COMUNE DI SAN
MANGO D’AQUINO
PROVINCIA DI CATANZARO
REGOLAMENTO COMUNALE
SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
E SUL DIRITTO DI ACCESSO
ALLEGATO ALLA DELIBERA
CONSILIARE N. 6 DEL 10 GENNAIO 1998
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 01 - Oggetto del
Regolamento
1. Il presente regolamento, in
attuazione dei principi contenuti nella legge 07 agosto 1990, n° 241 e
nell’articolo 07 della legge 08 giugno 1990, n° 142, stabilisce norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, ispirando la propria attività amministrativa al perseguimento
dei fini determinati dalla legge secondo criteri di trasparenza, economicità,
di efficacia e di pubblicità.
Art. 02 - Principi generali
1. Il Comune non può aggravare
il procedimento se non per motivate esigenze imposte dello svolgimento
dell’istruttoria.
2. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’Ufficio, il
Comune ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento
espresso.
Art. 03 - Obbligo di
motivazione
1. Ogni provvedimento
amministrativo deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in
relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Art. 04 - Eccezione
all’obbligo della motivazione
1. La motivazione non è
obbligatoriamente richiesta soltanto per gli atti normativi e per quelli a
contenuto generale.
Art. 05 - Comunicazione del
provvedimento al destinatario
1. Al destinatario deve essere
comunicato il provvedimento conclusivo del procedimento.
2. Se le ragioni del
provvedimento risultano da altro atto della amministrazione richiamato nel
provvedimento stesso, insieme alla comunicazione di quest’ultimo deve essere
indicato e reso disponibile, a norma del presente regolamento, anche l’atto cui
esso si richiama.
3. In ogni atto comunicato al
destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile
ricorrere.
TITOLO II
IL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
RESPONSABILITÀ
DEL PROCEDIMENTO
Art. 06 - Individuazione
delle unità organizzative responsabili del singolo procedimento
1. Le unità organizzative
responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché della promozione del provvedimento e della sua adozione, salvo che
quest’ultima sia per legge di competenza di altri soggetti o organi, sono i dipendenti comunali preposti agli
Uffici e ai Servizi.
Art. 07 - Responsabile del
procedimento
1. Ai Dipendenti di cui al
precedente art. 06 compete l’istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il
singolo procedimento relativo al servizio espletato e all’Ufficio ricoperto.
2. Se in un procedimento
amministrativo sono interessati più Uffici o servizi, ciascun Ufficio o
servizio è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo assegnato per
lo svolgimento degli adempimenti di propria spettanza.
3. La responsabilità di
ciascuna unità organizzativa decorre dalla data dell’assegnazione, alla
medesima, dell’istanza di parte.
4. Le unità organizzative
responsabili dei procedimenti ed i nominativi dei soggetti preposti sono
comunicati, a cura del responsabile del procedimento, nelle forme e con le
modalità fissate dall’art. 10, ai soggetti ivi indicati e, a richiesta, a
chiunque via abbia interesse ai sensi dell’art.11.
Art. 08 - Compiti del
responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del
procedimento :
a) valuta, ai fini istruttori,
le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento ;
b) accerta d’Ufficio i fatti,
disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura
per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed
ordinare esibizioni documentali ;
c) propone l’indizione o,
avendone la competenza, indice le conferenze dei servizi ;
d) cura le comunicazioni, le
pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti ;
e) adotta, ove ne abbia la
competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’Organo
competente per l’adozione.
CAPO II
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 09 - Inizio dell’attività
procedimentale.
1. Qualora non sussistano
specifiche ragioni d’impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
del procedimento, il responsabile dello stesso, entro dieci giorni decorrenti
dalla data dell’assegnazione di cui al comma 03 del precedente articolo 07,
comunica, con le modalità previste dal precedente articolo 08, l’avvio del
procedimento :
a) ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ;
b) ai soggetti che per
specifiche disposizioni di legge debbono intervenire nel procedimento.
2.
Analoga comunicazione con le
stesse modalità di cui all’articolo 08, il responsabile del procedimento è
tenuto a fornire ai soggetti - individuati o facilmente individuabili nel corso
della attività istruttoria - ai quali si ritiene che il provvedimento finale
possa arrecare pregiudizio.
3.
Il responsabile del
procedimento ha facoltà, previa motivazione da inserire negli atti, di dare
inizio alla istruttoria e, se del caso, di promuovere provvedimenti cautelari,
anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 02, qualora
lo richiedano particolari ragioni di urgenza per la salvaguardia del pubblico
interesse.
Art. 10 - Modalità della
comunicazione di avvio del procedimento
1. Il responsabile del
procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all’articolo 09
dell’avvio del procedimento stesso.
2. Nella comunicazione debbono
essere indicati :
a)
il servizio
competente ;
b)
l’oggetto del procedimento
promosso ;
c)
l’Ufficio e il dipendente
responsabile del procedimento ;
d)
la sede dell’ufficio in cui
si può prendere visione degli atti.
3.
Qualora, per il numero o
l’incertezza dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o
risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 02 saranno resi
noti mediante pubblicazione dell’atto all’albo pretorio comunale.
4.
L’omissione di talune delle
comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è prevista.
Art. 11 - Facoltà di
interventi nel procedimento.
1. Qualunque soggetto portatore
di interessi pubblici o di interessi privati, nonché le associazioni e i
comitati portatori di interessi diffusi cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel singolo procedimento mediante
apposita istanza, motivata in ordine al pregiudizio medesimo, da presentarsi
non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione
del procedimento.
Art. 12 - Modalità di
intervento nel procedimento
1. I soggetti di cui
all’articolo 09 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 11 hanno diritto
di :
a)
prendere visione degli atti
del procedimento, salvo quelli per i quali l’accesso è escluso ai sensi del
titolo III del presente regolamento, ai quali dovesse eventualmente applicarsi
il divieto di cui alla lettera a) del comma 02 dell’articolo 24 della legge 07
agosto 1990 n° 241, nonché gli atti che contenessero apprezzamenti sulla
qualità delle persone fisiche ;
b)
presentare memorie scritte e
documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti
all’oggetto del procedimento e siano presentati non oltre dieci giorni prima
della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento
indicando comunque nella motivazione le ragioni di accoglimento o della
reiezione delle memorie o dei documenti.
Art. 13 - Accordi con gli
interessati
1. Le osservazioni e le
proposte presentate a norma dell’articolo 12, ove non siano di pregiudizio ai
diritti dei terzi e in ogni caso sussiste il pubblico interesse, possono essere
accolte e formare oggetto di accordi con gli interessati.
2. Gli accordi possono
sostituire, integralmente o parzialmente, soltanto l’eventuale contenuto
discrezionale dei provvedimenti.
3. Ipotesi di accordi
integralmente sostitutivi del provvedimento finale possono essere consentite
solo se espressamente previste da specifiche disposizioni di legge.
4. Gli accordi devono essere
stipulati, a pena di nullità, mediante atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i
principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto
compatibili.
5. Gli accordi sono approvati
dall’Organo competente nelle forme previste per il provvedimento finale e
soggiacciono ai controlli previsti per quest’ultimo.
6. Per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse l’Amministrazione ha facoltà di recedere immediatamente
dagli accordi.
7. Per le controversie in
materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al
presente articolo si applicano le norme del comma 05 dell’articolo 11 della
legge 07 agosto 1990, n° 241.
Art. 14 - Concessioni di
sovvenzioni, contributi, sussidi
1. Per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere, si applicano le disposizioni dello
specifico regolamento comunale da adottarsi
in applicazione dell’art. 12 della legge 07 agosto 1990, n° 241.
2. L’effettiva osservanza dei
criteri e modalità di cui al detto regolamento deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi previsti nel comma 1.
Art. 15 - Termine per la
conclusione dei procedimenti
1. I termini entro cui devono
concludersi i procedimenti sono indicati nell’allegato “A”.
2. Per i procedimenti non
compresi in detto allegato, il termine per la conclusione è di 30 giorni, se
non sia diversamente stabilito dalla legge o da altro regolamento o
procedimento speciale.
Art. 16 - Impossibilità di
rispetto del termine
1. Qualora particolari
evenienze o esigenze istruttorie rendano impossibile il rispetto del termine
stabilito per il provvedimento finale del procedimento, dovrà essere data
all’interessato motivata comunicazione, indicando il nuovo termine entro cui
sarà adottato il provvedimento.
2. In tal caso, la durata
complessiva del procedimento non potrà comunque essere superiore al doppio di
quella fissata originariamente.
Art. 17 - Casi di non
applicazione della normativa del capo II
1. Le disposizioni contenute
nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività del Comune
diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si
applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme
le particolari norme che li regolano.
TITOLO III
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
CAPO I - NORME
GENERALI
Art. 18 - Ambito di
applicazione
1. Il diritto di accesso ai
documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti secondo le modalità stabilite dal
presente regolamento.
2. Il diritto di accesso si
esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso
dello stesso, nei confronti di questo Comune competente a formare l’atto
conclusivo o a detenerlo stabilmente.
3. Il diritto di accesso
s’intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di
pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici
e telematici, dei documenti cui sia consentito l’accesso, secondo le modalità
stabilite dal presente regolamento.
CAPO II
MODALITÀ PER
L’ACCESSO
Art. 19 - Pubblicazione
degli atti
1. Quando la legge o lo
speciale regolamento comunale non la disciplina diversamente per altri scopi,
la pubblicità degli atti, ai fini del diritto di accesso, si intende realizzata
con la pubblicazione dell’atto all’albo pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi.
Art. 20 - Accesso informale
1. Il diritto di accesso si esercita
in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’Ufficio comunale
competente a formare l’atto conclusivo di procedimento o a detenerlo
stabilmente.
2. L’interessato deve indicare
gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne
consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse
connesso all’oggetto della richiesta, far constare della propria identità e,
ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta esaminata
immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della
pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di
copie, ovvero altra modalità idonea.
Art. 21 - Procedimento di
accesso formale
1. Qualora per il carico
giornaliero di lavoro non sia possibile l’accoglimento immediato della
richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del
richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla
sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle
documentazioni fornite o sull’accessibilità del documento, il richiedente è
invitato contestualmente a presentare istanza formale.
2. Al di fuori dei casi
indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di
cui l’Ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
3. Al procedimento di accesso
formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del precedente
art. 18.
Art. 22 - Esame dei
documenti - Rilascio di copie
1. L’esame dei documenti è
gratuito.
2. Per il rilascio delle copie
dei documenti troverà applicazione, in relazione al disposto dell’art. 25,
comma 1, della legge 07 agosto 1990, n° 241, la speciale tariffa che
a)
rimborso costi di
riproduzione : - per ogni
foglio fino a cm 21x 29,70 ;
-
per ogni foglio di dimensione superiore ;
salve le disposizioni vigenti in materia di
bollo.
Art. 23 -
Richiesta di accesso - Contenuto
1. La richiesta di accesso,
diversa da quella verbale, dovrà essere fatta a mezzo di modulo fornito
gratuitamente dall’Amministrazione.
2. La richiesta, in ogni caso,
deve contenere gli elementi indicati dall’art. 20.
Art. 24 - Presentazione della richiesta formale
1. La richiesta formale per la
presa visione ed il rilascio delle copie dei documenti dovrà essere presentata
all’Ufficio Protocollo Generale.
2. Il responsabile dell’Ufficio
protocollo generale subito dopo averla protocollata, di volta in volta, la
trasmetterà per l’ulteriore corso, al competente Responsabile del servizio.
3. La domanda si intende
limitata al documento richiesto ed eventualmente ai suoi allegati facenti parte
integrante di esso.
4. Potrà essere fatta unica
domanda per i documenti riconducibili allo stesso procedimento e,
contestualmente, dovrà essere costituito il fondo spese previsto dall’art. 22.
5. La richiesta formale
presentata erroneamente è immediatamente trasmessa all’amministrazione
competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.
6. L’Ufficio relazioni con il
pubblico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 03 febbraio 1993, n° 29, fornisce tutte
le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui
relativi costi.
Art. 25 - Termini per la conclusione del procedimento di accesso
1. Il procedimento di accesso
deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell’art. 25, comma 04,
della legge 07 agosto 1990 n° 241, decorrenti dalla presentazione, al
protocollo generale, della richiesta o dalla ricezione della medesima
nell’ipotesi disciplinata dal comma 05 del precedente art. 24.
2. Ove la richiesta sia
irregolare o incompleta l’Ufficio, entro dieci giorni, è tenuto a darne
comunicazione al richiedente. Il termine del procedimento ricomincia a
decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Art. 26 - Responsabilità del procedimento di accesso
1. Responsabile del
procedimento di accesso è il responsabile dell’unità organizzativa competente a formare l’atto od a detenerlo
stabilmente di cui al precedente art. 06.
Art. 27 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
1. L’atto di accoglimento della
richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’Ufficio, completa della sede,
presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non
inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne
copia.
2. L’accoglimento della
richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli
altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo
procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di speciali regolamenti.
3. L’esame dei documenti
avviene presso l’Ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta,
nelle ore di ufficio, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di lunedì e giovedì di
ogni settimana salvo motivate richieste di urgenza, alla presenza di personale
dipendente.
4. Salva comunque
l’applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo
presso cui sono dati in visione,
tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
5. L’esame dei documenti è
effettuato dal richiedente, che può prendere appunti e trascrivere in tutto o
in parte i documenti presi in visione.
Art. 28 - Divieto di presa visione dei provvedimenti originali
1. Al fine di assicurare la
diligente conservazione degli atti, è fatto divieto, in linea di massima, di
consentire la visione degli originali.
2. Solo in casi eccezionali,
sotto la diretta responsabilità del Responsabile dell’Ufficio ed in costante
presenza di persona di sua fiducia, potrà essere consentita la visione degli
atti originali, con gli accorgimenti di cui al precedente art. 27, comma 03.
Art. 29 - Responsabilità a carico dei cittadini
1. Il cittadino che danneggi,
distrugga, perda o sottragga un
documento affidatogli per la visione, risponde dei danni eventualmente arrecati
al Comune, oltre a rendersi passibile di denuncia penale ai sensi dell’art. 351
c.p. (violazione della pubblica custodia di cose).
CAPO IV
DISCIPLINA DEI CASI
D’ESCLUSIONE
Art. 30 - Documenti amministrativi sottratti all’accesso
1. Sono sottratti all’accesso i
documenti amministrativi previsti dall’art. 08, comma 05, del D.P.R. 27 giugno
1992, n° 352.
2. Sono altresì sottratti
all’accesso o rientranti nell’Istituto del differimento di cui all’art.
31 :
a) gli atti relativi allo
svolgimento dei concorsi sino a quando non sarà approvata la graduatoria
finale ;
b) gli atti relativi
all’istruttoria di gare di appalto fino a quando non sarà dato corso
all’aggiudicazione;
c) i fascicoli personali dei
dipendenti per la sola parte relativa alla loro sfera strettamente
personale ;
d) atti, documenti e note
informative utilizzate per l’istruttoria finalizzata alla adozione dei
provvedimenti di rimozione degli amministratori del Comune ai sensi
dell’articolo 40 della legge 08 giugno 1990 n° 142, e dei provvedimenti di
scioglimento degli organi ai sensi dell’articolo 39, primo comma lettera a)
della legge 08 giugno 1990, n° 142. Il divieto di accesso ai documenti predetti
opera nei limiti in cui esso è necessario per assicurare l’ordine pubblico, la
prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento
alle tecniche investigative, alle fonti di informazione, alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria ed
alla conduzione delle indagini ;
e) accertamenti medico legali e
relativa documentazione ;
f) documenti ed atti relativi
alla salute e alle condizioni socio - economiche delle persone ovvero
concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime ;
g) documentazione
caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dei dipendenti
comunali e del Segretario Comunale ;
h) documentazione attinente a
procedimenti penali e disciplinari ;
i) documentazione attinente ad
inchieste ispettive sommarie e formali ;
j) documentazione attinente ai
provvedimenti di dispensa dal servizio ;
k) rapporti alla Procura
generale e alle Procure regionali della Corte dei Conti e richieste o relazioni
di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si
appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e
penali ;
l) atti di promuovimento e
provvedimenti di azione di responsabilità di fronte alla Procura generale ed
alle Procure regionali della Corte dei Conti nonché alle competenti autorità
giudiziarie;
m) gli atti attinenti la riservatezza di terzi garantendo peraltro
agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi,
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
3.
Trovano applicazione gli
artt. 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963, n° 1409.
Art. 31 - Non accoglimento
della richiesta - Differimento
1. Il rifiuto, la limitazione o
il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del
responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla norma
che li disciplina, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può
essere accolta così come formulata.
2. Il differimento dell’accesso
è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi
di cui al precedente art. 30, o per salvaguardare esigenze di riservatezza,
eventualmente anche dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il
buon andamento dell’azione amministrativa.
3. L’atto motivato che dispone
il differimento dell’accesso ne indica la durata.
4. I provvedimenti di cui al
presente articolo sono di esclusiva competenza del Responsabile del
procedimento.
Art. 32 - Silenzio - rifiuto
1. Trascorsi inutilmente trenta
giorni dalla richiesta, questa s’intende rifiutata ed il richiedente può effettuare,
entro i trenta giorni successivi, ricorso contro il silenzio - rifiuto al
tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dai commi 04 e 05
dell’art. 25 della legge 07 agosto 1990 n° 241.
2. Ricevuta notifica del
ricorso contro il silenzio - rifiuto il responsabile del procedimento informa
il Segretario Comunale, che provvederà ad accertare i motivi del rifiuto ed a
proporre i provvedimenti di competenza.
3. Qualora sia accertato che
non sussistano motivi di esclusione o differimento dell’accesso, il Segretario
dispone, indipendentemente dal ricorso pendente, l’immediata ammissione
all’accesso, dandone avviso all’interessato o trasmettendogli la documentazione
richiesta. Copia del provvedimento adottato viene immediatamente depositata
nelle forme prescritte presso il tribunale Amministrativo Regionale, per quanto
previsto dall’ultimo comma dell’art. 23 della legge 06 dicembre 1971, n° 1034.
Art. 33 - Protocollo -
Condizioni per l’accesso
1.Viene
sottratto all’accesso il protocollo comunale eccetto che per la parte in cui vi
è un
interesse personale del richiedente.
CAPO V
ACCESSO DEGLI AMMINISTRATORI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 34 - Diritto di accesso
dei Consiglieri
1. I consiglieri Comunali allo
scopo di effettuare, in maniera ampia e completa il controllo sulle
deliberazioni, hanno diritto di accedere
negli Uffici e di richiedere, ai responsabili dei servizi, tutte le
informazioni e notizie, attinenti agli atti deliberativi, che ritengano utili
per l’espletamento delle loro funzioni.
2. La richiesta da parte dei
Consiglieri, per acquisire notizie e visionare documenti, si estende anche a
tutti gli atti dell’Amministrazione.
3. Con il presente regolamento
si sottrae il rilascio integrale di copie del protocollo comunale. Il rilascio
di part di esso è consentito ai Consiglieri Comunali dietro presentazione di
motivate richieste su parti specifiche del protocollo stesso.
Art. 35 -
Modalità di accesso
1. Il Sindaco, allo scopo di
assicurare il normale andamento degli Uffici, può, con proprio provvedimento e
sentiti i capigruppo consiliari ed il Segretario Comunale, stabilire le
modalità di accesso dei Consiglieri agli Uffici Comunali.
2. La consegna di copie di atti
amministrativi deve avvenire entro il termine di quindici giorni dalla
richiesta.
3. L’accesso agli atti
amministrativi nonché il rilascio di copia di essi potrà avvenire soltanto
dietro autorizzazione del Segretario comunale o, in caso di assenza, del
Sindaco o suo sostituto.
Art. 36 -
Esenzione pagamento diritti
1. I Consiglieri Comunali
possono chiedere, con esenzione del pagamento dei diritti, copie di atti e
documenti necessari all’espletamento del loro mandato.
2. Tali atti e documenti non
possono essere utilizzati per fini estranei allo svolgimento del mandato
amministrativo né consegnati a terzi.
CAPO VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 37 - Richieste di
accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi
1. Le disposizioni sulle
modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in
quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di
interessi pubblici o diffusi.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 38 - Norme abrogate
1. Con l’entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in
materia.
Art. 39 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
1.
Copia del presente
regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 07 agosto 1990, n° 241, sarà
tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in
qualsiasi momento.
Art. 40 - Casi non previsti
dal presente regolamento
1. Per quanto non previsto nel
presente regolamento troveranno applicazione :
a) le leggi nazionali e
regionali ;
b) lo statuto comunale ;
c) il regolamento
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
d) il regolamento comunale di
contabilità ;
e) il regolamento sulla
disciplina dei contratti.
Art. 41 - Rinvio dinamico
1. Le norme del presente
regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa
della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa
sopraordinata.
Art. 42 - Entrata in vigore
del regolamento
1. Il presente regolamento,
dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di
controllo (CO.RE.CO.) sarà ripubblicato all’Albo pretorio del comune per la
durata di 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di
tale seconda forma di pubblicazione.
REGOLAMENTO
COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO
ALLEGATO A) - (Art. 15)
Sono esclusi i
procedimenti per i quali i termini sono fissati dalle leggi, dalle norme
regionali e dai regolamenti comunali.
I N D I C E
Num. Ord. |
D E S C R I Z I O N E |
1 |
Segreteria
- Protocollo - Archivio |
2 |
Personale
- Ufficio relazioni con il pubblico |
3 |
Istruzione
e cultura |
4 |
Commercio
e attività economiche - Trasporti |
5 |
Ragioneria
- Servizi finanziari |
6 |
Tributi |
7 |
Economato |
8 |
Ufficio
Tecnico - Lavori Pubblici - Opere Pubbliche |
9 |
Strumenti
urbanistici |
10 |
Edilizia
residenziale pubblica e privata |
11 |
Servizi
demografici - Leva - Servizio elettorale - Servizio statistico |
12 |
Polizia
Locale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
1 - SEGRETERIA - PROTOCOLLO - ARCHIVIO
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Protocollazione
atti e posta in arrivo |
2 |
2 |
Rinnovo
Commissioni Consultive |
40 |
3 |
Designazione
rappresentanti del Comune di competenza del Consiglio Comunale |
40 |
4 |
Designazioni
rappresentanti del Comune di competenza della Giunta Comunale |
20 |
5 |
Designazioni
rappresentanti del Comune di competenza del Sindaco |
20 |
6 |
Richiesta
scritta di informazioni e notizie |
30 |
7 |
Rilascio
di certificati e attestai dagli atti correnti |
10 |
8 |
Rilascio
di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio |
30 |
9 |
Rilascio
di certificati e attestati con assunzione di informazioni |
45 |
10 |
Risposta
ad esposti e ricorsi |
60 |
11 |
Autenticazione
di firme e documenti |
2 |
12 |
Rilascio
di copia atti anno corrente e anno precedente |
30 |
13 |
Rilascio
di copia atti periodi precedenti il primo anno |
30 |
14 |
Autocertificazioni |
2 |
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2 - PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Richiesta
uso sala consiliare |
5 |
2 |
Richiesta
uso altri beni comunali |
10 |
3 |
Consultazione
Gazzetta Ufficiale e Bollettini Regionali - anno corrente |
al momento |
4 |
Consultazione
Gazzetta Ufficiale e Bollettini Regionali periodi precedenti |
5 |
5 |
Concessione
congedi e aspettative retribuite |
5 |
6 |
Concessione
congedi e aspettative non retribuite |
3 |
7 |
Dispensa
dal servizio per inidoneità fisica permanente |
20 |
8 |
Decadenza
dall’impiego di dipendente comunale |
20 |
9 |
Recesso
dal rapporto di lavoro per prova negativa |
20 |
10 |
Accettazione
dimissioni del personale |
20 |
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3 - ISTRUZIONE E CULTURA
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Contributi
per assistenza scolastica |
30 |
2 |
Mensa
scolastica (liquidazione) |
30 |
3 |
Manifestazioni
culturali |
45 |
4 |
Contributi
ad associazioni culturali |
40 |
5 |
Contributi
per attività culturali |
40 |
6 |
Provvedimenti
per il diritto allo studio |
45 |
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4 - COMMERCIO E ATTIVITÀ ECONOMICHE - TRASPORTI
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Autorizzazione
commercio fisso |
30 |
2 |
Autorizzazione
mostre a porte chiuse |
30 |
3 |
Autorizzazione
sospensione attività |
10 |
4 |
Autorizzazione
punti vendita giornali e riviste |
40 |
5 |
Autorizzazione
pubblici esercizi |
30 |
6 |
Autorizzazione
accessorie pubblici esercizi |
30 |
7 |
Autorizzazione
cambio giorni di chiusura |
20 |
8 |
Autorizzazione
vendita temporanea |
15 |
9 |
Autorizzazione
ex art. 03 comma 06 legge 287/91 |
30 |
10 |
Licenze
strutture alberghiere |
60 |
11 |
Licenze
per guide, accompagnatori turistici ed interpreti |
60 |
12 |
Licenza
sala giochi |
30 |
13 |
Licenze
sala da ballo, teatri, cinema |
60 |
14 |
Licenze
piccoli trattenimenti |
30 |
15 |
Autorizzazioni
per agriturismo |
40 |
16 |
Trasferimenti
di esercizi pubblici e commerciali |
15 |
17 |
Autorizzazione
barbieri, parrucchieri e affini |
30 |
18 |
Subingressi |
30 |
19 |
Variazione
dell’attività |
40 |
20 |
Sospensione
attività |
15 |
21 |
Cessazione
attività |
15 |
22 |
Rilascio
licenza ascensore (da quando viene trasmessa la pratica alla ISPSEL |
30 |
23 |
Ampliamento
esercizio commerciale (entro i limiti del piano commerciale |
60 |
24 |
Ricezione
vendite liquidazione |
15 |
25 |
Autorizzazione
trasferimento autorimessa senza noleggio |
90 |
26 |
Rilascio
licenza autorimessa senza noleggio |
90 |
27 |
Rinnovo
autorimessa senza noleggio |
30 |
28 |
Rilascio
licenza mestieri girovaghi |
30 |
29 |
Autorizzazioni
temporanee pubblici esercizi |
30 |
30 |
Licenze
e autorizzazioni per taxi e noleggio con conducente |
90 |
31 |
Autorizzazione
arti tipografiche |
60 |
32 |
Certificazione
imprenditore agricolo a titolo principale |
30 |
33 |
Autorizzazione
per l’occupazione permanente suolo pubblico |
30 |
34 |
Autorizzazione
per l’occupazione temporanea suolo pubblico |
15 |
35 |
Richiesta
scritta di informazioni e notizie |
30 |
36 |
Rilascio
di certificati e attestati dagli atti correnti |
30 |
37 |
Rilascio
di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio |
60 |
38 |
Rilascio
di certificati e attestati con assunzione di informazioni |
60 |
39 |
Risposta
ad esposti e ricorsi |
60 |
40 |
Notifica
di atti |
10 |
5 - RAGIONERIA -
SERVIZI FINANZIARI
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Pagamento
di gettoni di presenza |
60 |
2 |
Rimborsi
oneri datore di lavoro Consiglieri Comunali |
90 |
3 |
Emissione
mandati sulla base di fatture |
30 |
4 |
Emissione
ordini di incasso |
20 |
5 |
Registrazione
fatture fornitori |
10 |
6 |
Trattamenti
di pensione |
30 |
7 |
Pensioni
di reversibilità |
30 |
8 |
Certificazioni
di servizio ai fini pensionistici |
30 |
9 |
Denunce
di infortunio dei dipendenti |
2 |
10 |
Rivalutazione
monetaria e interessi legali su retribuzioni arretrate |
20 |
11 |
Rendiconti
mensili degli agenti contabili |
10 |
12 |
Svincolo
cauzioni |
40 |
13 |
Compensi
alle Commissioni Giudicatrici dei concorsi e degli appalti concorsi |
30 |
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6 - TRIBUTI
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Richiesta
chiarimenti sull’applicazione dei tributi comunali |
45 |
2 |
Liquidazione
e accertamento dei tributi dal giorno della denuncia del cittadino o della
segnalazione dei preposti al servizio |
60 |
3 |
Rimborso
o sgravio di quote indebite o inesigibili |
60 |
4 |
Emissione
ruoli riscossioni coattive |
180 |
5 |
Richiesta
scritta di informazioni e notizie |
30 |
6 |
Risposta
ad esposti e ricorsi |
40 |
7 |
Autorizzazione
per l’occupazione permanente suolo pubblico |
30 |
8 |
Autorizzazione
per l’occupazione temporanea suolo pubblico |
15 |
9 |
Autorizzazione
per apposizione cartelli pubblicitari |
20 |
10 |
Autorizzazione
passi carrai |
30 |
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7 - ECONOMATO
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Adempimenti
relativi ad oggetti ritrovati |
30 |
2 |
Rendiconti
dell’Economo |
10 |
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8 - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Allacciamento
fognature |
30 |
2 |
Allacciamento
acquedotto |
30 |
3 |
Richiesta
scritta di informazioni e notizie |
30 |
4 |
Rilascio
di certificati e attestati dagli atti correnti |
30 |
5 |
Rilascio
di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio |
60 |
6 |
Rilascio
di certificati e attestati con assunzione di informazioni |
60 |
7 |
Risposta
ad esposti e ricorsi |
40 |
8 |
Rilascio
di copia atti anno corrente e anno precedente |
30 |
9 |
Rilascio
di copia atti periodi precedenti il primo anno |
60 |
10 |
Notifica
di atti |
15 |
11 |
Stipula
contratti |
30 |
12 |
svincolo
cauzioni |
40 |
13 |
Rimborso
di somme comunque indebitamente pagate |
60 |
14 |
Gare
di appalto |
180 |
15 |
Aggiornamento
degli inventari |
180 |
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9 - STRUMENTI URBANISTICI
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Certificati
di destinazione urbanistica |
30 |
2 |
Certificati
di destinazione d’uso |
20 |
3 |
Sopralluoghi
a richiesta di privati (salvo urgenza) |
30 |
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10 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Pronuncia
decadenza assegnazione alloggi ERP (dall’accertamento) |
60 |
2 |
Approvazione
bando per formazione graduatoria assegnazione alloggi ERP |
45 |
3 |
Subingresso
nell’assegnazione alloggi ERP (dall’accertamento dei requisiti) |
40 |
4 |
Variante
a concessioni edilizie in corso d’opera |
45 |
5 |
Rimborso
oneri non dovuti per concessione edilizia |
60 |
6 |
Provvedimenti
repressivi in ordine a violazione di norma antisismiche |
30 |
7 |
Richiesta
scritta di informazioni e notizie |
30 |
|
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11 - SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVA - SERVIZIO ELETTORALE -
SERVIZIO
STATISTICO
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Consegna
libretti di pensione |
3 |
2 |
Trasferimento
residenza in altro Comune (art. 7 DPR 223/89) perfezionamento pratica
emigratoria |
20 |
3 |
Trasferimento
di residenti all’estero (art. 7 DPR 223/89) perfezionamento pratica
emigratoria |
20 |
4 |
Trasferimento
residenza in questo Comune (art. 7 DPR 223/89) (perfezionamento pratica
immigratoria) |
30 |
5 |
Cancellazione
anagrafica per morte (art. 17 DPR 223/89) |
3 |
6 |
Cancellazione
anagrafica per trasferimento residenza (art. 18 DPR 223/89) |
10 |
7 |
Cancellazione
anagrafica per trasferimento residenza all’estero (art. 17 DPR 223/89) |
10 |
8 |
Cancellazione
anagrafica per irreperibilità accertata al censimento (art. 1 DPR 223/89) |
180 |
9 |
Scissione
o riunioni familiari (dall’accertamento) |
30 |
10 |
Variazione
qualifica professionale o tiolo di studio (art. 17 DPR 223/89) |
3 |
11 |
Certificazione
varia in carta libera o bollo |
5 |
12 |
Rilascio
libretti di lavoro |
3 |
13 |
Rilascio/rinnovo
carta di identità |
5 |
14 |
Invio
degli atti relativi agli elenchi dei titolari di pensione deceduti, emigrati
e delle variazioni |
30 |
15 |
AIRE :
trascrizione per trasferimento presso residenza all’estero (art. 2 legge
470/88 e art. 16 DPR 223/89 |
30 |
16 |
Trasferimento
all’AIRE di altro Comune (come sopra) |
30 |
17 |
Cancellazione
a seguito trasferimento all’estero (art. 2 legge 479/88 e art. 16 DPR 223/89 |
30 |
18 |
Cancellazione
per trasferimento nell’AIRE di altro Comune |
30 |
19 |
Trascrizione
atti acquisto o perdita cittadinanza |
30 |
20 |
Trascrizione
atti ricevuti da altro Comune |
10 |
21 |
Trascrizione
atti ricevuti dalle autorità consolari |
30 |
22 |
Annotazioni
in margine o in calce dei registri dello Stato Civile |
5 |
23 |
Annotazioni
nei registri anagrafici |
5 |
24 |
Richiesta
scritta di informazioni e notizie |
15 |
25 |
Rilascio
di certificati e attestati dagli atti correnti |
5 |
26 |
Rilascio
di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio |
10 |
27 |
Rilascio
di certificati e attestati con assunzione di informazioni |
20 |
28 |
Risposta
ad esposti e ricorsi |
30 |
29 |
Autenticazione
di firme e documenti |
al momento |
30 |
Rilascio
di copia atti anno corrente e anno precedente |
5 |
31 |
Rilascio
di copia atti periodi precedenti il primo anno |
15 |
32 |
Autocertificazioni |
al momento |
33 |
Notifica
di atti (salvo urgenza) |
10 |
34 |
Rimborso
di somme comunque indebitamente pagate |
30 |
35 |
Autorizzazioni
per esumazioni straordinarie |
10 |
36 |
Autorizzazioni
per estumulazioni straordinarie |
10 |
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12 - POLIZIA LOCALE
Num. Or. |
D E S C R I Z I O N E |
TERMINE GIORNI |
1 |
Ordinanze
di viabilità a carattere temporaneo in occasione di traslochi, lavori in
corso, altro (salvo urgenza) |
10 |
2 |
Ordinanze
di viabilità a carattere permanente |
10 |
3 |
Apposizione
segnaletica verticale |
30 |
4 |
Controlli
ed accertamenti tributari (salvo urgenza) |
60 |
5 |
Controlli
ed accertamenti anagrafici (salvo urgenza |
5 |
6 |
Controlli
a seguito di reclami o segnalazioni |
20 |
7 |
Controlli
a seguito di reclami verbali |
30 |
8 |
Rilascio
permessi circolazione invalidi |
20 |
9 |
Rilascio
permessi circolazione isola pedonale |
20 |
10 |
Notifica
atti (salvo urgenza) |
15 |
11 |
Richiesta
dati sulla viabilità (salvo urgenza) |
10 |
12 |
Nulla
osta percorribilità strade |
30 |
13 |
Autorizzazioni
trasporti eccezionali |
30 |
14 |
Autorizzazioni
per macchine agricole eccezionali |
30 |
15 |
Sopralluoghi
e risposta conseguente (salvo urgenza |
30 |
16 |
Sopralluogo
per temuto pericolo e risposta conseguente |
al momento |
17 |
Ordinanze
ordinarie |
15 |
18 |
Ordinanze
d’urgenza |
al momento |
19 |
Accertamenti
per rilascio autorizzazioni varie anche di competenza di altri Uffici (salvo
urgenza) |
5 |
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|
ALLEGATO “B” - FAC SIMILE
DELL’ISTANZA DI ACCESSO FORMALE
(art. 04 D.P.R. 27 GIUGNO 1992 N°
352)
Al Sig.
SINDACO
DEL
COMUNE
di
OGGETTO : ...............................................
Il
sottoscritto
....................................................................................................,
nato a .............................................. il
..............................., residente in ..................... Via
..................................................., chiede, in qualità di
...........................................
.....................................................................................................................................
di prendere visione e/o estrarre copia, nei modi indicati da codesto Comune,
dei seguenti documenti :
1)
.................................................................................................................................
2)
.................................................................................................................................
3)
.................................................................................................................................
Al fine di comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di
accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 07 agosto 1990 n° 241,
dichiara .....................
.....................................................................................................................................
ed allega la seguente documentazione :
.....................................................................................................................................
Data
........................................................................
Firma