COMUNE
DI S. MANGO D’AQUINO
88040 Provincia
di Catanzaro
REGOLAMENTO
DEL MERCATO SU AREE PUBBLICHE
Tipologia “A” (art
Approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n.ro_13 del 14.3.2008, adottato
con i poteri del Consiglio Comunale_ |
1)
Il mercato su spazi ed aree
pubbliche è di tipo periodico a cadenza settimanale e vi operano solo venditori
autorizzati a tale commercio. L’esercizio dell’attività nell’ambito del mercato
è disciplinato dal D.Lgs. n.114/98, dalla Legge Regionale 11.6.1999,n.18, dal
presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti
in materia.
2)
Il mercato può essere:
3)
ordinario con merceologia
libera
4)
per settori, qualora siano
stabiliti due settori merceologici (alimentare – non alimentare)
5)
specializzato, qualora sia
stabilito un solo settore merceologico.
6)
Il presente regolamento
abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
7)
Il mercato si svolge su
strade, piazze ed aree pubbliche o su altri spazi di disponibilità pubblica
così individuata nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio
Comunale e parte integrante della istituzione del mercato, nella quale sono
evidenziati:
-
l’ampiezza complessiva dell’area destinata all’esercizio del commercio
su aree pubbliche.
-
Il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di
quelli riservati ai produttori agricoli.
-
Il numero progressivo dei posteggi e la loro collocazione.
8) Il sindaco, con apposita ordinanza, determina i
provvedimenti atti a contemperare lo svolgimento del mercato con le esigenze
della viabilità e traffico (art.50 del D.Lgs. 267/2000).
a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 sulla riforma della disciplina del commercio;
b) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui
all’art.28, comma 1, lettera a) del
decreto di cui al punto a);
c) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in
forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto di cui
al punto a);
d) per concessione di posteggio, l'atto comunale che
consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o
al di fuori di essi;
e) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato
all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;
f) per società di persone, le società in nome
collettivo e le società in accomandita semplice;
g) per settori merceologici, il settore alimentare
ed il settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto, di cui al punto a);
h) per requisivi soggettivi, i requisiti di
accesso alle attività commerciali previsti dall’art.5 del decreto, di cui al
punto a);
i) per produttori agricoli, i soggetti in possesso
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
j) per mercato, l'area pubblica o privata della
quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o
meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni
della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la
somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
k) per fiera, la manifestazione caratterizzata
dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali
il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il
commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o
festività;
l) per presenze in un mercato il numero delle volte che
l'operatore si é presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia
potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua
rinuncia;
m) per presenze effettive in una fiera il numero
delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
1)
Il mercato si effettua nella
giornata della Domenca. Nel caso che il giorno di mercato ricada in una
festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il mercato verrà
anticipato o posticipato al primo giorno feriale; in tal caso si considereranno
giustificate eventuali assenze degli operatori.
2)
E’ obbligatoria la permanenza
nel mercato dei venditori per tutto l’orario di vendita. La cessazione delle
vendite e l’abbandono non giustificato e quindi non autorizzato, produrrà
l’annotazione quale assenza ai fini e per gli effetti di cui all'art.11.
3)
Di norma non è ammesso lo
svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, 25 aprile,
1° maggio, 25 dicembre e
Pasqua.
4)
Quando il giorno di mercato
ricade in un giorno di fiera, il mercato viene soppresso.
5)
Il mercato viene dichiarato
nullo dagli addetti alla vigilanza, in caso di situazioni atmosferiche
proibitive nonché qualora per tali motivi si verifichi che il 50% degli
operatori concessionari di posteggio non predispongono l’esposizione della
merce e comunque sono autorizzati ad esercitare la propria attività nel mercato
gli operatori che comunque lo desiderassero.
6)
In ogni caso non verranno
conteggiate assenze o presenze.
7)
Ai sensi dell’art.28 comma
12 del D.Lgs. 114/98, l’orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:
-
degli indirizzi regionali di cui alla legge regionale 11.6.1999 n.18.
-
realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari
stabilita per le attività commerciali in sede fissa.
10) L’orario di vendita è in ogni caso, lo stesso
per tutti gli operatori del mercato, a prescindere
dalle merceologie trattate.
1). L'autorizzazione per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è
rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto
di distinta autorizzazione.
2). Il rilascio
dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del
posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con
l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa
disposizione del Comune.
3). L'autorizzazione di
tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
a) la
partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
b) la
vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4). Nello stesso
mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare
di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che
fosse già titolare di più concessioni di posteggio all'entrata in vigore della
legge 28 marzo 1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengano conferite
più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi
esistenti nel medesimo mercato.
5) Le domande di rilascio
dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio,
all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni
previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la
loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere
merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
6). Entro il 14 gennaio ed
il 14 luglio di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire alla Giunta regionale, i
propri bandi ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria entro i successivi quarantacinque giorni.
7/. Le domande di rilascio
delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai Comuni a partire dalla data di
pubblicazione dei bandi nel Bollettino Ufficiale e debbono essere fatte
pervenire nel termine massimo di trenta giorni da essa. Le domande
eventualmente pervenute ai Comuni fuori di detto termine - sono respinte e non
danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato
agli interessati nel termine, non superiore a 90 giorni, a tal fine fissato dai
Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
8). Il Comune esamina le
domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale
concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria
formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinato
in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario
d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere
l'attività;
b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per
l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
c) ordine cronologico di spedizione.
9). Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà
di ripartizione merceologica dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per
ciascun gruppo di posteggi individuato. E' ammesso inoltrare istanza per
l'inserimento in più graduatorie.
10). Nel caso di
soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi
hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque
disponibili, quale che sia la merceologia trattata.
11).Per favorire la valorizzazione delle produzioni
tipiche regionali, nei mercati con almeno 25 posteggi debbono prevedersi, ove
non esistenti, non meno di due ulteriori posteggi destinati alla vendita di
prodotti alimentari o dell'artigianato, tipici della Calabria.
1)
L’assegnazione dei posteggi destinati ai
produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui
all’art.2, comma 4, della Legge Regionale n.18/99 applicando, nell’ordine, i
seguenti criteri:
-
maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè rilevate o
documentabili dall’interessato;
-
maggiore anzianità di attività dell’operatore, da intendersi come
periodo di validità ininterrotto dell’abilitazione a vendere, presso il proprio
fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola.
2) Non è ammessa la possibilità, da parte del
produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello
stesso mercato.
3)Le domande presentate da produttori già titolari
di posteggio nell’ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed
alle stesse non è dato ulteriore seguito.
4) I titolari di posteggio devono comprovare la
qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
5) I produttori agricoli, pena la decadenza della
concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo
prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al comma 4°
o con autocertificazione.
ART. 6 – RIASSEGNAZIONE DEI
POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO
1). qualora venga disposto
lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di
parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli
operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità ed alla riassegnazione
dei posteggi sulla base delle loro scelte, effettuate tenendo conto delle
priorità di cui all'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 18/1999.
2). Il disposto del comma
7 non si applica:
a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile,
la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
b) al trasferimento temporaneo di mercati;
c) alla variazione di data di svolgimento.
3). Qualora nell'ambito di
un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o
decadenza, il Comune, informatone gli operatori in esso presenti nelle forme
più idonee, può accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di
posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 18/1999.
1)
Gli spostamenti di posteggio per
miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio
nell’ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, salvo
il caso di istituzione di nuovi mercati.
2)
I posteggi che si rendono
liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli
altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.
3)
Le opzioni di posteggio
attuate per miglioria, una volta indicate dall’operatore, non consentono il
ripristino dell’assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le
ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
4)
Sono in ogni caso
salvaguardate le disposizioni correlate al divieto di detenere in concessione
più di due posteggi nell’ambito dello stesso mercato.
5)
Gli spostamenti per
miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.
1). L'assegnazione temporanea
dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è
effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui
all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 18/999, indipendentemente dai prodotti trattati, con
il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2). L'assegnazione
temporanea dei posteggi ordinariamente riservati ai soggetti di cui all'art. 6,
comma 7, lettere a) e b), della legge regionale n. 18/999, avviene, in primo
luogo, a favore dei medesimi.
3). Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel
caso di posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.
4). L'assegnazione nelle
fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dell'orario stabilito per il
loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati e nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sulla base, nell'ordine, dei seguenti
criteri:
a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza
di partecipazione, non sono risultati fra gli aventi diritto, seguendo l'ordine
della graduatoria;
b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i
criteri di cui all'art. 13, comma 3.
1)
E’ ammesso lo scambio consensuale
dei posteggi, secondo le modalità stabilite della legge regionale n. 18/999,
Lo scambio consensuale dei posteggi non è
ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro
formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.
2)
La domanda, in bollo, deve essere
presentata congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.
3)
L’autorizzazione allo scambio
consensuale dei posteggi implica:
-
il mero adeguamento delle
concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi
posteggi;
-
conseguentemente, la permanenza
della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in
capo ai soggetti originari.
1)
L’ampliamento dei posteggi può avvenire:
-
attraverso l’acquisizione di
posteggio da parte dell’operatore o degli operatori contigui, semprechè
l’operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di
accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l’area di mercato
complessivamente considerata.
-
Per iniziativa
dell’Amministrazione Comunale, a seguito di ampliamento dell’area di mercato o
soppressione di posteggi non assegnati in concessione.
1). L'autorizzazione è
revocata:
a)
non risulti più provvisto
dei requisiti di cui all’art.5 del D.Lgs. 114/98
b)
nel caso
in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per
l'esercizio dell'attività;
c)
nel caso
in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto
rilascio materiale dell'autorizzazione;
d)
nel caso
di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data
del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
e)
qualora
l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza
giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori
complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto
del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i
casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. l periodi di non
utilizzazione del posteggio, ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in
possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini della
revoca.
2). Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d)
del comma primo, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal
richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca
dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.
3). Il Comune,
avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato
fissando un congruo termine per le eventuali contro deduzioni, decorso il quale
adotta il provvedimento di revoca.
4).La
revoca dell’autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.
1)
Presso l’ufficio commercio
del comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia
interesse:
-
la planimetria del mercato con l’indicazione numerata dei posteggi
-
l’elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati
riferiti all’autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data
di assegnazione e quella di scadenza della concessione.
-
Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio.
-
Il registro dei non titolari di posteggio.
1)
Pena l’esclusione temporanea
dal mercato e la sanzione prevista all’art. 21 il non esibire la propria
autorizzazione originale agli organi di vigilanza.
2)
Fatti salvi i diritti
acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di
due posteggi.
3)
Il posteggio non deve
rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza
maggiore.
4)
Con l’uso del posteggio, il
concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi,
doveri e ragioni connessi all’esercizio dell’attività.
5)
Le merci debbono essere ad
un’altezza minima dal suolo di
6)
I concessionari di posteggio
sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba
eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell’orario stabilito.
7)
Gli operatori assegnatari
devono contenersi nell’area indicata e sistemarsi nei modi prescritti. Non sono
ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite. Coloro che
ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi
attrezzati di dimensioni superiori dovranno preventivamente informare la
pubblica Amministrazione al fine di ottenere l’inerente assenso. In caso
negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
8)
Tutti i banchi dovranno ai
lati essere sgombri da tende, tendoni o quant’altro possa coprire alla vista
del pubblico i banchi adiacenti. L’esposizione aerea di merce è consentita nei
lati a ridosso di muri, edifici e simili: ove queste strutture non esistono è
ammessa l’esposizione di capi su un solo lato da concordare con gli addetti all
vigilanza del mercato.
9)
Nell’area di mercato è
consentito ai venditori tenere i propri veicoli a condizione che, gli stessi,
rimangano entro lo spazio assegnato; diversamente dovranno essere portati in
area adibita a parcheggio, entro l’orario di inizio delle vendite.
10) E’ fatto obbligo ai
concessionari di posteggio e spuntisti di mantenere in ordine lo spazio
occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti
negli appositi contenitori.
1)
Il venditore deve applicare
e mantenere in modo ben visibile i cartellini pubblicizzanti i prezzi nel
rispetto delle leggi vigenti in materia; altresì non può in nessun caso
rifiutare la vendita nella quantità richiesta delle merci esposte al pubblico.
2)
La vendita dei generi
alimentari è soggetta al controllo dell’autorità sanitari. Gli esercenti tale
commercio i loro collaboratori e dipendenti, debbono essere minuti di libretto
sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tute le
prescrizioni emanate dalle competenti autorità.
3)
Gli strumenti destinati alla
pesatura dovranno essere regolarmente bollati puliti e collocati frontalmente
agli acquirenti in modo che questi possano controllare il peso delle derrate.
4)
Sullo stesso banco non è
ammessa l’esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non
alimentari, ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolciumi.
1)
Nell’area di mercato è
vietato l’uso di altoparlanti e di altri strumenti sonori, il gridare,
l’importunare ed il richiamare il pubblico con atti, parole ed offerte
insistenti e comunque fare schiamazzi, pronunziare frasi sconvenienti o
quant’altro possa turbare o compromettere il buon ordine, la sicurezza o la
tranquillità del mercato stesso.
2)
E’ vietato il commercio di
qualsiasi oggetto per l’estrazione a sorte. I venditori di dischi,
musicassette, radio e la vendita con “battitore”, per lo svolgimento della loro
attività di vendita, debbono mantenere il volume entro il limite di
moderazione.
1)
I venditori vengono muniti
di regolare concessione comunale specificante il numero del posteggio, la sua
localizzazione e la superficie assegnata.
2)
Tale concessione scade il 31
dicembre di ogni decennio e si rinnova tacitamente.
1)
Agli effetti
dell’applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in
gestione dell’azienda, è consentita la continuazione dell’attività semprechè il
subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione
dell’autorizzazione.
2)
Nel caso di subingresso per
causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso
adempimento di cui al comma 1, di continuare nell’esercizio dell’attività anche
in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque
non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
3)
E’ fatta salva la
possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del
conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione
dell’azienda.
ART. 19 – CIRCOLAZIONE
STRADALE
1)
Il Comune, con apposita
ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell’area
destinata al mercato.
2)
Durante lo svolgimento del
mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di
ART. 20 – RICHIAMO ALLE
NORME TRIBUTARIE
1. Le concessioni annuali
aventi validità decennale e le concessioni giornaliere sono assoggettabili al
pagamento delle tasse di occupazione spazi ed aree pubbliche e di smaltimento
dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme, e dei canoni per la concessione del
posteggio, adottati dal Consiglio Comunale.
2. Per l’occupazione temporanea
relativa ai mercati settimanali la tassa è commisurata alla effettiva
superficie occupata dai singoli posteggi assegnati ed è graduata in rapporto al
periodo dell’occupazione con individuazione di due distinti periodi dal primo
maggio al trenta settembre e dal primo ottobre al trenta aprile di ciascun anno
solare;
3. La tariffa stabilita con
delibera assunta con i poter della G.c. n.ro 22 del 22.02.2008, relativa alle
fattispecie considerate dall’art. 19-c.1 del vigente regolamento Tosap, nonché
dall’art. 45 c.5 del d.lgs 507/93 e s.m.e.i., in relazione ai mercati
settimanali,sono applicate a mq. di effettiva occupazione e vanno determinate
con ala applicazione indistinta della riduzione del 50%;
1).Le
violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi del D.Lgs. n.267/2000,
ai sensi della Legge 689/81 ed ai sensi
dell’art. 29 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98. In particolare è punito con una
sanzione:
a)
Da €
·
Non provvederà alla pulizia dell’area come disposto dall’art. 13
·
Occupa l’area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio
·
Eccede nell’occupazione del posteggio rispetto alla superficie
autorizzata
·
Ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico
indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio
·
Incorre in ogni altra violazione dell’art. 13
b)
a €
·
non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi
·
esercita il commercio al di fuori dal territorio previsto dalle
ordinanze comunali
c)
da €
·
esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta
autorizzazione e/o fuori dal territorio indicato dall’autorizzazione e dai
regolamenti comunali .
2. Fatte salve le sanzioni
di cui agli artt. 22 e 29 del decreto per le violazioni ivi previste, è
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore dei Comuni di
una somma non inferiore a € 258,22 e non
superiore a € 1.549,00:
·
il subentrante
nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi
ad esercitare l'attività prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune le
comunicazioni previste agli artt. 7 ed 8, comma 6 della legge regionale n.
18/1999;
·
il titolare di autorizzazione
che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al comune
nel termine di trenta giorni previsto agli artt. 7, comma 6, e 8, comma
5 legge regionale n. 18/1999;
·
l'operatore in forma itinerante
che viola il disposto dell'art. 8, comma
·
l'operatore che, invitato a
ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di 90
giorni dall'invito, come previsto all'art. 19, comma 4. legge regionale n.
18/1999;
3).Per
le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il Sindaco
del Comune nel quale hanno avuto luogo.
4).In
caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due
volte nel corso dell’anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione
dell’attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo
non superiore a 20 giorni di calendario.
1.
il presente Regolamento
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio
comunale ad intervenuta esecutiva della deliberazione di adozione ;
2.
per quanto non previsto nel
presente Regolamento si invia alle norme legislative in materia