COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO
Provincia di Catanzaro
Regolamento
sull’Imposta Comunale sugli
Immobili (ICI)
Testo coordinato
Approvato con delibera del Commissario
Straordinario n. 2 del 23/01/2008
e successiva delibera integrativa del
Commissario Straordinario
n. 17 del
09/04/2008
(adottate con i poteri dl Consiglio)
Integrato con deliberazione di CC.
N. 9 del 05/04/2011
In vigore dall’ 01/01/2008
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto e
scopo del regolamento
1. Il presente regolamento integra le
norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. In particolare, con il presente
regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai
comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento
sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i
fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e
di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Art. 2
Soggetto passivo
1. Per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di
futura vendita o riscatto da parte di istituti o Agenzie pubbliche,
l’imposta è dovuta dal soggetto titolare del diritto di
proprietà o di qualsiasi diritto reale di godimento
Art.3
Terreni considerati non
fabbricabili.
(D.lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)
1. Sono
considerati non fabbricabili, ai fini
dell’applicazione dell’imposta (articolo 2 comma b decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504), i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi,
come definiti dai commi seguenti.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2000, ai fini
di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di
imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli
appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9,
con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.
4. Le
condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei
proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Esenzioni
(D.Lgs.15
dicembre 1997, n.446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)
1. In aggiunta alle esenzioni
dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a
titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità
di locatario finanziario dello Stato, dalle regioni, dalle province, dagli
altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti
territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali. Sono altresì esenti dall’imposta gli
edifici destinati al culto di proprietà della Chiesa Cattolica o di
altre Istituzioni religiose.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera i), del decreto legi0slativo 30 dicembre 1992, n. 504,
concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica
soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati,
siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento
risultante da atto pubblico od in qualità di locatario finanziario
dell'ente non commerciale utilizzatore.
3. Le aree delle lottizzazioni
destinate a standars urbanistici sono esenti dall'imposta.
Art.5
Abitazione principale e sue
pertinenze.
(D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)
1. Agli effetti dell'applicazione
delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si
considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze,
anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione
che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in
quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente sia proprietario o
titolare di diritto reale di godimento, della pertinenza e che questa sia
durevolmente ed esclusivamente asserita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si
intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina,
che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale
é sita l'abitazione principale o in prossimità.
3. Resta fermo che l'abitazione
principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari
distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.
504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di
esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto
legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per
l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l' agevolazione di
cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall' imposta dovuta per le
pertinenze la parte dell' importo della detrazione che non ha trovato capienza
in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano
risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del
fabbricato stesso.
5. L'area di cui al comma precedente,
anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o
attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di
effettiva utilizzazione edificatoria.
6. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi si applicano anche nelle unità immobiliari, appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari.
7. Le norme di cui al presente
articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è
soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n.
504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento degli anni di
imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente
regolamento.
8. Sono
considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota
ridotta ed anche della detrazione, per queste previste, quelle concesse in uso
gratuito, con atto pubblico, o scrittura privata a parenti in linea retta o
collaterale, entro il 4° grado. ([1])
Art. 6
Aree divenute inedificabili.
(D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettera f)
1. Le imposte pagate per le aree
successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno
d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che
aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto,
a domanda dell'interessato, da produrre entro 2 anni dalla variazione apportata
allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli
interessi legali in vigore al momento del rimborso.
Art.7
Valore aree fabbricabili
(D. Lgs 15 dicembre 1997, n 446, art. 52
e 59, comma 1, lettera g)
1. Al fine di
ridurre al minino l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo
5 del decreto legislativo n 504,
del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell' applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:
ZONA (come delimitata dagli
strumenti urbanistici in vigore) |
VALORE VENALE € per mq |
ZONA A -
Centro storico |
35,00 |
ZONA B
– Completamento |
35,00 |
ZONA C - Di
espansione – Agevolata |
30,00 |
ZONA C - Di
espansione – Sovvenzionata |
30,00 |
ZONA C - Di
espansione – Mista |
25,00 |
ZONA D
– P.I.P. Industriale-Artigianale |
15,00 |
2. Non sono sottoposti a rettifica
i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base
di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere
variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31
ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal I° gennaio
dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per
l'anno successivo.
Art. 8
Fabbricati fatiscenti
-Fabbricati di interesse storico e artistico
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n 446,
art. 59, comma 1, lettera h)
1. Le caratteristiche di fatiscenza di un
fabbricato sono considerati non superabili con interventi di manutenzione, agli
effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta
prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996,
n 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si rende necessaria l' evacuazione,
del fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
2. Per ottenere le agevolazione di cui al
precedete comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli
interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando
anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15, la circostanza prescritta per
ottenere il beneficio.
3. Per la determinazione della base
imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio
dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n 16, convertito
dalla legge 24 marzo 1993, n 75, e qualora l' imponibile sia di categoria
catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile e' determinata
dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un
vano abitato, che si assume pari a mq. 20, per la quantificazione del relativo
valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di
legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria
catastale di appartenenza.
Art. 9
Validità dei
versamenti dell'imposta.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n 446, art. 59, comma 1, lettera i)
1. I versamenti dell'imposta comunale
sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente
eseguiti anche per conto degli altri.
Art. 10
Dichiarazioni
di variazione e versamenti particolari
1) Resta fermo
l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli
elementi rilevanti dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono
applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del
decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 463, concernente la disciplina del
modello unico informatico.
2) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla
data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli
immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti
soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’ imposta dovuta
per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il
termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
3) Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione
anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto
dall’articolo 36 del D.Lgs.n. 270 del 1999.
4) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a
tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell’ICI è
effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione.
Art. 11
Disciplina dei controlli.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn 2 e 3
1. E' fissato il termine di decadenza
del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'
imposizione, per la notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per
omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell' imposta o
maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. Il responsabile dell' ufficio
tributi, in relazione al disposto dell' art. 59, comma 1, lettera e) n 5, del
D.Lgs 15 dicembre 1997, n 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative
utili per il potenziamento dell' attività di controllo mediante
collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze
e con altre banche dati rilevanti per la lotta all' evasione.
3. La disciplina del presente
articolo, in relazione al disposto dell' art. 59, comma 3, del D.Lgs n
446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.
Art. 12
Modalità dei
versamenti- Differimenti.
(D.Lgs
15 dicembre 1997, n 446, art. 59, comma 1, lettere n) e) o)
1. I soggetti obbligati possono
eseguire i versamenti, sia in auto tassazione che a seguito di accertamenti,
tramite:
a) Il conto
corrente postale specifico intestato alla Tesoreria comunale;
b) Il
modello di delega unificata F24;
2. I termini per i versamenti di cui
al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il
contribuente sia stato colpito , nei dieci giorni precedenti la scadenza per il
pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente
entro il 2° grado.
CAPO II
COMPENSO INCENTIVANTE AL
PERSONALE ADDETTO
Art. 13
Compenso incentivante al
personale addetto.
(D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)
1. In relazione al disposto dell'art.
59, comma 1, lettera p), del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, è
istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio
tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1
è alimentato annualmente con l'accantonamento del 2% delle riscossioni
dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli
interessi.
Art. 14
Utilizzazione del fondo.
1. Le somme di cui al precedente art.
19, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite con apposita
deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
a) per il
miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella
misura del 50%;
b) per
l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura del 10%;
c) per
l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale
addetto nella misura del 40%;
2. L'assegnazione e la liquidazione dei
compensi incentivanti al personale dipendente dell'ufficio tributi sarà
disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.
3. I suddetti fondi, ove non venissero
materialmente spesi nell'anno di competenza, possono sommarsi ai fondi degli
anni successivi.
CAPO III
SANZIONI - RAVVEDIMENTO
Art. 15
Sanzioni ed interessi.
(D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)
1. Per l'omessa presentazione della
dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
del tributo, con un minimo di €uro 103,292.
2. Se la dichiarazione o la denuncia
sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento
della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono
ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione
amministrativa da €uro
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e
2 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alla commissione
tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento de tributo, se
dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione
non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si
applicano gli interessi di mora vigenti per ogni semestre compiuto.
7. Per l'omessa comunicazione delle
notizie di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504,
sarà applicata una sanzione amministrativa di €uro 51,146.
Art. 16
Ritardati od omessi
versamenti.
(D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)
1. Chi non esegue, in tutto o in parte,
alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante
dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per
cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente
articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
Art. 17
Procedimento di irrogazione
delle sanzioni.
(D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)
1. Le sanzioni amministrative sono
irrogate dal responsabile de servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di
contestazione con l' indicazione, a pena di nullità, dei fatti
attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate,
dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro
entità.
3. Nel termine di 60 giorni dalla
notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo
11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversi con il
pagamento di 1/4 della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione
agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma
1, de D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni
difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di
irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre
entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non
è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano
presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve
contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni
dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed
altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende
addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine
l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte
deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno
della loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a
pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
Art. 18
Irrogazioni immediata delle
sanzioni.
(D.Lgs.
18 dicembre 1997, n.472, art.17)
1. In deroga alle previsioni
dell'art. 14, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e
con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il
procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o
di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata
con il pagamento di 1/4 delle sanzioni irrogate, entro 60 giorni della
notificazione del provvedimento.
Art. 19
Ravvedimento
(D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)
1.
In caso di omesso o parziale
versamento dell’imposta o di
un acconto, sempreché la violazione non sia stata già contestata
e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i
soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997,
abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:
a.
Se il pagamento viene
effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il
pagamento: sanzione ridotta 3,75% ( 1/8 del 30%).
b.
Se il versamento viene
effettuato oltre i 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per
il pagamento ma comunque entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione ICI relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa
ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno
dalla scadenza del termine stabilito per il versamento: sanzione ridotta 6%
(1/5 del 30%).
c.
Dichiarazione omessa e
presentata entro 90 (novanta) giorni dalla regolare scadenza: sanzione ridotta
12,5% (1/8 del 100%) con un minimo di € 6,00 con la regola del
"troncamento" dei decimali prevista per le sanzioni amministrative.
Si deve quindi presentare la dichiarazione con allegata copia del bollettino
pagato, scrivendo nelle annotazioni "ravvedimento operoso per tardiva
presentazione della dichiarazione".
d.
Dichiarazione omessa e
presentata oltre 90 (novanta) giorni dalla regolare scadenza: sanzione ridotta
del 20% (1/5 del 100%) con un minimo di € 10,00. La omessa dichiarazione
va presentata entro il termine della successiva dichiarazione ICI ovvero,
quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno
dall'omissione con allegata copia del bollettino pagato, scrivendo nelle
annotazioni "ravvedimento operoso per tardiva presentazione della
dichiarazione".
e.
Dichiarazione infedele:
sanzione del 10% (1/5 del 50%) La dichiarazione va presentata entro il termine
di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno successivo ovvero, quando
non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione
dell'errore con allegata copia del bollettino pagato, scrivendo nelle
annotazioni "ravvedimento operoso per rettifica della dichiarazione".
2.
Il pagamento della sanzione
ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al
pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con il metodo
"giorno per giorno", sulla sola imposta. (percentuale
applicata dal 01/01/2004: 2,5% annuo ossia lo 0,00685 per ogni giorno di
ritardo – Decreto Ministeriale 10/12/2003).
3.
Per pagare il ravvedimento
si utilizza il normale bollettino ICI avendo l'avvertenza di indicare le varie
voci di imposta al netto di sanzioni e interessi, e solo il totale del
versamento deve essere comprensivo della imposta + sanzione + interessi. Infine
ricordarsi di barrare il campo "ravvedimento".
4.
Nei casi in cui è
prevista una diversa data di scadenza per la presentazione della dichiarazione
dei redditi (es. per coloro che presentano la dichiarazione per via
telematica), la possibilità di ravvedersi viene allineata a tale data.
Fermo restando il termine perentorio di un anno dalla data dell'omissione o
dell'errore.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 20
Norme abrogate.
1.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le
norme regolamentari con esso contrastanti.
Art. 21
Pubblicità de
regolamento e degli atti.
1. Copia del presente regolamento, a
norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi
momento.
Art. 22
Entrata in vigore del
regolamento.
1.
Il presente regolamento
entra in vigore l’01/01/2008
2.
Unitamente alla
deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro
30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 23
Casi non previsti dal
presente regolamento.
1. Per quanto non previsto nel
presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi
nazionali e regionali;
b) lo Statuto
comunale;
c) i regolamenti
comunali.
Art.24
Rinvio dinamico.
1. Le norme del presente regolamento si
intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e
regionali.
2. In tali casi, in attesa della
formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra
ordinata.