COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO

Provincia di Catanzaro

 

 

 

 

 

Regolamento

sull’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

Testo coordinato

 

 

 

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 23/01/2008

e successiva delibera integrativa del Commissario Straordinario n.  17 del 09/04/2008

(adottate con i poteri dl Consiglio)

Integrato con deliberazione di CC. N. 9 del 05/04/2011

 

 

In vigore dall’ 01/01/2008

 


 

CAPO I

NORME GENERALI

 

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

 

1.   Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.   In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3.   Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

 

Art. 2

Soggetto passivo

 

1. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita o riscatto da parte di istituti o Agenzie pubbliche, l’imposta è dovuta dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di qualsiasi diritto reale di godimento   

 

  Art.3

Terreni considerati non fabbricabili.

(D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

 

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini  dell’applicazione dell’imposta (articolo 2 comma b  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.

2.  A decorrere dal 1 gennaio 2000, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

3.  In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.

4. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

 

 

 

Art. 4

Esenzioni

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

 

1.   In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dello Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti dall’imposta gli edifici destinati al culto di proprietà della Chiesa Cattolica o di altre Istituzioni religiose.

2.   L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legi0slativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento risultante da atto pubblico od in qualità di locatario finanziario dell'ente non commerciale utilizzatore.

3.   Le aree delle lottizzazioni destinate a standars urbanistici sono esenti dall'imposta.

 

Art.5

Abitazione principale e sue pertinenze.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed  e)

 

1.    Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asserita alla predetta abitazione.

2.   Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale é sita l'abitazione principale o in prossimità.

3.   Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l' agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall' imposta dovuta per le pertinenze la parte dell' importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4.   Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

5.   L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

6.   Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nelle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

7.   Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento degli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

8.  Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione, per queste previste, quelle concesse in uso gratuito, con atto pubblico, o scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale, entro il 4° grado. ([1])

 

Art. 6

Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettera f)

 

1.   Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 2 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi legali in vigore al momento del rimborso.

 

Art.7

Valore aree fabbricabili

                          (D. Lgs 15 dicembre 1997, n 446, art. 52 e 59, comma 1, lettera g)

 

1. Al fine di ridurre al minino l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5  del decreto legislativo n 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell' applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

 

 

 

ZONA

(come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)

VALORE VENALE

€ per mq

ZONA A - Centro storico

35,00

ZONA B – Completamento

35,00

ZONA C - Di espansione – Agevolata

30,00

ZONA C - Di espansione – Sovvenzionata

30,00

ZONA C - Di espansione – Mista

25,00

ZONA D – P.I.P. Industriale-Artigianale

15,00

 

                                          

2.  Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

 

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal I° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

 

Art. 8

Fabbricati fatiscenti -Fabbricati di interesse storico e artistico

                                (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n 446, art. 59, comma 1, lettera h)

 

1.  Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerati non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si rende necessaria l' evacuazione, del fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2.  Per ottenere le agevolazione di cui al precedete comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

 

3.   Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n 75, e qualora l' imponibile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile e' determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitato, che si assume pari a mq. 20, per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

 

 

Art. 9

Validità dei versamenti dell'imposta.

                                 (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n 446, art. 59, comma 1, lettera i)

 

 

1.   I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

 

 

      Art. 10

Dichiarazioni di variazione e versamenti particolari

                        1)  Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

                        2) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’ imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

 

                        3) Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall’articolo 36 del D.Lgs.n. 270 del 1999.

                        4) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell’ICI è effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione.

 

 

 

 

 

 

Art. 11

Disciplina dei controlli.

                            (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn 2 e 3

 

1.   E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l' imposizione, per la notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell' imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

 

2.   Il responsabile dell' ufficio tributi, in relazione al disposto dell' art. 59, comma 1, lettera e) n 5, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell' attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all' evasione.

 

3.   La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell' art. 59, comma 3, del D.Lgs n 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

 

 

Art. 12

Modalità dei versamenti- Differimenti.

                           (D.Lgs 15 dicembre 1997, n 446, art. 59, comma 1, lettere n) e) o)

 

 

1.   I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in auto tassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

       a) Il conto corrente postale specifico intestato alla Tesoreria comunale;

       b) Il modello di delega unificata F24;

      

 

2.   I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito , nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro  il 2° grado.

 

 

 

 

CAPO II

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

 

 

Art. 13

Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

 

1.   In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2.   Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 2% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

 

Art. 14

Utilizzazione del fondo.

 

 

1.   Le somme di cui al precedente art. 19, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

       a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura del 50%;

       b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura del 10%;

       c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del 40%;

 

2.  L'assegnazione e la liquidazione dei compensi incentivanti al personale dipendente dell'ufficio tributi sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

3.   I suddetti fondi, ove non venissero materialmente spesi nell'anno di competenza, possono sommarsi ai fondi degli anni successivi.

 

 

 

      

CAPO III

SANZIONI - RAVVEDIMENTO

 

Art. 15

Sanzioni ed interessi.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)

 

1.  Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo, con un minimo di €uro 103,292.

2.   Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.

3.   Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da €uro 103,292 a €uro 258,228. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4.   Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento de tributo, se dovuto, e della sanzione.

5.   La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6.   Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora vigenti per ogni semestre compiuto.

7.   Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, sarà applicata una sanzione amministrativa di €uro 51,146.

 

Art. 16

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

 

1.  Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

2.   Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

 

Art. 17

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

 

1.   Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile de servizio.

2.   L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l' indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3.   Nel termine di 60 giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversi con il pagamento di 1/4 della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4.   Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, de D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione.

5.   L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6.   L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7.   Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno della loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

 

Art. 18

Irrogazioni immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.17)

 

1.    In deroga alle previsioni dell'art. 14, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2.   E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di 1/4 delle sanzioni irrogate, entro 60 giorni della notificazione del provvedimento.

 

 

Art. 19

Ravvedimento

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

 

1.      In caso di omesso o parziale versamento  dell’imposta o di un acconto, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:

a.       Se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento: sanzione ridotta 3,75% ( 1/8 del 30%).

b.      Se il versamento viene effettuato oltre i 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento ma comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per il versamento: sanzione ridotta 6% (1/5 del 30%).

c.       Dichiarazione omessa e presentata entro 90 (novanta) giorni dalla regolare scadenza: sanzione ridotta 12,5% (1/8 del 100%) con un minimo di € 6,00 con la regola del "troncamento" dei decimali prevista per le sanzioni amministrative. Si deve quindi presentare la dichiarazione con allegata copia del bollettino pagato, scrivendo nelle annotazioni "ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione".

d.      Dichiarazione omessa e presentata oltre 90 (novanta) giorni dalla regolare scadenza: sanzione ridotta del 20% (1/5 del 100%) con un minimo di € 10,00. La omessa dichiarazione va presentata entro il termine della successiva dichiarazione ICI ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione con allegata copia del bollettino pagato, scrivendo nelle annotazioni "ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione".

e.       Dichiarazione infedele: sanzione del 10% (1/5 del 50%) La dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno successivo ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione dell'errore con allegata copia del bollettino pagato, scrivendo nelle annotazioni "ravvedimento operoso per rettifica della dichiarazione".

2.      Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con il metodo "giorno per giorno", sulla sola imposta.      (percentuale applicata dal 01/01/2004: 2,5% annuo ossia lo 0,00685 per ogni giorno di ritardo – Decreto Ministeriale 10/12/2003).

3.      Per pagare il ravvedimento si utilizza il normale bollettino ICI avendo l'avvertenza di indicare le varie voci di imposta al netto di sanzioni e interessi, e solo il totale del versamento deve essere comprensivo della imposta + sanzione + interessi. Infine ricordarsi di barrare il campo "ravvedimento".

4.      Nei casi in cui è prevista una diversa data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi (es. per coloro che presentano la dichiarazione per via telematica), la possibilità di ravvedersi viene allineata a tale data. Fermo restando il termine perentorio di un anno dalla data dell'omissione o dell'errore.

 

 

 

 

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 20

Norme abrogate.

 

 

 1.  Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

 

Art. 21

Pubblicità de regolamento e degli atti.

 

1.   Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

 

Art. 22

Entrata in vigore del regolamento.

 

1.      Il presente regolamento entra in vigore l’01/01/2008

2.      Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 23

Casi non previsti dal presente regolamento.

 

1.   Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

      a) le leggi nazionali e regionali;

      b) lo Statuto comunale;

      c) i regolamenti comunali.

 

Art.24

Rinvio dinamico.

1.  Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2.   In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

 



[1] Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del  05/04/2011