COMUNE   DI   S. MANGO D’AQUINO

88040 Provincia di Catanzaro

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO

 DEL MERCATO SU AREE PUBBLICHE

Tipologia “A” (art 5 l.r. 11.6.1999,n.18)

 

 

 

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.ro_13 del 14.3.2008, adottato con i poteri del Consiglio Comunale_

 

 

 

 

 

 

ART. 1 – TIPOLOGIA DEL MERCATO

 

1)      Il mercato su spazi ed aree pubbliche è di tipo periodico a cadenza settimanale e vi operano solo venditori autorizzati a tale commercio. L’esercizio dell’attività nell’ambito del mercato è disciplinato dal D.Lgs. n.114/98, dalla Legge Regionale 11.6.1999,n.18, dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

2)      Il mercato può essere:

3)      ordinario con merceologia libera

4)      per settori, qualora siano stabiliti due settori merceologici (alimentare – non alimentare)

5)      specializzato, qualora sia stabilito un solo settore merceologico.

6)      Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

7)      Il mercato si svolge su strade, piazze ed aree pubbliche o su altri spazi di disponibilità pubblica così individuata nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale e parte integrante della istituzione del mercato, nella quale sono evidenziati:

-          l’ampiezza complessiva dell’area destinata all’esercizio del commercio su aree pubbliche.

-          Il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli.

-          Il numero progressivo dei posteggi e la loro collocazione.

8) Il sindaco, con apposita ordinanza, determina i provvedimenti atti a contemperare lo svolgimento del mercato con le esigenze della viabilità e traffico (art.50 del D.Lgs. 267/2000).

 

 

ART. 2 – DEFINIZIONI

 

 

a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio;

b) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all’art.28, comma 1, lettera a) del  decreto di cui al punto a);

c) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto di cui al punto a);

d) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;

e) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;

f) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;

g) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto, di cui al punto a);

h) per requisivi soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall’art.5 del decreto, di cui al punto a);

i) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

j) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

k) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

l) per presenze in un mercato il numero delle volte che l'operatore si é presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;

m) per presenze effettive in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.

 

 

ART. 3 – GIORNATE DI MERCATO

 

1)      Il mercato si effettua nella giornata della Domenca. Nel caso che il giorno di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il mercato verrà anticipato o posticipato al primo giorno feriale; in tal caso si considereranno giustificate eventuali assenze degli operatori.

2)      E’ obbligatoria la permanenza nel mercato dei venditori per tutto l’orario di vendita. La cessazione delle vendite e l’abbandono non giustificato e quindi non autorizzato, produrrà l’annotazione quale assenza ai fini e per gli effetti di cui all'art.11.

3)      Di norma non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, 25 aprile,

1° maggio, 25 dicembre e Pasqua.

4)      Quando il giorno di mercato ricade in un giorno di fiera, il mercato viene soppresso.

5)      Il mercato viene dichiarato nullo dagli addetti alla vigilanza, in caso di situazioni atmosferiche proibitive nonché qualora per tali motivi si verifichi che il 50% degli operatori concessionari di posteggio non predispongono l’esposizione della merce e comunque sono autorizzati ad esercitare la propria attività nel mercato gli operatori che comunque lo desiderassero.

6)      In ogni caso non verranno conteggiate assenze o presenze.

7)      Ai sensi dell’art.28 comma 12 del D.Lgs. 114/98, l’orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:

-          degli indirizzi regionali di cui alla legge regionale 11.6.1999 n.18.

-          realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.

10) L’orario di vendita è in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere

       dalle merceologie trattate.

 

 

ART. 4 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI DESTINATI ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO

 

1). L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2). Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune.

3). L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:

a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;

b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

4). Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che fosse già titolare di più concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengano conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

5) Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

6). Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire alla Giunta regionale, i propri bandi ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria entro i successivi quarantacinque giorni.

7/. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai Comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi nel Bollettino Ufficiale e debbono essere fatte pervenire nel termine massimo di trenta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute ai Comuni fuori di detto termine - sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a 90 giorni, a tal fine fissato dai Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

8). Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinato in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) ordine cronologico di spedizione.

9). Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione merceologica dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

10). Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

11).Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno 25 posteggi debbono prevedersi, ove non esistenti, non meno di due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari o dell'artigianato, tipici della Calabria.

 

 

ART. 5 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

 

 

1)      L’assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all’art.2, comma 4, della Legge Regionale n.18/99 applicando, nell’ordine, i seguenti criteri:

-          maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè rilevate o documentabili dall’interessato;

-          maggiore anzianità di attività dell’operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell’abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola.

2) Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.

3)Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell’ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

4) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.

5) I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al comma 4° o con autocertificazione.

 

 

ART. 6 – RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

 

1). qualora venga disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità ed alla riassegnazione dei posteggi sulla base delle loro scelte, effettuate tenendo conto delle priorità di cui all'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 18/1999.

2). Il disposto del comma 7 non si applica:

a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) al trasferimento temporaneo di mercati;

c) alla variazione di data di svolgimento.

3). Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informatone gli operatori in esso presenti nelle forme più idonee, può accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 4  della legge regionale n. 18/1999.

 

ART. 7 – SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA

 

1)      Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell’ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, salvo il caso di istituzione di nuovi mercati.

2)      I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.

3)      Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall’operatore, non consentono il ripristino dell’assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

4)      Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell’ambito dello stesso mercato.

5)      Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

 

ART. 8 – ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI

 

1). L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 18/999,  indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2). L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 7, lettere a) e b), della legge regionale n. 18/999, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

3). Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.

4). L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dell'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati fra gli aventi diritto, seguendo l'ordine della graduatoria;

b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 3.

 

ART. 9 – SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI

 

1)      E’ ammesso lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite della legge regionale n. 18/999, 

      Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.

2)      La domanda, in bollo, deve essere presentata congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

3)      L’autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:

-          il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;

-          conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

 

ART. 10 AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO

 

1)      L’ampliamento dei posteggi può avvenire:

-          attraverso l’acquisizione di posteggio da parte dell’operatore o degli operatori contigui, semprechè l’operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l’area di mercato complessivamente considerata.

-          Per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, a seguito di ampliamento dell’area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione.

 

ART. 11 REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

 

1). L'autorizzazione è revocata:

a)      non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’art.5 del D.Lgs. 114/98

b)      nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

c)      nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;

d)     nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

e)      qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. l periodi di non utilizzazione del posteggio, ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini della revoca.

2). Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma primo, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

3). Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali contro deduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

4).La revoca dell’autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

 

ART. 12 REGISTRO DI MERCATO: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

 

1)      Presso l’ufficio commercio del comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

-          la planimetria del mercato con l’indicazione numerata dei posteggi

-          l’elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all’autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.

-          Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio.

-          Il registro dei non titolari di posteggio.

 

ART. 13 – MODALITA’ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA’ DI VENDITA

 

1)      Pena l’esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista all’art. 21 il non esibire la propria autorizzazione originale agli organi di vigilanza.

2)      Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.

3)      Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.

4)      Con l’uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all’esercizio dell’attività.

5)      Le merci debbono essere ad un’altezza minima dal suolo di 50 cm. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, quadri ed articoli di arredamento nonché vimini, è consentita l’esposizione a terra della merce. Il tendone o l’ombrellone posto a copertura del banco, dovrà avere un’altezza minima dal suolo di metri 2,20 e non dovrà in alcun modo creare disagi ad altri operatori; comunque non dovrà costituire intralcio alla viabilità, ostruire ingressi di abitazioni, negozi, o passi carrabili: in ogni caso dovrà essere assicurato il passaggio ad automezzi di pubblico soccorso e pronto intervento.

6)      I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell’orario stabilito.

7)      Gli operatori assegnatari devono contenersi nell’area indicata e sistemarsi nei modi prescritti. Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori dovranno preventivamente informare la pubblica Amministrazione al fine di ottenere l’inerente assenso. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.

8)      Tutti i banchi dovranno ai lati essere sgombri da tende, tendoni o quant’altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti. L’esposizione aerea di merce è consentita nei lati a ridosso di muri, edifici e simili: ove queste strutture non esistono è ammessa l’esposizione di capi su un solo lato da concordare con gli addetti all vigilanza del mercato.

9)      Nell’area di mercato è consentito ai venditori tenere i propri veicoli a condizione che, gli stessi, rimangano entro lo spazio assegnato; diversamente dovranno essere portati in area adibita a parcheggio, entro l’orario di inizio delle vendite.

10)  E’ fatto obbligo ai concessionari di posteggio e spuntisti di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.

 

ART. 14 – PUBBLICITA’ DEI PREZZI

 

1)      Il venditore deve applicare e mantenere in modo ben visibile i cartellini pubblicizzanti i prezzi nel rispetto delle leggi vigenti in materia; altresì non può in nessun caso rifiutare la vendita nella quantità richiesta delle merci esposte al pubblico.

 

ART. 15 – CONTROLLO IGIENICO SANITARIO

 

2)      La vendita dei generi alimentari è soggetta al controllo dell’autorità sanitari. Gli esercenti tale commercio i loro collaboratori e dipendenti, debbono essere minuti di libretto sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tute le prescrizioni emanate dalle competenti autorità.

3)      Gli strumenti destinati alla pesatura dovranno essere regolarmente bollati puliti e collocati frontalmente agli acquirenti in modo che questi possano controllare il peso delle derrate.

4)      Sullo stesso banco non è ammessa l’esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolciumi.

 

 

ART. 16 – AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

 

1)      Nell’area di mercato è vietato l’uso di altoparlanti e di altri strumenti sonori, il gridare, l’importunare ed il richiamare il pubblico con atti, parole ed offerte insistenti e comunque fare schiamazzi, pronunziare frasi sconvenienti o quant’altro possa turbare o compromettere il buon ordine, la sicurezza o la tranquillità del mercato stesso.

2)      E’ vietato il commercio di qualsiasi oggetto per l’estrazione a sorte. I venditori di dischi, musicassette, radio e la vendita con “battitore”, per lo svolgimento della loro attività di vendita, debbono mantenere il volume entro il limite di moderazione.

 

ART. 17 – CONCESSIONI DI POSTEGGIO

 

1)      I venditori vengono muniti di regolare concessione comunale specificante il numero del posteggio, la sua localizzazione e la superficie assegnata.

2)      Tale concessione scade il 31 dicembre di ogni decennio e si rinnova tacitamente.

 

ART. 18 – SUB INGRESSI

 

1)      Agli effetti dell’applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell’azienda, è consentita la continuazione dell’attività semprechè il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell’autorizzazione.

2)      Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell’esercizio dell’attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.

3)      E’ fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell’azienda.

 

ART. 19 – CIRCOLAZIONE STRADALE

 

1)      Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell’area destinata al mercato.

2)      Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di 200 metri rispetto all’area del mercato.

 

ART. 20 – RICHIAMO ALLE NORME TRIBUTARIE

 

1.    Le concessioni annuali aventi validità decennale e le concessioni giornaliere sono assoggettabili al pagamento delle tasse di occupazione spazi ed aree pubbliche e di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme,  e dei canoni per la concessione del posteggio, adottati dal Consiglio Comunale.

2.    Per l’occupazione temporanea relativa ai mercati settimanali la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata dai singoli posteggi assegnati ed è graduata in rapporto al periodo dell’occupazione con individuazione di due distinti periodi dal primo maggio al trenta settembre e dal primo ottobre al trenta aprile di ciascun anno solare;

3.    La tariffa stabilita con delibera assunta con i poter della G.c. n.ro 22 del 22.02.2008, relativa alle fattispecie considerate dall’art. 19-c.1 del vigente regolamento Tosap, nonché dall’art. 45 c.5 del d.lgs 507/93 e s.m.e.i., in relazione ai mercati settimanali,sono applicate a mq. di effettiva occupazione e vanno determinate con ala applicazione indistinta della riduzione del 50%;

 

ART. 21 – SANZIONI

 

1).Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi della Legge 689/81 ed  ai sensi dell’art. 29 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:

a)      Da € 51,64 a € 258,22, chi:

·         Non provvederà alla pulizia dell’area come disposto dall’art. 13

·         Occupa l’area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio

·         Eccede nell’occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata

·         Ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio

·         Incorre in ogni altra violazione dell’art. 13

b)      a € 516,45 a € 3.098,00, chi:

·         non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi

·         esercita il commercio al di fuori dal territorio previsto dalle ordinanze comunali

c)      da € 2.582,28 a € 15.493,00 e la confisca dell’attrezzatura e della merce, chi:

·         esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e/o fuori dal territorio indicato dall’autorizzazione e dai regolamenti comunali .

2. Fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 22 e 29 del decreto per le violazioni ivi previste, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore dei Comuni di una somma non inferiore a  € 258,22 e non superiore a  € 1.549,00:

·         il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi ad esercitare l'attività prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli artt. 7 ed 8, comma 6 della legge regionale n. 18/1999;

·         il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al comune nel termine di trenta giorni previsto agli artt. 7, comma 6, e 8, comma 5 legge regionale n. 18/1999;

·         l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'art. 8, comma 3, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto, ovvero le condizioni, gli orari e le distanze minime disposti ai sensi dell'art. 11, comma 6,  dell'art. 16, comma 5 legge regionale n. 18/1999;

·         l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di 90 giorni dall'invito, come previsto all'art. 19, comma 4. legge regionale n. 18/1999;

3).Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.

4).In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell’anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

 

ART. 29 –ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONE – RINVIO

 

1.      il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio comunale ad intervenuta esecutiva della deliberazione di adozione ;

2.      per quanto non previsto nel presente Regolamento si invia alle norme legislative in materia