sulla base delle risultanze emerse.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100,00).

 

Art. 56

Officine e laboratori: condizioni di esercizi

Nelle officine e laboratori siti in edifici destinati ad abitazioni civili o contigue a tali edifici, gli apparecchi  o meccanismi a moto rapidi  e destinati ad agire per urto o che comunque producono sensibile rumore o vibrazioni, debbano impiantarsi sopra apposite fodere isolanti, capaci di disperdere le vibrazioni, le scosse e i contraccolpi, separate ed il più possibile lontane dai muri .

Debbono essere adottate le più efficaci precauzioni atte a tutelare la sicurezza e la solidità delle costruzioni ed evitare il propagarsi delle vibrazioni e del rumore alle case adiacenti.

E’ fatta salva l’osservanza delle norme riguardanti le misure di prevenzione incendi di sicurezza, d’igiene e sociali contemplate dalle leggi e dai regolamenti generali e locali nonché le altre che l’Autorità competente riterrà necessaria.

La concessione dell’autorizzazione è fatta ai soli effetti dei regolamenti municipali e non implica alcuna responsabilità da parte dell’Autorità concedente.

La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r euro100,00).

 

Art.  57

Attività rumorose: locali

I locali in cui si effettuano attività rumorose o incomode devono mantenersi quanto più possibile chiusi.

Per essi potrà esigersi che siano adottate tutte le cautele capaci di attutire, nei limiti del possibile, la propagazione del rumore molesto.

Il Sindaco ha facoltà di ordinare in ogni tempo d’ispezione agli esercizi di cui ai precedenti articoli e di ordinare modificazione agli impianti o la cessazione dell’attività che provoca gli inconvenienti, quando venga accertato che l’attività medesima non corrisponde alle condizioni in base alle quali la licenza venne concessa.

L’esecuzione dei lavori di modificazione degli impianti di cui al comma precedente, verrà disposta con ordinanza.

Pure con ordinanza può essere disposta la chiusura degli esercizi per i quali sia stata accertata l’impossibilità della coesistenza degli esercizi stessi con il rispetto della quiete pubblica.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r.euro100,00).

 

Art. 58

Attività rumorose : orari

Nell’espletamento di attività lavorative l’uso di macchine e/o strumenti rumorosi od incomodi è consentito soltanto nei giorni feriali e nella fascia oraria: dalle ore 07.00 alle ore 22.00. Nei giorni festivi  e prefestivi dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00.

L’Amministrazione Comunale potrà prescrivere  ulteriori  limitazioni di orario qualora particolari circostanze ne determinano le necessità.

Per occasionali e contingenti motivi l’Autorità Comunale potrà, volta per volta, autorizzare per iscritto deroghe all’orario come sopra stabilito ampliando e riducendo le fasce orarie, ovvero vietando in determinate ore l’esercizio di attività rumorose od incomode.

Per quanto riguarda  i mercati all’aperto valgono al riguardo le disposizioni contenute nel relativo regolamento ed eventuali ordinanze attuative. La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro  500,00 (p.m.r. euro 100,00).

Art. 59

Mestieri girovaghi – Registrazioni

Nessuno può esercitare sia abitualmente che occasionalmente mestieri girovaghi senza l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 19 punto14 del DPR 24/07/1977 n° 616.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con offerte di merci o servizi e di richiamare l’attenzione con grida o schiamazzi.

 La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. 100,00).

 

Art. 60

Conducenti di veicoli da piazza

Gli autoveicoli da noleggio di piazza con conducente dovranno sostare nei punti prestabiliti dall’Amministrazione Comunale, all’interno degli appositi posteggi, e garantire la loro presenza laddove è previsto, perché il servizio possa essere esteso ad un maggior numero di cittadini. Per quanto non espresso, si richiamano le norme contenute nel Codice della Strada, TULPS e Regolamento Comunale di Autonoleggio Conducente.

 

Art. 61

Suonatori ambulanti

Ai suonatori ambulanti è vietato:

a)       Ostacolare il traffico;

b)      suonare nello stesso luogo per più di dieci minuti;

c)      soffermarsi ad una distanza inferiore a metri 150 da case di cura, da tutte le scuole durante le ore di lezione, dalle chiese, da luoghi di pubblico spettacolo durante le rappresentazioni.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00  ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100)

 

Art. 62

Alberghi

L’attività alberghiera è soggetta a licenza di cui al punto 8 dell’art. 19 del D.P.R. 616/77 da rilasciarsi da parte del Comune.

E’ fatto obbligo di conduttori di alberghi, pensioni o locande di tenere esposte in modo ben visibile, sia alla ricezione che in ogni singola camera, il regolamento dell’albergo.

Nel regolamento devono essere indicati:

a)      I servizi forniti dall’albergo;

b)      i servizi forniti per la camera;

c)      i servizi forniti compresi nel prezzo;

d)     il prezzo della camera;

e)      l’ora di consegna della camera;

f)       l’orario per l’uso della camera;

g)      il tempo massimo entro il quale il cliente può disdire la camera;

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00).

 

Art. 63

Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: insegne

I negozi,gli esercizi pubblici e le attività produttive possono avere all’ingresso principale una insegna indicante il tipo di negozio od attività che viene svolta all’interno dello stesso.

Per ragioni di decoro architettonico il Sindaco può disporre che tutti i negozi situati nelle vie o piazze devono essere muniti di serrande e/o vetrine di identico tipo.

Le insegne devono essere decorose e se luminose non devono creare abbaglio o disturbo alla circolazione od al vicinato.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 ( p.m.r. Euro 100,00).

 

Art. 64

Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: mostre

            Le mostre e gli oggetti esposti negli negozi commerciali, nei pubblici esercizi e/o nei locali di lavorazione, alla vista del pubblico, non dovranno oltrepassare il filo esterno del muro che chiude l’esercizio e/o il locale di lavorazione salvo diversa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00).

Art. 65

Commercio e pubblici esercizi: rifiuto di vendita

I rivenditori non possono rifiutare per nessuna ragione la vendita della merce, né possono occultarla in alcun modo.

Essi devono essere costantemente forniti, specie se si tratti di generi alimentari, di scorte sufficienti di merci in grado da poter far fronte alle normali richieste del pubblico.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00).

Art. 66

Commercio e pubblici esercizi: orari di aperture giornalieri e festivi

Le attività ed i pubblici esercizi devono tenere esposto in modo ben visibile l’orario di apertura praticato.

In caso di apertura facoltativa domenicale od in altro giorno festivo, così come previsto dal Decreto Legislativo 114/98, l’esercente deve far pervenire preventiva comunicazione scritta al competente ufficio comunale.

Con propria ordinanza il Sindaco può stabilire particolari prescrizioni relative alle aperture alle quali ogni esercente è tenuto ad osservare scrupolosamente.

Il Sindaco, in occasione di più di due festività consecutive, dispone l’apertura obbligatoria nel primo giorno festivo degli esercizi commerciali di vendita dei generi alimentari.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 comma 3° del decreto legislativo 114/98 ess.mm.ii.la violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00  (p.m.r. euro 100,00).

In caso di reiterazione si applica anche la chiusura dell’attività fino a 7 giorni.

 

Art. 67

Commercio , pubblici esercizi ed attività soggette ad autorizzazioni: ispezioni

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono ispezionare locali di qualsiasi esercizio ed attività produttiva, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sia per accertare che le merci, specie se trattasi di generi alimentari, siano ben tenute e conservate.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100).

Art. 68

Commercio: panificazione

I forni e gli annessi laboratori dovranno, durante la lavorazione e la cottura del pane, essere in condizioni tali che sia sempre possibile l’accesso e l’uscita.

Il pane deve essere venduto elusivamente a peso e ogni tipo tenuto separato, in apposite scansie sollevate da terra.

Il Sindaco con apposita ordinanza può autorizzare  la vendita di pane fresco in giornata festiva.

La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00  ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100,00).

Art. 69

Spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni

Tutti gli spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni svolti senza fini di lucro devono essere preventivamente segnalati all’Amministrazione Comunale, la quale può intervenire per disciplinare lo svolgimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente e soprattutto per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine pubblico, la moralità ed il buon costume.

Per tutte le manifestazioni e/o  intrattenimenti temporanei deve essere richiesta la prescritta autorizzazione, a cura del responsabile della manifestazione, almeno 10 giorni prima dalla data di inizio della stessa. La domanda presentata dovrà essere supportata da tutta la documentazione in relazione al Regolamento di attuazione della legge P.S. 635/1940 così come modificata dal D.P.R. 311/2001 e ss.mm.ii.

Le attività di cui al primo comma, svolte ai fini (attività imprenditoriale) in locali appositamente allestiti e/o con strutture appositamente installate, sono soggette a licenza od autorizzazione come previsto dagli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. e deve essere presentata preventiva ed idonea domanda scritta  in bollo, corredata dalla relativa documentazione.

Per le attività di cui al primo comma, svolte senza fini di lucro in locali o strutture ove la capienza non supera il numero delle cento (100) persone e nel rispetto delle disposizioni sulla prevenzione incendi, è sufficiente far pervenire preventiva e idonea comunicazione corredate da dichiarazione di rispetto delle norme, sottoscritta dall’organizzatore.

Si applicano le disposizioni previste dagli artt. 69 e 69 del T.U.L.P.S e quelle previste dal Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 e ss.mm.ii..

Nei confronti degli inadempienti, oltre alle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti e alle sanzioni di cui al presente articolo, si procederà all’emanazione di un ordine scritto, e nei casi di urgenza anche verbale, relativo all’immediata sospensione dell’attività abusiva.

La violazione al comma 2° comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal T.U.L.P.S. e dall’art. 666 del Codice Penale così modificato dall’art. 49 del decreto legislativo 507/99 e ss.mm.ii..

La violazione al commi 4°  del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione Amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 ( p.m.r. euro 100,00).

 

Art. 70

Sanzioni

Per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689 e dall’ art. 7 bis della legge 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii., così come introdotto dall’art. 16 della legge n° 3 del 16.01.2003 e ss.mm.ii.

L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge 689/81 e ss.mm.ii. ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco.

L’ordinanza ingiunzione ovvero di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall’obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

Art. 71

Reiterazione delle violazioni

Si applica l’art. 8 bis della legge 689/81, introdotto dall’art. 94 del decreto legislativo 507/99 e ss.mm.ii..

Art. 72

Risarcimento danni

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all’articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 73

Diffida – Esecuzione d’ufficio

In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione di violazione delle norme del presente Regolamento, il Sindaco, indipendentemente dall’erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l’autore od il responsabile dell’infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivendogli, all’uopo, un termine perentorio.

Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d’ufficio all’eliminazione del fatto antigiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

 

Art. 74

Esposti all’Amministrazione Comunale

Tutti gli esposti diretti all’Amministrazione Comunale che abbiano in oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco e presentate in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all’esponente.

Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell’esponente e dovranno essere sottoscritti con firma autografa allegando, altresì, copia del documento di riconoscimento.

La medesima procedura dovrà essere eseguita per esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal Regolamento Edilizio Comunale o dal Regolamento Locale d’Igiene o che comunque siano indirizzati o sollecitano l’intervento dell’Ufficio Tecnico Comunale o del Servizio do Polizia Locale.

In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale, purchè sia certa l’identità, dell’esponente.

Qualora dall’intervento, effettuato dalla Polizia Municipale a seguito di esposto scritto o verbale, non scaturiscano situazioni e/o fatti perseguibili ai sensi delle vigenti normative di Legge,  Regolamenti e/o Ordinanze si darà corso all’addebito alla parte esponente, del rimborso spese  pari a euro 25,00.

Non si prende atto degli esposti scritti e/o segnalazioni telefoniche anonime.

 

Art. 75

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto da 76 (settantasei) articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa vigente.

 

Art. 76

Pubblicità del Regolamento

 

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall’art. 25 legge 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

 

 

Art. 77

Entrata in vigore – abrogazione - rinvio

·         il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio comunale ad intervenuta esecutiva della deliberazione di adozione ;

·         per quanto non previsto nel presente Regolamento si invia alle norme legislative in materia

·         il presente Regolamento abroga quello precedente.