COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

 

REGOLAMENTO SUI CONTRATTI

 

 

 

CAPO PRIMO

NORME GENERALI

 

 

ARTICOLO 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

 

1.  Il  presente  regolamento è predisposto  in  osservanza  del dettato  legislativo  di  cui all'art. 59 comma  1  della  legge 8.6.1990, n. 142.

2. Con il presente regolamento sono disciplinate le procedure da seguire per i contratti del Comune, in applicazione dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n.36 del 12.6.1991  ed integrato con deliberazione consiliare n. 3 del 18.2.1992.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare  che l'attività amministrativa persegua i fini  determinati dalla  legge,  con  criteri di economicità, di  efficacia  e  di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

 

 

ARTICOLO 2

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE

 

Per  tutti gli adempimenti concernenti il procedimento  relativo alla  stipulazione dei contratti, dovranno essere  osservate  le procedure disciplinate dal presente regolamento.

 

 

ARTICOLO 3

SISTEMI DI CONTRATTAZIONE

 

1.  Tutti i contratti del Comune sono aggiudicati  nel  rispetto delle procedure previste e disciplinate dalle leggi dello Stato, della Regione,delle norme comunitarie recepite e comunque vigenti  nell'ordinamento  giuridico  italiano  applicabili  ai  casi concreti e di quelle statutarie appositamente adottate  dall'Ente.

 

2. La scelta del sistema di aggiudicazione è di competenza della Giunta Municipale.

3. Il ricorso alla trattativa privata è sempre ammesso:

 

a)  per forniture di importo complessivo fino a lire  20.000.000        (venti milioni);

 

b)  per l'appalto di lavori di importo complessivo fino  a  lire 20.000.000 (venti milioni).

 

4. Per importi superiori a quelli indicati nel precedente  comma 3 il ricorso alla trattativa privata è consentito solo nei  casi previsti dal successivo articolo 4.

 

 

ARTICOLO 4

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI A TRATTATIVA PRIVATA

 

1. Oltre ai casi previsti dal comma 3 del precedente articolo 3, il ricorso alla trattativa privata è consentito:

 

a) Quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano  fondate prove per ritenere che ove  si  sperimentassero andrebbero deserte;

 

b)  Per  l'acquisto  di cose la cui produzione  è  garantita  da privativa  industriale,  o  per la cui natura  non  è  possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

 

c) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumento od oggetti di  precisione  che una sola ditta può fornire con  i  requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

 

d)  Quando  si debbano prendere in affitto  locali  destinati  a servizi del Comune;

 

e) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e  forniture sia  tale  da  non consentire l'indugio degli  incanti  o  della licitazione;

 

f)  In  genere in ogni altro caso in cui ricorrono  speciali  ed eccezionali circostanze per le quali non possa essere  utilmente seguita la procedura della licitazione privata.

 

 

ARTICOLO 5

CONCESSIONE DIRETTA

 

1. La scelta del sistema della concessione diretta è consentita:

 

a) Per forniture di importo complessivo fino a lire 5.000.000;

 

b) Per lavori di importo complessivo fino a lire 10.000.000;

 

2.   Oltre ai limiti di importo di cui ai punti a e b del precedente  comma 2, occorre il requisito dell'urgenza del  lavoro  o della fornitura per poter addivenire a tale forma di scelta  del contratto.

 

 

 

ARTICOLO 6

SCADENZA DEI CONTRATTI

 

1. Tutti i responsabili dei servizi hanno l'obbligo della tenuta di un "registro scadenzario  dei contratti" contenente tutte  le notizie di cui all'allegato A.

 

2.   Al fine di consentire ogni utile iniziativa, i responsabili dei  rispettivi  servizi,  almeno sessanta  giorni  prima  della scadenza  e, per i contratti tacitamente  rinnovabili,  sessanta giorni  prima della scadenza del termine utile per la  eventuale disdetta, dovranno inviare, al Segretario comunale, il  relativo fascicolo con la proposta motivata del provvedimento da  assumere.

 

3.     Il Segretario comunale, entro i dieci giorni  successivi, invierà  alla Giunta comunale, la detta proposta munita del  suo parere. La determinazione della Giunta dovrà risultare da  apposito verbale.

 

 

ARTICOLO 7

CAUZIONI

 

1.  La  costituzione della cauzione, a  garanzia  dei  contratti stipulati dal Comune, è disciplinata dalle norme del regolamento di  contabilità dello Stato, approvato con R.D.  23.05.1924,  n. 827.

 

2.    In tutti i casi in cui è prevista la costituzione  di  una cauzione a favore dello Stato o altro Ente pubblico, questa  può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a)  Da  reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo  54  del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la conta-

bilità  generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924,  n. 827  e successive modificazioni;

 

b) Da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito  di cui all'articolo 6 del R.D. legge 12.03.1936, n. 375  e  successive modifiche ed integrazioni;

     

c) Da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni  debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni,  ai sensi  del T.U. delle leggi sull'esercizio  delle  assicurazioni private approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 13

febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni;

 

3.I contratti di locazione relativi a immobili urbani  stipulati dal Comune in qualità di conduttore, non sono soggetti a cauzione.

 

4.  L'esonero del versamento della cauzione, per gli altri  contratti  per i quali è dovuta, indipendentemente dal  sistema  di contrattazione,  seguito  per  l'affidamento  della  prestazione contrattuale,  potrà  essere  concesso a  condizione  che  venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o  dell'appalto tale  che il miglioramento del prezzo di  aggiudicazione,  possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.

 

5.  Tutti  i depositi cauzionali in  numerario  dovranno  essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.

 

6.  Per  le cauzioni costituite  mediante  polizze  fidejussorie nella tesoreria comunale dovrà essere custodito il titolo originale.

 

 

 

CAPO SECONDO

STIPULAZIONE E ROGAZIONE DEI CONTRATTI

 

ARTICOLO 8

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

 

1. La stipulazione di tutti i contratti del Comune dovrà  essere preceduta  dalla  deliberazione di cui all'art. 56  della  legge 142/90, assunta dalla Giunta municipale e contenente le  indicazioni di cui al comma 1 del detto articolo.

La stipula del contratto compete al Sindaco, quale rappresentante legale ai sensi dello Statuto comunale adottato dall'Ente.

 

 

ARTICOLO 9

ROGITAZIONE DEI CONTRATTI

 

1. Il Segretario comunale è l'unico Ufficiale rogante del  Comune.

2. In caso di impedimento o di assenza del Segretario titolare i contratti  potranno  essere rogitati da  chi  legittimamente  lo sostituisce anche in questa particolare funzione.

 

 

 

    

CAPO TERZO

ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA COMUNALE  ADEMPIMENTI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

 

    

ARTICOLO 10

ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

       

1. Spetta alla Giunta municipale:

 

a)Determinare  il  numero e le denominazioni  delle  imprese  da invitare alla gara;

 

b) Escludere, eventualmente, dall'invito, ogni concorrente:

 

1) Che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione  di attività, di concordato preventivo e di  qualsiasi  altra situazione  equivalente, secondo la legislazione italiana  o  la legislazione    straniera,  se  trattasi di cittadino  di  altro Stato;

 

2) Nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui  al precedente punto;

 

3)   Che   abbia  riportato  condanna,  con   sentenza   passata             ingiudicata,  per  un reato che incida  gravemente   sulla   sua  moralità professionale;

 

4) Che nell'esercizio della propria attività professionale abbia

commesso  un errore grave,  accertato,  con qualsiasi  mezzo  di prova, dall'Ente appaltante;

 

5) Che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni  ed i conseguenti adempimenti in materia  di  contributi sociali  secondo la legislazione  italiana  o  la   legislazione del paese di residenza;

 

6) Che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i  conseguenti  adempimenti, secondo la legislazione italiana;

 

7) Che abbia reso false dichiarazioni in merito ai  requisiti  e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;

 

c)  Aggiudicare definitivamente i contratti provvedendo,  occorrendo,  alle  eventuali operazioni correttive  del  verbale   di  aggiudicazione.

 

 

ARTICOLO 11

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI

 

1.Spetta  ai  responsabili degli Uffici e  dei  servizi  attuare tutte  le procedure per l'aggiudicazione dei contratti  nel  rispetto  delle  direttive degli organi elettivi  di  governo  del Comune.

 

2.Spettano, inoltre, ai responsabili degli Uffici e dei servizi, tutti  i  compiti  di gestione  relativi  all'affidamento  delle prestazioni contrattuali e alla cura degli affari  amministrativi.

 

 

ARTICOLO 12

ADEMPIMENTI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

1.Spetta,  in  particolare, ai responsabili degli Uffici  e  dei servizi:

 

a) Curare i rapporti con i tecnici incaricati della progettazione;

 

b) Approntare gli avvisi d'asta, i bandi di gara  e  le  lettere di  invito  alle gare, l'individuazione dei   quotidiani,   atti  tutti  che  saranno  sottoposti  all'approvazione  della  Giunta comunale;

 

c) Compilare la scheda segreta dell'amministrazione nei meccanismi concorsuali previsti dalla legge;

d) Determinare l'esatto importo della cauzione ed approvarne  la costituzione;

 

e)  Curare  i  rapporti con l'appaltatore ed  il  direttore  dei lavori.

 

 

 

CAPO IV

CONTRATTI RELATIVI AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE

 

 

 

ARTICOLO 13

NORME APPLICABILI

 

1.Per i contratti relativi alle opere pubbliche di questo Comune trovano applicazione nell'ordine:

a)  Il capitolo speciale di appalto (elaborato di progetto)  che non  potrà contenere norme in contrasto con il presente  regolamento;

 

b) Il presente regolamento.

 

2. Per quanto non previsto negli atti di cui al comma precedente troveranno applicazione, in quanto applicabili:

 

a) Le norme contenute nel Capitolato generale d'appalto approvato  con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063 e successive modificazioni  ed aggiunte;

 

b) Le norme generali e speciali nazionali e regionali che  regolano  gli appalti di opere pubbliche, nonché le direttive  della Comunità Economica Europea.

 

 

ARTICOLO 14

SPECIALI CONTENUTI DEI BANDI DI GARA

 

1. Per i bandi di gara dovranno essere osservate le procedure di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

 

2.   I bandi di gara dovranno, inoltre, precisare:

 

a) Che in caso di offerte uguali   si  procederà  con  sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827;

 

b) Che la gara non sarà dichiarata deserta qualora sia pervenuta

anche una sola offerta valida;

 

c)  Che  non  sono ammesse, nel primo  esperimento,  offerte  in aumento;

 

d) Che sono ammesse le imprese non iscritte all'ANC aventi  sede  in  uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli  articoli 13 e 14 della legge 8.8.1977, n. 584;

 

e)  Che  i  concorrenti hanno  facoltà  di   svincolarsi   dalla  propria offerta fino alle ore 12,00 del giorno precedente quello fissato per la gara;

 

 

ARTICOLO 15

AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA

 

1.  L'affidamento  di lavori in economia  sarà  disciplinato  da apposito regolamento.

 

2.   Fino all'approvazione del detto regolamento, saranno osservate  le  disposizioni  regolamentari  comunali  previgenti,  in quanto compatibili con le attuali normative in materia.

 

 

 

 

CAPO QUINTO

APPALTO DEI SERVIZI A PRIVATI INCARICHI PROFESSIONALI

 

 

 

ARTICOLO 16

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A PRIVATI

 

1. Alla gestione dei servizi pubblici, l'Ente provvederà con  le forme  previste  dalla  legge 142/90 e  dallo  Statuto  comunale adottato.

 

2.Il  ricorso alla concessione diretta a terzi sarà limitato  ai soli  casi in cui sussistono ragioni tecniche, economiche  e  di opportunità sociale.

 

 

ARTICOLO 17

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

 

1.  Tutti gli incarichi professionali dovranno essere  conferiti con apposita convenzione con la quale dovranno essere  disciplinati:

 

a) L'esatta descrizione dell'incarico  conferito  con   richiamo alle norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia;

 

b) I rapporti dell'Ufficio con il professionista incaricato;

 

c) I tempi di consegna e relative clausole penali  e  risolutive  in caso di ritardo;

 

d) La proprietà del Comune degli elaborati originali, con facoltà di modificarli;

 

e) Il deferimento delle controversie ad un foro giudiziario.

 

 

 

CAPO SESTO

CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONE DI MATERIALI FUORI USO

 

 

 

ARTICOLO 18

PROCEDURA PER DICHIARARE FUORI USO IL MATERIALE

 

 

Per l'alienazione di materiali fuori uso sarà seguita la seguente procedura:

 

a) Il responsabile del servizio, con apposita relazione, proporrà di dichiarare il materiale fuori uso, indicandone i motivi  e ne  proporrà  il  prezzo di alienazione. Con la detta  relazione dovranno essere, tra l'altro, precisati:

 

- I motivi della proposta;

- Perché i materiali sono da considerare fuori uso;

-  Come  e  se i materiali debbono essere sostituiti  e  la  non convenienza di offrirli in permuta;

- Il prezzo che ritiene realizzabile.

 

b) L'economo annoterà ed integrerà la detta relazione.

 

c) La Giunta comunale,  con  apposita  deliberazione, dichiarerà il  materiale  fuori uso disponendone la  vendita   a  mezzo  di licitazione privata oppure la distruzione indicandone le  procedure.

 

 

ARTICOLO 19

PROCEDURA PER LA LICITAZIONE PRIVATA

 

1.  La Giunta comunale, con deliberazione di cui  al  precedente articolo 18, lettera c), darà corso, inoltre, all'approvazione:

 

a) Dell'elenco delle ditte da invitare alla gara, previa  affissione con le modalità e nei termini di cui  alle  vigenti disposizioni di legge in materia, di apposito avviso di gara all'albo  pretorio comunale;

 

b) Dello schema di invito alla gara.

 

2.Della  gara  sarà  redatto apposito  verbale  nell'intesa  che l'aggiudicazione  sarà definitiva solo con la  sua  approvazione con deliberazione della Giunta municipale.

3.La  consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad  avvenuto pagamento dell'intero prezzo.Della consegna dovrà essere redatto apposito  verbale  a  firma  del  responsabile  del  servizio  e dell'economo comunale.

 

 

ARTICOLO 20

DISTRUZIONE DEL MATERIALE FUORI USO

 

1.  Alla distruzione del materiale non utilizzabile e  privo  di qualsiasi valore sarà dato corso con le procedure indicate dalla Giunta comunale.

 

2.  Della distruzione, alle cui operazioni dovranno  presenziare il responsabile del servizio e l'economo comunale, dovrà  essere redatto  apposito verbale da sottoporre  all'approvazione  della Giunta comunale.

 

 

CAPO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

 

ARTICOLO 21

LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente  regolamento, saranno osservati, in quanto applicabili:

     a) I regolamenti comunali speciali;

     b) Le leggi regionali;

     c) Le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

 

 

ARTICOLO 22

APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

 

1.  Il presente regolamento è approvato con il  voto  favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'Ente.

 

2.  Il presente regolamento è soggetto a  duplice  pubblicazione all'Albo pretorio:

 

a) Dopo l'adozione della delibera, in conformità alle   disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni;

 

b) Per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Esso, comunque ed in ogni  momento, deve essere accessibile a chiunque intenda consultarlo.

 

 

ARTICOLO 23

ENTRATA IN VIGORE

 

Il  presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno  successivo  alla  scadenza  della seconda  forma  di  pubblicazione prevista dal comma 2 del precedente articolo 22.       

 

 

 

 

 


INDICE

 

CAPO I

NORME GENERALI                                        

 

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 Disciplina delle procedure .

Art. 3 Sistemi di contrattazione

Art. 4 Stipulazione dei contratti a trattativa privata

Art. 5 Concessione diretta

Art. 6 Scadenza dei contratti

Art. 7 Cauzioni

 

 

CAPO II

STIPULAZIONE E ROGAZIONE DEI CONTRATTI               

 

Art. 8 Stipulazione dei contratti

Art. 9 Rogitazione dei contratti

 

 

 

 

CAPO III

ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

ADEMPIMENTI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

 

Art. 10 Adempimenti della Giunta Municipale

Art. 11 Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Art. 12 Adempimenti a cura dei responsabili degli Uffici e dei Servizi

 

                                                          

CAPO IV

CONTRATTI RELATIVI AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE

 

Art. 13 Norme applicabili

Art. 14 Speciali contenuti dei bandi di gara

Art. 15 Affidamenti di lavori in economia

 

 

CAPO V

APPALTI DEI SERVIZI A PRIVATI INCARICHI PROFESSIONALI

 

Art. 16 Affidamento della gestione dei servizi   pubblici a privati

Art. 17 Incarichi professionali esterni

 

                                                           

CAPO VI

CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONI

DI MATERIALI FUORI USO

 

Art. 18 Procedura per dichiarare fuori uso il materiale

Art. 19 Procedura per la licitazione privata

Art. 20 Distruzione del materiale fuori uso

 

 

                                                        

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI                  

 

Art. 21 Leggi ed atti regolamentari

Art. 22 Approvazione e pubblicità del regolamento

Art. 23 Entrata in vigore