COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO
REGOLAMENTO SUI CONTRATTI
CAPO PRIMO
NORME GENERALI
ARTICOLO 1
OGGETTO E
SCOPO DEL REGOLAMENTO
1. Il
presente regolamento
è predisposto in osservanza del dettato legislativo di
cui all'art. 59 comma 1 della legge 8.6.1990, n. 142.
2. Con il presente
regolamento sono disciplinate le procedure da seguire per i contratti del
Comune, in applicazione dello Statuto approvato con deliberazione consiliare
n.36 del 12.6.1991 ed integrato con
deliberazione consiliare n. 3 del 18.2.1992.
3. Le norme del
presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa
persegua i fini determinati
dalla legge, con
criteri di economicità, di
efficacia e di pubblicità e con le procedure
previste per i singoli procedimenti.
ARTICOLO 2
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE
Per tutti gli adempimenti concernenti il
procedimento relativo alla stipulazione dei contratti, dovranno
essere osservate le procedure disciplinate dal presente
regolamento.
ARTICOLO 3
SISTEMI DI CONTRATTAZIONE
1. Tutti i contratti del Comune sono
aggiudicati nel rispetto delle procedure previste e
disciplinate dalle leggi dello Stato, della Regione,delle norme comunitarie
recepite e comunque vigenti
nell'ordinamento
giuridico italiano applicabili ai
casi concreti e di quelle statutarie appositamente adottate dall'Ente.
2. La scelta
del sistema di aggiudicazione è di competenza della Giunta Municipale.
3. Il ricorso
alla trattativa privata è sempre ammesso:
a) per forniture di importo complessivo
fino a lire 20.000.000
(venti milioni);
b) per l'appalto di lavori di importo
complessivo fino a lire 20.000.000 (venti milioni).
4. Per importi
superiori a quelli indicati nel precedente
comma 3 il ricorso alla trattativa privata è consentito solo nei casi previsti dal successivo articolo 4.
ARTICOLO 4
STIPULAZIONE DEI CONTRATTI A TRATTATIVA PRIVATA
1. Oltre ai
casi previsti dal comma 3 del precedente articolo 3, il ricorso alla trattativa
privata è consentito:
a) Quando gli
incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si
sperimentassero andrebbero deserte;
b) Per
l'acquisto di cose la cui
produzione è garantita da privativa industriale, o
per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di
pubbliche offerte;
c) Quando
trattasi di acquisto di macchine, strumento od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire
con i requisiti tecnici e il grado di
perfezione richiesti;
d) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi del Comune;
e) Quando
l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da
non consentire l'indugio degli
incanti o della licitazione;
f) In
genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali
non possa essere utilmente seguita
la procedura della licitazione privata.
ARTICOLO 5
CONCESSIONE DIRETTA
1. La scelta
del sistema della concessione diretta è consentita:
a) Per
forniture di importo complessivo fino a lire 5.000.000;
b) Per lavori
di importo complessivo fino a lire 10.000.000;
2. Oltre ai limiti di importo di cui
ai punti a e b del precedente comma
2, occorre il requisito dell'urgenza del
lavoro o della fornitura per
poter addivenire a tale forma di scelta
del contratto.
ARTICOLO 6
SCADENZA DEI CONTRATTI
1. Tutti i
responsabili dei servizi hanno l'obbligo della tenuta di un "registro
scadenzario dei contratti"
contenente tutte le notizie di cui
all'allegato A.
2. Al fine di consentire ogni utile
iniziativa, i responsabili dei
rispettivi servizi, almeno sessanta giorni prima della scadenza e, per i contratti tacitamente rinnovabili, sessanta giorni prima della scadenza del termine utile
per la eventuale disdetta, dovranno
inviare, al Segretario comunale, il
relativo fascicolo con la proposta motivata del provvedimento da assumere.
3. Il Segretario
comunale, entro i dieci giorni
successivi, invierà
alla Giunta comunale, la detta proposta munita del suo parere. La determinazione della
Giunta dovrà risultare da
apposito verbale.
ARTICOLO 7
CAUZIONI
1. La
costituzione della cauzione, a
garanzia dei contratti stipulati dal Comune, è
disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato,
approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827.
2. In tutti i casi in cui
è prevista la costituzione
di una cauzione a favore
dello Stato o altro Ente pubblico, questa
può essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) Da
reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54
del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la conta-
bilità generale dello Stato, approvato con R.D.
23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
b) Da
fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 6 del R.D. legge
12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
c) Da polizza
assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio
del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959,
n. 449 e successive modificazioni;
3.I contratti
di locazione relativi a immobili urbani
stipulati dal Comune in qualità di conduttore, non sono soggetti
a cauzione.
4. L'esonero del versamento della cauzione,
per gli altri contratti per i quali è dovuta,
indipendentemente dal sistema di contrattazione, seguito per
l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che
venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione, possa considerarsi adeguato, in
relazione ai tassi bancari in vigore.
5. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento
nella tesoreria comunale.
6. Per
le cauzioni costituite
mediante polizze fidejussorie nella tesoreria comunale
dovrà essere custodito il titolo originale.
CAPO SECONDO
STIPULAZIONE E
ROGAZIONE DEI CONTRATTI
ARTICOLO 8
STIPULAZIONE DEI CONTRATTI
1. La
stipulazione di tutti i contratti del Comune dovrà essere preceduta dalla deliberazione di cui all'art. 56 della legge 142/90, assunta dalla Giunta
municipale e contenente le
indicazioni di cui al comma 1 del detto articolo.
La stipula del
contratto compete al Sindaco, quale rappresentante legale ai sensi dello
Statuto comunale adottato dall'Ente.
ARTICOLO 9
ROGITAZIONE DEI CONTRATTI
1. Il
Segretario comunale è l'unico Ufficiale rogante del Comune.
CAPO TERZO
ADEMPIMENTI DELLA
GIUNTA COMUNALE ADEMPIMENTI DEI
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ARTICOLO 10
ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
1. Spetta alla
Giunta municipale:
a)Determinare il
numero e le denominazioni
delle imprese da invitare alla gara;
b) Escludere,
eventualmente, dall'invito, ogni concorrente:
1) Che sia in
stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione
italiana o la legislazione straniera, se
trattasi di cittadino
di altro Stato;
2) Nei
confronti del quale sia in corso una procedura di cui al precedente punto;
3) Che abbia riportato condanna, con sentenza passata
ingiudicata, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
4) Che
nell'esercizio della propria attività professionale abbia
commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'Ente appaltante;
5) Che non sia
in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o
la legislazione del
paese di residenza;
6) Che non sia
in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e
tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione
italiana;
7) Che abbia
reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e condizioni
rilevanti per concorrere all'appalto;
c) Aggiudicare definitivamente i contratti
provvedendo, occorrendo, alle eventuali operazioni correttive del
verbale di aggiudicazione.
ARTICOLO 11
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI
1.Spetta ai
responsabili degli Uffici e
dei servizi attuare tutte le procedure per l'aggiudicazione dei
contratti nel rispetto delle direttive degli organi elettivi di
governo del Comune.
2.Spettano,
inoltre, ai responsabili degli Uffici e dei servizi, tutti i
compiti di gestione relativi all'affidamento delle prestazioni contrattuali e alla
cura degli affari amministrativi.
ARTICOLO 12
ADEMPIMENTI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI
1.Spetta, in
particolare, ai responsabili degli Uffici e
dei servizi:
a) Curare i
rapporti con i tecnici incaricati della progettazione;
b) Approntare
gli avvisi d'asta, i bandi di gara
e le lettere di invito alle gare, l'individuazione dei quotidiani, atti tutti che
saranno sottoposti all'approvazione della Giunta comunale;
c) Compilare
la scheda segreta dell'amministrazione nei meccanismi concorsuali previsti
dalla legge;
d) Determinare
l'esatto importo della cauzione ed approvarne la costituzione;
e) Curare i
rapporti con l'appaltatore ed
il direttore dei lavori.
CAPO IV
CONTRATTI
RELATIVI AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE
ARTICOLO 13
NORME APPLICABILI
1.Per i
contratti relativi alle opere pubbliche di questo Comune trovano applicazione
nell'ordine:
a) Il capitolo speciale di appalto
(elaborato di progetto) che
non potrà contenere norme in
contrasto con il presente
regolamento;
b) Il presente
regolamento.
2. Per quanto
non previsto negli atti di cui al comma precedente troveranno applicazione, in
quanto applicabili:
a) Le norme
contenute nel Capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063 e
successive modificazioni ed
aggiunte;
b) Le norme
generali e speciali nazionali e regionali che regolano gli appalti di opere pubbliche,
nonché le direttive della
Comunità Economica Europea.
ARTICOLO 14
SPECIALI CONTENUTI DEI BANDI DI GARA
1. Per i bandi
di gara dovranno essere osservate le procedure di cui al D.P.C.M. 10 gennaio
1991, n. 55.
2. I bandi di gara dovranno, inoltre,
precisare:
a) Che in caso
di offerte uguali si procederà con sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D.
23.5.1924, n. 827;
b) Che la gara
non sarà dichiarata deserta qualora sia pervenuta
anche una sola
offerta valida;
c) Che
non sono ammesse, nel
primo esperimento, offerte in aumento;
d) Che sono ammesse
le imprese non iscritte all'ANC aventi
sede in uno Stato della CEE alle condizioni
previste dagli articoli 13 e 14
della legge 8.8.1977, n. 584;
e) Che
i concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 12,00 del
giorno precedente quello fissato per la gara;
ARTICOLO 15
AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA
1. L'affidamento di lavori in economia sarà disciplinato da apposito regolamento.
2. Fino all'approvazione del detto
regolamento, saranno osservate
le disposizioni regolamentari comunali previgenti, in quanto compatibili con le attuali
normative in materia.
CAPO QUINTO
APPALTO DEI SERVIZI A PRIVATI INCARICHI PROFESSIONALI
ARTICOLO 16
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A PRIVATI
1. Alla
gestione dei servizi pubblici, l'Ente provvederà con le forme previste dalla legge 142/90 e dallo Statuto comunale adottato.
2.Il ricorso alla concessione diretta a terzi
sarà limitato ai soli casi in cui sussistono ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale.
ARTICOLO 17
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
1. Tutti gli incarichi professionali
dovranno essere conferiti con
apposita convenzione con la quale dovranno essere disciplinati:
a) L'esatta descrizione
dell'incarico conferito con richiamo alle norme di legge e
regolamentari che disciplinano la materia;
b) I rapporti
dell'Ufficio con il professionista incaricato;
c) I tempi di
consegna e relative clausole penali
e risolutive in caso di ritardo;
d) La
proprietà del Comune degli elaborati originali, con facoltà di
modificarli;
e) Il
deferimento delle controversie ad un foro giudiziario.
CAPO SESTO
CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONE DI MATERIALI FUORI USO
ARTICOLO 18
PROCEDURA PER DICHIARARE FUORI USO IL MATERIALE
Per
l'alienazione di materiali fuori uso sarà seguita la seguente procedura:
a) Il
responsabile del servizio, con apposita relazione, proporrà di
dichiarare il materiale fuori uso, indicandone i motivi e ne proporrà il
prezzo di alienazione. Con la detta
relazione dovranno essere, tra l'altro, precisati:
- I motivi
della proposta;
-
Perché i materiali sono da considerare fuori uso;
- Come e
se i materiali debbono essere sostituiti e
la non convenienza di offrirli
in permuta;
- Il prezzo
che ritiene realizzabile.
b) L'economo
annoterà ed integrerà la detta relazione.
c)
ARTICOLO 19
PROCEDURA PER
1.
a) Dell'elenco
delle ditte da invitare alla gara, previa
affissione con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge in
materia, di apposito avviso di gara all'albo pretorio comunale;
b) Dello
schema di invito alla gara.
2.Della gara sarà redatto apposito verbale nell'intesa che l'aggiudicazione sarà definitiva solo con la sua
approvazione con deliberazione della Giunta municipale.
3.La consegna dei materiali potrà
avere luogo solo ad avvenuto
pagamento dell'intero prezzo.Della consegna dovrà essere redatto
apposito verbale a
firma del responsabile del
servizio e dell'economo
comunale.
ARTICOLO 20
DISTRUZIONE DEL MATERIALE FUORI USO
1. Alla distruzione del materiale non
utilizzabile e privo di qualsiasi valore sarà dato corso
con le procedure indicate dalla Giunta comunale.
2. Della distruzione, alle cui operazioni
dovranno presenziare il
responsabile del servizio e l'economo comunale, dovrà essere redatto apposito verbale da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale.
CAPO SETTIMO
DISPOSIZIONI
FINALI
ARTICOLO 21
LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI
Per quanto non
espressamente previsto dal presente
regolamento, saranno osservati, in quanto applicabili:
a) I regolamenti
comunali speciali;
b) Le leggi regionali;
c) Le leggi e i
regolamenti vigenti in materia.
ARTICOLO 22
APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento è
approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati all'Ente.
2. Il presente regolamento è
soggetto a duplice pubblicazione all'Albo pretorio:
a) Dopo
l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione
delle deliberazioni;
b) Per la
durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è
divenuta esecutiva. Esso, comunque ed in ogni momento, deve essere accessibile a
chiunque intenda consultarlo.
ARTICOLO 23
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entrerà in
vigore il primo giorno
successivo alla scadenza della seconda forma di
pubblicazione prevista dal comma 2 del precedente articolo 22.
INDICE
CAPO I
NORME
GENERALI
Art. 1 Oggetto
e scopo del regolamento
Art. 2
Disciplina delle procedure .
Art. 3 Sistemi
di contrattazione
Art. 4
Stipulazione dei contratti a trattativa privata
Art. 5
Concessione diretta
Art. 6
Scadenza dei contratti
Art. 7
Cauzioni
CAPO II
STIPULAZIONE E
ROGAZIONE DEI CONTRATTI
Art. 8
Stipulazione dei contratti
Art. 9
Rogitazione dei contratti
CAPO III
ADEMPIMENTI
DELLA GIUNTA COMUNALE
ADEMPIMENTI
DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 10
Adempimenti della Giunta Municipale
Art. 11
Responsabili degli Uffici e dei Servizi
Art. 12 Adempimenti
a cura dei responsabili degli Uffici e dei Servizi
CAPO IV
CONTRATTI
RELATIVI AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE
Art. 13 Norme
applicabili
Art. 14
Speciali contenuti dei bandi di gara
Art. 15
Affidamenti di lavori in economia
CAPO V
APPALTI DEI
SERVIZI A PRIVATI INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 16
Affidamento della gestione dei servizi pubblici a privati
Art. 17
Incarichi professionali esterni
CAPO VI
CONTRATTI
RELATIVI AD ALIENAZIONI
DI MATERIALI
FUORI USO
Art. 18
Procedura per dichiarare fuori uso il materiale
Art. 19
Procedura per la licitazione privata
Art. 20
Distruzione del materiale fuori uso
CAPO VII
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 21 Leggi
ed atti regolamentari
Art. 22
Approvazione e pubblicità del regolamento
Art. 23
Entrata in vigore