COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO
Provincia di Catanzaro
Regolamento
Generale delle Entrate Comunali
Approvato con delibera del Commissario
Straordinario n. 9 del 29/02/2008
(con i poteri del Consiglio comunale)
In vigore dall’ 01/01/2008
Art. 1 -Oggetto e scopo del
regolamento
Art. 2 - Definizione delle entrate
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE
ENTRATE
Art. 6 - Soggetti responsabili delle
entrate
Articolo 8 – Dichiarazione
tributaria
Art. 7 - Attività di controllo delle
entrate
Art. 8 - Rapporti con i cittadini
Art. 9 - Attività di liquidazione ed
accertamento delle entrate tributarie
Art. 10 - Accertamento delle entrate
non tributarie
Art. 11 - Istituto dell'accertamento
con adesione
Art. 12 - Ambito di applicazione dell'istituto
Art. 13 - Attivazione del procedimento di definizione
Art. 14 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale
Art. 15 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 16 - Effetti dell'istanza di
accertamento con adesione
Art. 20 - Atto di accertamento con adesione
Art.
21 - Notificazione degli atti
Art. 22 - Contenzioso tributario –
Rappresentanza
Art. 23 -Insinuazione nel passivo
del fallimento
Art. 25 -Procedimento d’ufficio
Art. 26 - Diritto di interpello
Art. 27 - RAVVEDIMENTO OPEROSO
Art. 28 - Sanzioni applicabili
Art. 30 - Sospensione e dilazione
del versamento
Art.
31 - Compensazione crediti tributari
Art. 32 - Crediti inesigibili o di
difficile riscossione
Art. 33 - Transazione dei crediti
derivanti da entrate non tributarie
Art. 34 - Conciliazione giudiziale
Art. 40 - Compenso incentivante al
personale addetto
Art. 41 - Utilizzazione del fondo
NORME FINALI E DI RINVIO -
ABROGAZIONI
Art. 42 - Norme finali - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell’art. 52 del Decreto Legislativo15/12/1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell’attività amministrativa.
2. Le norme del presente regolamento sono altresì finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, in applicazione dello Statuto dei Diritti del contribuente di cui alla Legge 212/2000.
3. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l’accertamento, il contenzioso ed i rimborsi.
4. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l’accertamento, il contenzioso ed i rimborsi.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
6. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell’ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità, fatto salvo quanto indicato all’art. 29 comma 2.
1. Sono disciplinate dal seguente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate,con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell’organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
3. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate aliquote, tariffe e prezzi fissati per l’anno in corso.
1. Per l’applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell’ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L’esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’organizzazione e corredata da certificazione attestante l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione dalla richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione.
5. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
6. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell’ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all’adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
1. Al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed equità si privilegia la forma diretta di gestione del tributo. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all’affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. La riscossione delle Entrate del Comune avviene a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di San Mango d’Aquino Servizio di Tesoreria Comunale, previa apertura di un singolo conto corrente postale per ogni tributo e/o Entrata patrimoniale.
3.
L’Amministrazione Comunale può affidare le attività
relative alle entrate, anche disgiuntamente, a terzi, secondo i principi
contenuti nell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nel rispetto delle procedure di
affidamento dei servizi pubblici previste dalla normativa vigente e normativa
dell’Unione Europea, così come modificato dall’art. 1 comma
4. L’affidamento della gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
5. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
1. Il Sindaco nomina il Responsabile del Servizio Tributi, designando un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l’esperienza acquisite
2. Il Responsabile del tributo cura le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate, nonché tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate compresa l’attività istruttoria di controllo e verifica nonché l’attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, fatte salve le competenze comunque assegnate al Responsabile del Servizio Tributi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2.
3. Nell’ambito dell’attività di controllo l’ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4.
Sulla base degli obiettivi stabiliti per l’attività di
controllo, e dei risultati raggiunti,
1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione trasparenza, pubblicità e buona fede.
2. Nell’esercizio dell’attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge e pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.
3. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
4. Presso gli uffici competenti e presso l’Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
1. L’attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere improntata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e s.m.e.i.
3.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle
ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento
ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve
essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne
riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì
l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento,
dell’organo o dell’autorità amministrativa presso il quale è possibile
promuovere un riesame anche del merito dell’atto in sede di autotutela, delle
modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere,
nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo
pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Tributi,
ovvero dal soggetto responsabile del singolo tributo di cui all’art. 6.
4. Se la redazione degli avvisi viene fatta mediante sistemi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita da indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.
5. In caso di affidamento in concessione della gestione dell’entrata, l’attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.
1. L’entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell’esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l’ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rivelazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell’utenza, l’accertamento è effettuato a seguito di riscossione oppure sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l’ammontare, oppure con apposito atto del “responsabile del servizio” (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell’esercizio finanziario.
Al fine di
instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di
collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è
introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione,
sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto
compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti
1.
La definizione in
contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali
e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di
errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo
ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di
controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2.
Il ricorso
all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e
quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal
campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" tutte le
fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di
elementi certi ed incontrovertibili.
3.
L'accertamento può
essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con
conseguente finzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i
coobbligati.
4.
In ogni caso, resta
fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare,
mediante istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi
illegittimi o infondati.
1.
Il procedimento di
definizione può essere attivato:
a.
a cura dell'Ufficio
comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
b.
su istanza del
contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di
accertamento.
2.
I1 responsabile del
procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario
responsabile del tributo.
1.
In presenza di
situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il
contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di
accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno un invito a comparire. Nell'invito a comparire il
funzionario responsabile specifica:
a.
il tributo;
b.
i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
c.
gli elementi
rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti
imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
d.
il giorno, l'ora ed
il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega,
dovrà presentarsi per instaurazione del contraddittorio.
2.
Le richieste di
chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di
questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che
il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al
contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per
l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato,
non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è
sanzionabile.
4. In ogni caso il procedimento deve essere definito non oltre il 30°
giorno dall'instaurazione del contraddittorio.
1.
Il contribuente, al
quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di
cui all'articolo 14 qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che
possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può
formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito
telefonico.
2.
L’istanza di cui al
comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3.
L’impugnazione
dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4.
L’iniziativa del
contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a
concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento,
5.
Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene
richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferite ad alcune
annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di
accertamento, il contribuente in sede di
presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la
definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è
stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati
negli accertamenti già emessi. E' facoltà del funzionario responsabile
accogliere o meno la richiesta di estensione
dell'accertamento con adesione.
1.
La presentazione
dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto
in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla
data di presentazione dell’istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. L’istanza
di accertamento con
adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i
termini per la
proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
1.
Il funzionario
responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di
accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei
presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2.
E’inammissibile
l'istanza di accertamento con adesione presentata:
a.
per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione
dell'istituto;
b.
per la definizione di avvisi di accertamento per
omessi o parziali versamenti;
c. oltre i
termini utili per
proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento;
3.
Entro il termine di
15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
a.
dichiara
l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante
comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
b.
formula, anche
telefonicamente o telemáticamente, l'invito a
comparire per la definizione in contraddittorio dell’accertamento, indicando
l'ora, la data ed il luogo della comparizione.
1.
Il contribuente può
farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore
speciale.
2.
Il procuratore
speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può
essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se
il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica sensi dell'articolo 12
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal
delegato medesimo.
3.
Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a
parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.
1.
Nel giorno
stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al
funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene
utili alla definizione dell'accertamento.
2.
La mancata
comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia
alla definizione dell'accertamento con adesione.
3.
Eventuali motivate
richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di
comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate
entro tale data.
4.
In sede di
contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il
funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza
degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal
contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e
del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5.
Qualora
concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire
ulteriori elementi istruttori o approfondire particolari problematiche, possono
essere fissati ulteriori e successivi incontri.
1.
L’accertamento con
adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal
contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2.
Nell'atto suddetto,
oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del
contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla
documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione quali si
fonda la definizione ed in particolare:
a.
gli elementi di
valutazione addotti dal contribuente;
b.
i percorsi
logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria; i
criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
c.
la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi,
dovuti in conseguenza della definizione.
1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso gli uffici del settore competente tramite personale appositamente autorizzato.
2. In alternativa, ai sensi dell’art. 1 comma 158 della Legge 27/12/2006 n. 296, per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
3. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
4. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
5. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell’ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all’ufficio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le entrate comunali, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.
1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune, fermo restando l’autonoma gestione del contenzioso, favorisce, riconoscendone l’utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale potrà attribuire l’organizzazione dell’attività processuale.
2.
Spetta al Sindaco, ai
sensi dell’art. 11 D.Lgs n. 546/1992, quale rappresentante dell’ente
previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio
nel contenzioso tributario, proporre e
aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.
3.
Il Sindaco può
delegare l’assistenza in giudizio al Responsabile del Servizio e/o ad altri
dipendenti del Settore Tributi.
4.
La delega conferita
dal Sindaco, oltre a consentire la difesa dell’Ente all’atto
della costituzione in giudizio e, successivamente il deposito di documenti e
memorie integrative e conclusionali, comprende il potere di presenziare alle
pubbliche udienze in primo grado, presso
5.
Qualora ne risultasse
la necessità, e previa decisione della Giunta comunale, la difesa in giudizio
può essere affidata a liberi
professionisti esterni, specialisti in campo tributario.
1. L’insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria o patrimoniale dal soggetto giuridico fallito, solo se superiori all’importo di Euro 250,00.
2. L’insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria o patrimoniale dal soggetto giuridico fallito, solo se superiori all’importo di Euro 1.000,00.
3. Nel caso indicato nel precedente comma 2 dovrà tuttavia essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un’analisi dell’attivo ancora disponibile e, in mancanza di somme disponibili, non si dovrà procedere all’insinuazione tardiva nel fallimento.
1.
Il potere di
autotutela viene esercitato dal Responsabile del Servizio Tributi e/o dal funzionario responsabile del
tributo.
2.
La procedura è
attivata d’ufficio o ad istanza delle parti che vi abbiano
interesse.
1.
Il Responsabile di
Servizio e/o il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle
modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può
procedere:
a.
L’annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti
illegittimi o errati, anche se divenuti definitivi, in particolare nelle
ipotesi di:
i.
doppia imposizione;
ii.
errore sul presupposto
del tributo;
iii.
errore materiale del
contribuente, facilmente riconoscibile dall’ufficio;
iv.
errore di persona;
v.
sussistenza dei
requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi;
vi.
evidente errore logico
o di calcolo;
b.
alla revoca d’ufficio di
provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle
condizioni, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento
medesimo;
c.
alla rettifica dei propri atti a seguito di
nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo alla emanazione del
provvedimento;
d.
alla sospensione degli effetti degli atti
che appaiono illegittimi o infondati.
2.
In pendenza di
giudizio il funzionario, prima di attivarsi per l'annullamento di un
provvedimento, dovrà procedere all'analisi dei seguenti fattori:
a.
grado di probabilità
di soccombenza dell'Amministrazione, con conseguente condanna dell'ente
al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza
consolidata nella materia;
b.
valore della lite;
c.
costi amministrativi
connessi alla difesa del Comune.
3.
Qualora da tale esame
emerga l’inopportunità di coltivare la lite, il funzionario
responsabile, dimostrata la sussistenza dell’interesse del Comune ad
attivarsi, mediante l’autotutela può annullare, in tutto o nella
sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente
mediante raccomandata A/R nonché all’organo giurisdizionale davanti al
quale pende la controversia.
4.
Non si procede all'annullamento
per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole
al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine
formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità, ecc.).
5.
Il provvedimento di
annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti degli atti, deve essere
adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell’atto
con Racc. A/R.
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Responsabile dell’Ufficio Tributi, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del Responsabile dell’Ufficio Tributi, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. L’istanza di interpello, da presentare mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso l’Ufficio Protocollo comunale, deve contenere:
a. i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante;
b. l’indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
c. l’indicazione puntuale delle disposizioni normative di incerta interpretazione;
d. l’indicazione dell’oggetto e del presupposto cui devono applicarsi le disposizioni;
e. l’interpretazione prospettata dal contribuente, con l’indicazione delle motivazioni di diritto e di fatto sulle quali essa si basa;
f. copia dei documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta, se non già in possesso dell’ente;
g. sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
4. La presentazione dell’istanza deve precedere ogni comportamento giuridicamente rilevante nella fattispecie oggetto di interpello. Il mancato rispetto di tale condizione impedisce che l’istanza si configuri come “diritto di interpello” sul piano degli effetti giuridici, senza eliminare l’obbligo dell’ufficio di emettere il parere
5. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Responsabile dell’Ufficio Tributi entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
6. Il Responsabile dell’Ufficio Tributi, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente. Tale richiesta sospende il decorso del termine di 120 giorni per fornire riscontro, che riprende a decorrere dopo l’avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.
7. I mutamenti di interpretazione sull’applicazione delle norme oggetto dell’interpello, verificatisi successivamente alla risposta dell’Ufficio, devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.
8. I mutamenti di interpretazione sull’applicazione delle norme oggetto dell’interpello, verificatisi successivamente alla risposta dell’Ufficio e derivanti da modifiche legislative o regolamentari sopravvenute, fanno cessare l’effetto vincolante della risposta stessa.
9. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al Responsabile dell’Ufficio Tributi un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.
1.
Il contribuente può
regolarizzare di sua iniziativa le violazioni connesse al pagamento ed alla
dichiarazione dell’imposta. Il ravvedimento comporta l’applicazione di sanzioni
ridotte ma deve avvenire prima che sia iniziata qualsiasi attività accertativa
del Comune della quale il contribuente abbia avuta conoscenza.
2.
Il contribuente che
intende avvalersi del ravvedimento operoso deve darne comunicazione al Comune
allegando fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.
3.
Il pagamento della
sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento del tributo
o del maggiore tributo, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
1.
Le sanzioni
applicabili in caso di ravvedimento operoso per violazione dell’obbligo di
versamento e di dichiarazione dei tributi sono così ridotte:
a.
ad un ottavo del
minimo (3,75%), se entro 30 giorni dalla scadenza vengono corrisposti il
tributo dovuto, la sanzione ridotta e gli interessi di legge;
b.
ad un quinto del minimo
(6%), se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta in cui l’infrazione è stata commessa vengono corrisposti il
tributo dovuto, la sanzione ridotta e gli interessi legali. In caso di
inesistenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la
regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla scadenza del termine di
versamento;
c.
ad un decimo del
minimo (10%), di quella prevista per l’omissione della presentazione della
dichiarazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, se questa viene
presentata prima che siano iniziate da parte dell’Ufficio addetto attività
accertative.
2.
Non sono soggette a
sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla
determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le
violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del
Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei
soggetti passivi del tributo.
1. La riscossione delle Entrate del Comune avviene a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di San Mango d’Aquino Servizio di Tesoreria Comunale, previa apertura di un singolo conto corrente postale per ogni tributo e/o Entrata patrimoniale.
2. Previa
disposizione dell’Amministrazione comunale, può anche essere effettuata tramite
l’Agente del Servizio di
riscossione tributi, mediante bonifico
bancario al Conto di Tesoreria Comunale, o con altri mezzi anche elettronici o
telematici di pagamento.
3. Ove previsto dalla vigente normativa, è altresì ammesso il versamento delle entrate tributarie mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24 per l’esecuzione dei versamenti unitari, di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e s.m.i.
4. Qualora siano utilizzate le modalità di versamento sui conti correnti postali intestati alla Tesoreria Comunale i pagamenti si considerano comunque effettuati il giorno in cui l'Amministrazione postale rilascia la ricevuta di versamento indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria; parimenti in caso di pagamenti mediante bonifico bancario, o con altri mezzi elettronici/telematici i pagamenti si considerano comunque effettuati il giorno in cui vengono disposti ed il debitore ottiene formale ricevuta della disposizione di bonifico o pagamento.
5. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
6. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui ai D.P.R. 29/9/1973, n. 602, se affidata agli Agenti del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/4/1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. La sottoscrizione dell’ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del RD 639/1910 compete al funzionario responsabile della singola entrata.
7. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell’affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
8. Regolamenti o Atti amministrativi specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell’Economo o di altri agenti contabili.
9. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.
10. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 233 del D.Lgs. 267/2000, per cui entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’art. 93 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, rendono il conto della propria gestione all’ente locale, allegando la relativa documentazione.
11. Gli Agenti Contabili sono soggetti alla verifica ordinaria e straordinaria di cassa dell’organo di revisione. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).
1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta dell’interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in rate trimestrali aventi scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese, secondo un piano rateale predisposto dall’ufficio e sottoscritto per accettazione dal richiedente, che impegna quest’ultimo a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, con obbligo di presentare all’Ufficio titolare dell’entrata la ricevuta di versamento.
3.
La rateizzazione dei pagamenti dovuti a seguito di
liquidazione automatizzata e controlli formali, in base d.lg. 18 dicembre 1997
n° 462 cosi come modificato dal art. 1 comma
4. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, l’ufficio potrà concedere una dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato è iscritto a ruolo.
1.
E’ ammessa la compensazione di crediti e debiti reciproci
ai sensi dell’art.
2. Qualora trattasi di tributi della stessa natura , il contribuente può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L’istanza dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione esatta del credito e l’importo che si intende utilizzare per la compensazione.
4. L’istanza prevista al comma 3 deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
5. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, con le formalità di cui al precedente comma, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
7. Le somme a rimborso liquidate dall’Ufficio competente, su richiesta del contribuente da far pervenire all’Ufficio stesso entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, possono essere compensate con gli importi dovuti per il medesimo tributo.
8. Qualora trattasi di crediti debiti reciproci di diversa natura trova applicazione l’art. 1241 del C.C. secondo il seguente procedimento:
a. Il Responsabile del Servizio competente predispone atto di impegno e successivamente liquida il credito certo, liquido ed esigibile a favore del terzo;
b. Copia delle determinazioni viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario;
c. Il Responsabile del Servizio Finanziario acquisisce presso l’Ufficio tributi notizie in ordine alla posizione del terzo contribuente;
d. Il Responsabile del servizio Finanziario accertato il presupposto giuridico delle compensazioni comunica al terzo l’avvio del procedimento ex art. 241/90, successive novelle introdotte dalla L. 15/05 assegnando a Questi un termine di gg. 10 per eventuali controdeduzioni;
e. Decorso il termine suddetto, senza rilievi, viene adottata la determinazione di compensazione dei crediti e debiti reciproci fino alla concorrenza del credito vantato, se di minore importo rispetto alla somma dovuta;
f.
Qualora il credito da compensare risulti maggiore
rispetto al debito, l’importo della compensazione va imputato in acconto al
tributo scaduto e tra quelli scaduti al debito più remoto ai sensi dell’art.
1193 e
9. La determinazione di compensazione viene comunicata al Responsabile del Servizio Tributi, per gli adempimenti di competenza (sgravi, informativa all’Agente di Riscossione ecc.) e all’interessato.
1. Alla chiusura dell’esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell’organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.
1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228 c.3 del D.LGS. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni e del loro mantenimento nel conto del bilancio.
1.
Si applicano anche ai
tributi comunali le disposizioni di cui all’art. 14 del D. Lgs. 19.06.1997, n.
1.
La conciliazione giudiziale
può avvenire purché la controversia sia incardinata nel primo grado di giudizio
come segue:
a.
conciliazione in
udienza: alla prima udienza di trattazione della controversia davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale;
b.
conciliazione fuori
udienza: in sede extra processuale, mediante accordo tra le parti formalizzato
in una proposta del Comune, cui il contribuente abbia già aderito, depositata
presso
1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d’ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.
2. Per le entrate di natura tributaria, riferite a rapporti di imposta pendenti all’1/1/2007, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall’ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
4. Prima dell’effettuazione del rimborso deve essere effettuata la verifica dell’insussistenza di debiti di qualsiasi natura, anche non tributaria, nei confronti del Comune da parte del contribuente richiedente il rimborso.
1. Per le entrate di natura tributaria non sono richiesti i versamenti e non vengono effettuati i rimborsi al di sotto degli importi minimi di seguito specificati:
a) 12,00 Euro per pagamenti o rimborsi riferiti all’Imposta comunale sugli immobili (ICI);
b) 5,00 Euro per pagamenti o rimborsi riferiti al Servizio Idrico Integrato;
c) 5,00 Euro per pagamenti o rimborsi riferiti alla T.A.R.S.U.;
d) 2,00 Euro per pagamenti o rimborsi riferiti a tutti gli altri tributi.
e) 2,00 Euro per pagamenti o rimborsi riferiti a tutti i tributi la cui determinazione avviene su base giornaliera o di frazione di anno, e nei casi di pagamenti dovuti a titolo di conguaglio spontaneo per insufficiente versamento.
2. Il limite di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. I
limiti minimi previsti dal presente articolo non devono in ogni caso intendersi
come franchigia.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l’ufficio titolare dell’entrata è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto, se la frazione è uguale od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso del 3,5%, a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
1. Controlli preventivi incrociati per la lotta all’evasione Tributaria da parte degli uffici competenti al rilascio di provvedimenti finali:
a. Gli uffici comunali competenti all’emanazione dell’atto finale, prima del rilascio di autorizzazioni sono tenuti alla verifica e al controllo all’esatto pagamento dei seguenti tributi comunali se dovuti:
i. Imposte;
ii. Tasse;
iii. Tariffe
2. Definizione dei rapporti derivanti tra atti da emanare e tributi comunali:
a. Alla domanda presentata da parte dell’utente per il rilascio di autorizzazioni, licenze, permessi a costruire, denuncie inizio attività, deve essere allegata comprovata documentazione dalla quale si evince l’assolvimento del pagamento dei tributi comunali;
b. L’ufficio preposto all’emanazione dell’atto finale prima del rilascio di licenze, autorizzazioni, comunicazioni di denuncie attività, permesso a costruire, nulla osta, dovrà accertare in tempi ristretti presso l’ufficio tributi che il richiedente sia in regola con i pagamenti dei tributi comunali di cui al presente regolamento;
c. Se non risulta in regola il responsabile del procedimento invita alla regolarizzazione di quanto avrebbe dovuto pagare;
d. Fino alla regolarizzazione di quanto richiesto l’ufficio sospenderà l’emanazione dell’atto finale, dandone comunicazione all’ufficio tributi per gli adempimenti di competenza;
e. Gli atti e i provvedimenti per i quali sono dovute le tasse comunali sono inefficaci fino a quando non venga integralmente corrisposta la relativa tassa.
3. Uffici Commercio: Alle domande che presuppongono il rilascio di autorizzazioni o licenze commerciali i richiedenti dovranno allegare modello della denuncia Tarsu, con indicazione del proprietario dell’immobile.
4. Sanzioni:
a. Chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto o un provvedimento soggetto a tassa comunale senza avere ottenuto l’atto o il provvedimento ovvero assolta la relativa tassa, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, è soggetto all’applicazione di una soprattassa nella misura pari al doppio della tassa evasa.
b. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse comunali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto a sanzioni nella misura prevista dalla normativa in materia, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
5. Uffici anagrafe:
a. Gli uffici anagrafe a cui compete l’iscrizione di nuovi nuclei familiari nel comune di San Mango d’Aquino, sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre 30 giorni dalla data di iscrizione ogni loro variazione all’ufficio tributi.
b. Ogni atto o provvedimento deve contenere, le generalità complete del capo famiglia.
6. Le soprattasse applicate e le sanzioni irrogate per le infrazioni alle norme di tasse comunali sono riscosse dalla Tesoreria comunale mediante versamento su appositi conti correnti postali.
1. E’ istituito in questo Comune un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario comunale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento dell’2% delle riscossioni dei soli tributi con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non concorrono in alcun modo, alla costituzione del detto fondo, le entrate tributarie.
1. Le somme di cui al precedente art. 40, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura del 50%;
b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura del 10%;
c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del 40%;
2. L'assegnazione e la liquidazione dei compensi incentivanti al personale dipendente dell'ufficio tributi sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.
3. I suddetti fondi, ove non venissero materialmente spesi nell'anno di competenza, possono sommarsi ai fondi degli anni successivi.
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008;
2. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il presente Regolamento abroga il precedente approvato con delibera C.C. n. 34/2006 e s.m.i
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a. le leggi nazionali e regionali;
b. lo Statuto comunale;
c. i regolamenti comunali (ICI -TARSU e SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) vigenti.
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.