COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO

Provincia di Catanzaro

 

Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. 5     del      30/01/2007

 

  

 

REGOLAMENTO

DEI SERVIZI FUNERARI, CIMITERIALI

E DI POLIZIA MORTUARIA

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

 

N. 5   in data   30/01/2007

 

 

 

INDICE

 

TITOLO  I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art.  1  - Oggetto del regolamento

Art.  2  - Competenze

Art.  3  - Responsabilità

Art.  4  - Atti a disposizione del pubblico

 

CAPO II

Accertamento dei decessi e denuncia della causa di morte

 

Art.  5  - Rinvio

Art.  6  - Causa di morte

Art.  7  - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

 

CAPO III

Osservazione dei cadaveri

 

Art.  8  - Periodo di osservazione dei cadaveri

Art.  9  - Riscontri diagnostici, rilascio di cadaveri a scopo di studio, prelievo di parti di cadavere a

               scopo di trapianto  terapeutico

Art. 10 - Autopsie. Trattamenti conservativi

 

CAPO IV

Feretri

 

Art. 11 - Obbligo del feretro individuale

Art. 12 - Caratteristiche dei feretri

Art. 13 - Chiusura feretri

Art. 14 - Piastrina di riconoscimento

 

CAPO V

Servizi e trasporti funebri

 

Art. 15 - Attività funebre

Art. 16 - Servizi e trattamenti funebri

Art. 17  - Autofunebri

Art. 18 -  Correttezza professionale e commerciale dell’impresa funebre

Art. 19  - Trasporti funebri

Art. 20  - Modalità di esecuzione dei trasporti

Art. 21  - Disciplina del trasporto funebre

Art. 22  - Autorizzazione al trasporto

Art. 23  - Trasporti all’estero o dall’estero

Art. 24  - Trasporti di deceduti per malattie  infettive-diffusive o portatori di radioattività

Art. 25  - Trasporti funebri eseguiti dal Comune

 

 

TITOLO II

 CIMITERI

 

CAPO I

Disposizioni generali sul servizio del cimitero

 

Art. 26  - Disposizioni generali
Art. 27  - Ammissione al cimitero
Art. 28  - Reparti speciali nei cimiteri
 
CAPO II

Polizia dei cimiteri

 

Art. 29  - Orario

Art. 30  - Disciplina dell’ingresso

Art. 31  - Divieti speciali

Art. 32  - Riti funebri

Art. 33  - Rimozione di fiori e piante ornamentali collocati sulle sepolture

Art. 34  - Rimozione di materiali ornamentali

 

CAPO III

Personale addetto al Cimitero

 

Art. 35  - Competenze

Art. 36  - Obblighi del personale addetto al cimitero

Art. 37  - Doveri generali del personale addetto al  cimitero

 

 

CAPO IV

Tumulazioni

 

Art. 38 - Definizioni

Art. 39 - Concessione di loculi o cellette cinerarie  all’atto del decesso

Art. 40 - Concessione di cellette ossario

Art. 41 - Concessione di loculi o cellette ossario o cinerarie da destinare a salme, resti ossei o ceneri

               provenienti da cimiteri di altri Comuni

Art. 42 - Concessione loculi o cellette cinerarie a persone in vita

Art. 43 - Concessione a persone in vita di loculi resosi liberi a seguito di estumulazione

Art. 44 -  Modalità di concessione

Art. 45 - Tumulazione a completa capienza del sepolcro

Art. 46 - Collocazione di epigrafi ed arredi funebri sui locali e cellette

Art. 47 - Manutenzione

Art. 48 - Retrocessione di loculi. Rimborsi

Art. 49 - Retrocessione di loculi aventi concessione sessantennale od oltre

 

 

CAPO V

Esumazioni ed estumulazioni

 

Art. 50 - Esumazioni ordinarie

Art. 51 - Avvisi di scadenza

Art. 52 - Esumazioni straordinarie

Art. 53 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Art. 54 - Estumulazioni d’ufficio

Art. 55 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

Art. 56 - Oggetti da recuperare

Art. 57 - Disponibilità dei materiali

 

CAPO VI

COSTUZIONE DEI CIMITERI  - PIANI CIMITERIALI

 

Art. 58 - Rinvio

 

TITOLO III

CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

 

CAPO I

SEPOLTURE IN TOMBA DI FAMIGLIA

 

Art. 59  - Sepolture private nei cimiteri

Art. 60  - Regime della concessione

Art. 61  - Diritto di uso della sepoltura in tomba di famiglia

Art. 62  - Costruzione dell’opera - termini

Art. 63  - Subentro nella titolarità della concessione

Art. 64  - Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 65  - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Art. 66  - Decadenza dalla concessione

Art. 67  - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 68  - Estinzione

 

 

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – DISPOSIZIONI FINALI

 

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

 

Art. 69 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l’esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Art. 70 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private

Art. 71 - Responsabilità

Art. 72 - Recinzione delle aree – materiali di scavo

 

 

 

CAPO II

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 73  - Sanzioni

Art. 74  - Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 75 -  Entrata in vigore

Art. 76 -  Rinvio dinamico

 

 

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.  1  Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative ai servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria. Tali norme dirette alla generalità dei cittadini, delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni, sono intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale, intendendosi per tali quelli sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia dei cimiteri, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di manufatti e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

 

  1. Per tutto quanto non stabilito espressamente, si osservano le norme contenute nel:

a)      Codice Civile

b)      Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P..R. 10.9.1990, n. 285;

c)      Ordinamento dello Stato Civile, D.P.R. 3.11.2000, n. 396;

d)      Leggi Sanitarie;

e)      Ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.

 

Art. 2  Competenze

 

  1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo e quale rappresentante della comunità locale, ai sensi dell’art. 50 – 5°comma – del Testo unico delle leggi sulle autonomie locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

 

  1. I servizi inerenti il presente regolamento vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

 

Art.  3 Responsabilità

 

1.      Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

 

  1. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, senza pregiudizio per l’azione penale qualora il fatto costituisca reato.

 

Art.  4 Atti a disposizione del pubblico

 

  1. Presso l’ufficio dello Stato Civile sono tenuti, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione del pubblico:

a)      il registro delle operazioni cimiteriali previsto dall’art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;

b)      copia del presente regolamento;

c)      ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

  1. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico, nei cimiteri, gli orari di apertura e chiusura e ogni altro avviso che il Sindaco ritenga di voler rendere noto.

 

CAPO II

ACCERTAMENTO DEI DECESSI E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

 

Art.  5 Rinvio

 

1.      1.Si osservano le disposizioni del capo I del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e del D.P.R. 396 del 3.11.2000.

 

2.   In particolare si osservano:

a)      per la dichiarazione di morte l’art. 72 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396;

b)      per la denuncia della causa di morte gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;

c)      per gli accertamenti necroscopici e l’autorizzazione al seppellimento l’art. 74 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 e l’art. 4 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;

d)      per il referto o rapporto all’Autorità Giudiziaria gli artt. 76  e 77 del D.P.R. 396/2000 e l’art. 3 del D.P.R. 10.9.1990, 285;

e)      per il rinvenimento di parti di cadavere, ossa e resti mortali l’art. 5 del D.P.R. 285/1990;

f)        per i nati morti, feti e prodotti abortivi l’art. 7, D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

 

Art.  6   Causa di morte

 

La voce relativa alla causa di morte deve corrispondere a una di quelle previste nell’elenco nosologico adottato dall’Istituto Centrale di Statistica.

 

Art.  7  Facoltà di disporre della salma e dei funerali

 

1.      Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto ed in qualunque forma l’abbia espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

 

  1. In difetto, i familiari possono disporre in base all’ordine seguente: coniuge, figli, genitori, ulteriori parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi diritto.

 

  1. L’ordine su esposto deve essere rispettato anche per l’esumazione, l’estumulazione, il trasferimento della salma, dei resti ovvero delle ceneri.

 

 

 

 

 

CAPO III

 OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

 

Art.  8  Periodo di osservazione dei cadaveri.

 

Si osservano le disposizioni del capo II del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

 

 

Art. 9 Riscontri diagnostici, rilascio di cadaveri a scopo di studio, prelievo di parti di cadave-

             re a scopo di trapianto terapeutico.

 

Si osservano le disposizioni del capo V, VI e VII del D.P.R. 10.9.1990, n.  285.

 

Art.  10  Autopsie. Trattamenti conservativi.

 

  1. Si osservano le norme del capo VIII del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

 

  1. Le autopsie possono essere eseguite anche su richiesta dei familiari del defunto, con spese a loro carico, previo parere favorevole dell’Autorità Sanitaria competente e previo nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria.

 

CAPO IV

FERETRI

 

Art.  11  Obbligo del feretro individuale.

 

1.   Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in apposito feretro.

 

2.   In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; tuttavia madre e neonato, morti nell’atto del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

 

3.  Nessuna salma può essere collocata nel feretro se non rivestita con abiti o avvolta in     lenzuola.

 

Art. 12 Caratteristiche dei feretri

 

1.  I feretri per le inumazioni devono avere le caratteristiche previste dall’art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

 

2.  I feretri per le tumulazioni devono avere le caratteristiche previste dall’art. 77 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

 

3.  I feretri per il trasporto da Comune a Comune o da e per l’estero devono avere le   caratteristiche di cui all’art. 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13  Chiusura feretri 

 

1.      Ogni feretro contenente salma di persona deceduta nel Comune viene chiuso a cura dell’impresa incaricata di svolgere l’attività funebre, che si assume la responsabilità della regolarità del feretro e della identificazione della salma.

 

2.      Il rappresentante dell’impresa redige il verbale di chiusura in duplice copia, il cui originale è consegnato al responsabile del servizio di custodia del cimitero insieme all’autorizzazione alla sepoltura.

 

3.      Nell’ipotesi di trasporto della salma al cimitero di altro Comune, è redatto un secondo originale da allegare alla documentazione per il trasporto; tale verbale è sottoscritto dal rappresentante dell’impresa e dal trasportatore.

 

4.      Per i casi di decesso in cui si ravvisi l’esistenza di specifici rischi sanitari, il verbale è redatto a cura di personale di vigilanza incaricato dalla Asl del territorio di competenza che lo sottoscrive unitamente al responsabile dell’impresa funebre e all’incaricato del trasporto.

 

Art. 14  Piastrina di riconoscimento

 

1.      Sul coperchio superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante in modo indelebile l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

 

2.      Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina porta le indicazioni possibili tra le suddette ed eventualmente altri dati accertati.

 

 

CAPO V

 SERVIZI E TRASPORTI FUNEBRI

 

Art. 15 Attività funebre

 

1.      Per “attività funebre” s’intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

a)      disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d’affari di cui all’art. 115 del R.D. 18.6.1931, n. 773;

b)      fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;

c)      trasporto di cadavere, previe le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria, e, se richieste, attività di onoranza.

 

2.      Il Comune rinuncia all’assunzione con diritto di privativa del servizio di trasporto funebre e pertanto l’intera attività di cui al comma 1 del presente articolo è liberalizzata e in regime di libera concorrenza, fatta eccezione per quanto previsto all’art. 28.

 

3.      L’attività funebre è svolta da imprese che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo le leggi vigenti.

 

4.      Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell’attività funebre.

 

5.      L’impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

 

6.      Il Comune provvede a garantire l’attività funebre di carattere istituzionale, oltre a quella prevista dall’articolo 28, secondo le forme di gestione previste dalla legge.

 

Art. 16  Servizi e trattamenti funebri

 

1.      I servizi funebri che si svolgono in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro, salvaguardando la possibilità di espressione del cordoglio; essi oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, lettera a), dell’articolo 17, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.

 

  1. L’esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:

a)      assistenza alla composizione della salma;

b)      fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;

c)      prelievo da parte di operatori qualificati;

d)      trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;

e)      noleggio celle di refrigerazione e accessori di base (catafalco, tavolino portafirme, ecc.) ove necessario.

 

  1. Nello svolgimento dell’attività funebre l’impresa assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

 

4.      Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l’impresa che svolge attività funebre può effettuare, a richiesta, le seguenti attività accessorie di onoranza:

a)      arredo camera mortuaria ove non vietato;

b)      vestizione e toilette funebre;

c)      fornitura composizioni floreali;

d)      comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati:

e)      altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

 

5.      L’impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

 

6.      L’impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

 

7.      Il Comune e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia possono stipulare accordi sulla tipologia dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità di formazione del prezzo.

 

8.      Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.

 

Art.  17 Autofunebri

 

Si osservano le disposizioni degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

 

Art.  18 Correttezza professionale e commerciale dell’impresa funebre

 

1.      L’esercizio dell’attività funebre è conforme ai seguenti principi:

a)      l’avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell’impresa;

b)      l’avente titolo ha diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale fino al seppellimento della salma;

c)      rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano;

d)      rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dato o notizie confidenziali;

e)      correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;

f)        buona fede nell’esecuzione dei propri doveri;

g)      osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;

h)      comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;

i)        costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

 

2.  L’impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l’espletamento dell’attività, salvo che  il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

 

Art. 19 Trasporti funebri

 

Si osservano le disposizioni del capo IV del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

 

Art. 20  Modalità di esecuzione dei trasporti

 

1.      Nel Comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l’impiego di autofunebre e comprendono il prelievo  e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell’impresa, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

 

2.      Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto coadiuvati dal personale di cui al comma 1.

 

3.      I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dall’abitazione del defunto, possono prevedere un  tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

 

4.      In assenza di determinazione da parte di chi dispone il funerale, si procede comunque al trasporto diretto della salma alla sepoltura.

 

5.      E’ inoltre consentito lo svolgimento di cortei a passo d’uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria; qualora per il concorso alle esequie si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l’impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.

 

  1. Fatti salvi casi eccezionali, il corpo di Polizia Municipale assicura l’assistenza e la disciplina del traffico durante lo svolgimento dei cortei funebri.

 

  1. Nel caso di salme provenienti da altri comuni, ovvero da ospedali, istituti, ecc. il Sindaco può autorizzare l’inizio del funerale dalla porta dell’abitazione del defunto, o dalla chiesa, o dal luogo di speciali onoranze.

 

  1. I trasferimenti di cui al comma 5 anteriori al funerale sono eseguiti senza corteo.

 

9.      Il trasporto in autofunebre prosegue fino al luogo della sepoltura, se l’ampiezza dei viali interni al cimitero lo consente, in caso contrario fin dove il mezzo può giungere.

 

  1. Le attività di sepoltura sono effettuate dal personale addetto al cimitero.

 

  1. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale si effettuano per la parte compresa  nel comune di San Mango d’Aquino, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.

 

Art. 21 Disciplina del trasporto funebre

 

1.      Il Sindaco disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:

a)      orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;

b)      orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;

c)      giorni di sospensione dell’attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l’esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;

d)      definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;

e)      impiego di mezzi speciali;

f)        viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;

g)      termini ordinari per la veglia funebre di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;

h)      modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l’ambito urbano extra cimiteriale.

 

2.      Il Sindaco, a fronte di esigenze straordinarie, può disporre deroghe alle modalità ed ai normali orari di effettuazione dei servizi funebri.

 

3.      E’ facoltà del Sindaco, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre, con provvedimento motivato, l’esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

 

4.      L’orario di ogni singolo funerale è fissato dall’ufficiale di stato civile delegato, osservate le       prescrizioni regolamentari e dopo che siano stati pagati i diritti sul trasporto funebre  e le tariffe per i servizi cimiteriali stabiliti dai competenti organi.

 

Art.  22   Autorizzazione al trasporto

 

1.      Il trasporto di salme o di resti mortali, di ossa umane, ovvero di ceneri è subordinato all’autorizzazione del Sindaco in conformità al capo IV del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

 

2.      Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili.

 

  1. Le salme, i resti e le ceneri da trasportarsi in altro Comune sono affidate all’incaricato del servizio di trasporto che deve essere munito dei seguenti documenti:

        autorizzazione al trasporto;

        autorizzazione al seppellimento ovvero alla cremazione;

        verbale di chiusura del feretro.

 

  1. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma e qualora non vengano richieste particolari onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente ai cimiteri comunali ove saranno accolte, previa consegna ai custodi dei cimiteri dei sopraelencati documenti e accertamento della regolarità delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo le prescrizioni indicate nel presente regolamento.

 

  1. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati, con unico decreto, dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

 

Art.  23   Trasporti all’estero o dall’estero

 

I trasporti di salme, di resti mortali ovvero di ceneri fuori dello Stato, come anche la loro introduzione nello Stato, sono regolati dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del  D.P.R.  10.9.1990,      n. 285 e dalle norme della convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379.

 

Art.  24   Trasporti di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.

 

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il direttore del servizio di igiene pubblica dell’Asl prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Per le salme portatrici di radioattività, il Direttore dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

 

Art. 25  Trasporti funebri eseguiti dal Comune

 

  1. Sono a carico del Comune i seguenti servizi:

a)      il trasporto del cadavere di persone decedute nel territorio comunale per le quali non sia giunta alcuna richiesta di funerali al servizio cimiteriale presso l’ufficio di Stato Civile, nei termini previsti di permanenza nelle camere mortuarie o ardenti;

b)      il trasporto del cadavere di persone appartenenti a famiglie indigenti che, in relazione ad apposita attestazione rilasciata dal servizio di assistenza sociale, non risultino in grado di sostenere le spese del funerale;

c)      il prelievo e il trasporto alla camera mortuaria o ad altro luogo secondo l’ordine impartito dalle competenti autorità, del cadavere di persone decedute a seguito di accidente (suicidio, incidente stradale, omicidio, ecc).

 

2.      Il servizio comunale di cui al comma 1, lettere a) e b), è riservato a coloro che sono destinati alla inumazione e comprende il trasporto e la fornitura di feretro di tipo comune.

 

 

 

 

 

TITOLO II

CIMITERI

 

CAPO I

 DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

 

 

Art. 26  Disposizioni generali

 

1.      E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero.

 

2.      L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

 

3.      Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 113 e 114 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.

 

4.      Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

 

Art. 27  Ammissione al cimitero

 

1.      Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di coloro che sono indicati nei capi IV,  V e VII del presente titolo e del capo I del titolo III del presente regolamento.

 

2.      Nessuna salma, resti o ceneri,  può  essere ricevuta nel cimitero per il seppellimento se non accompagnata dall’autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile.

 

Art.  28   Reparti speciali nei cimiteri

 

All’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, ammesso dallo Stato.

 

 

CAPO II

POLIZIA DEI CIMITERI

 

Art.   29   Orario

 

1.      Il cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all’ingresso.

 

2.      Il personale addetto ai cimiteri, prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l’assenza di visitatori.

 

Art.  30  Disciplina dell’ingresso

 

Nei cimiteri è vietato l’ingresso:

a)      a persone che tengono contegno non confacente al carattere del luogo;

b)      a coloro che intendono svolgere all’interno dei cimiteri attività di questua;

c)      ai minori di anni 12 se non accompagnati da adulti.

d)      a  coloro che sono accompagnati da cani.

 

Art. 31  Divieti speciali

 

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente ed incompatibile con il luogo sacro ed in particolare:

a)  fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce,  correre;

b)   entrare con motocicli,  vetture  o altri veicoli non autorizzati;

c)   introdurre oggetti irriverenti o comunque in contrasto con il carattere del luogo;

d)  asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse, fiori, piantine, ornamenti  ed altri oggetti altrui;

e)   gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi contenitori;

f)   portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;

g)  arrecare guasti o sfregi ai muri, alle cancellate, alle lapidi, ai monumenti o ad ogni altra cosa esistente nei cimiteri;

h)   calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti;

i)    collocare ghiaia o altri materiali sulle superfici erbose o sui passaggi;

j)  disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti,  volantini di qualsiasi genere;

k)  prendere fotografie senza autorizzazione del custode e, se si tratta di tombe altrui, senza il consenso del titolare;

l)   eseguire lavori ovvero iscrizioni sulle tombe di privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;

m)  dare mance al custode ovvero ad altro personale;

n)  assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;

o)   svolgere qualsiasi attività commerciale;

p)  turbare il libero svolgimento dei cortei o dei riti religiosi o delle commemorazioni d’uso.

 

2. I divieti predetti, per quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente i cimiteri, salvo specifiche autorizzazioni.

 

3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative o di quelle penali, qualora ne ricorrano gli estremi, il personale addetto alla vigilanza inviterà ad uscire coloro che tengono, all’interno del cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, ovvero pronunciano discorsi o frasi offensive verso il culto professato dai dolenti.

 

Art.  32  Riti funebri

 

1.      All’interno dei cimiteri, durante l’orario di apertura, è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti, purché non in contrasto con l’ordine pubblico ed il buon costume.

 

2.      Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

 

Art. 33   Rimozione di fiori e piante ornamentali collocati sulle  sepolture

 

La corretta tenuta in stato di decoro di piante e fiori collocati sulle sepolture è a cura degli eredi del defunto o di altri aventi causa. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale incaricato della manutenzione dei cimiteri è autorizzato a rimuoverli. 

 

Art.  34   Rimozione di materiali ornamentali.

 

1.   Dai cimiteri sono tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o da pregiudicare l’incolumità pubblica.

 

2.   La direzione dei servizi cimiteriali può disporre altresì il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, corone, vasi, piante  od altro che si estendano fuori delle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi ovvero risultino pericolose per la presenza di spine, punte o spigoli taglienti.

 

3.  I provvedimenti d’ufficio di cui al primo comma sono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, perché siano ripristinate le condizione di buona manutenzione e decoro.

 

CAPO III

                                            PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

 

Art. 35 Competenze

 

1.   Il personale addetto al cimitero e ai servizi funebri dipende dalle società individuate ai sensi dell’art. 2 comma 2 del presente regolamento. I responsabili di tali società rispondono dei servizi svolti al Sindaco ed al dirigente dell’area ove sono collocati gli uffici di Stato Civile e dei servizi cimiteriali del Comune. Spetta all’autorità sanitaria la vigilanza su quanto di competenza e stabilito dalle leggi vigenti.

 

2.   I lavori di carattere edilizio sono attribuiti alla vigilanza dell’ufficio Tecnico comunale.

 

Art. 36   Obblighi  del personale addetto al cimitero.

 

1.  Per personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri si intende personale che svolge le funzioni di custode e di necroforo. Entrambe le funzioni possono essere svolte dalla medesima persona. 

 

2.   Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri  ha l’obbligo di:

a) curare l’ammissione delle salme al cimitero, mediante verifica delle prescritte autorizzazioni;

b)  verificare le caratteristiche del feretro in funzione della sepoltura prescelta;

c)  curare la scrupolosa tenuta dei registri di cui all’art. 52 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;

d)  eseguire le operazioni di tumulazione, esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che vengono autorizzate dall’Ufficiale di stato civile, osservando le norme vigenti e  segnalando le irregolarità agli organi competenti;

e)  raccogliere e depositare nell’ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati per i quali non sia stata richiesta altra destinazione e previa autorizzazione dell’ufficiale di stato civile;

f)  accertare che l’esecuzione di lavori nel cimitero, lapidi, segni funerari o di quanto altro previsto dal presente regolamento sia conforme a quanto indicato nel regolamento medesimo e sia, nei casi previsti, debitamente autorizzato, segnalando ogni difformità ai propri responsabili di riferimento;

g)  tenere le chiavi dei cancelli e curare l’apertura e la chiusura dei cimiteri ai sensi dell’art. 29 del presente regolamento;

h)  esercitare la sorveglianza, nelle ore durante le quali è permesso l’ingresso al pubblico nel cimitero;

i)   eseguire le operazioni di  pulizia interna del cimitero e riferire tempestivamente ogni esigenza e ogni inconveniente del servizio ai propri responsabili di riferimento, per l’adozione degli accorgimenti necessari a non pregiudicare un corretto espletamento del servizio;

j)    accompagnare le salme dall’ingresso del cimitero alle tombe ed ivi deporle;

k)   tenere l’inventario degli attrezzi e dei materiali depositati nei magazzini dei cimiteri;

l)   curare la formazione e manutenzione delle aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi non appartenenti a sepolture private, nonché la manutenzione delle opere e servizi non affidati alle apposite imprese;

m) curare scrupolosamente la pulizia, il diserbamento, la tenuta in stato decoroso dei campi di inumazione, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, delle aree libere e della zona esterna al cimitero e pertinente ad esso.

n) curare la risistemazione delle lapidi e monumenti posti sulle sepolture in campo comune, se sprofondati al di sotto del livello del campo, ricostituendo il tumulo;

o) curare la tenuta in buono stato di efficienza delle attrezzature in dotazione, che devono essere riposte, quando non vengono adoperate, nei magazzini o depositi, da chiudersi a chiave. Tutte le chiavi dei locali siti entro il cimitero devono essere depositate  in apposita bacheca ubicata nell’ufficio del responsabile del servizio di custodia;

p)  curare la pulizia e lo stato decoroso dei vani e locali siti entro il cimitero e destinati a uffici, magazzini, deposito materiali, nonché servizi igienici destinati all’uso del personale e dei visitatori;

q) curare, in generale, l’ordine, la pulizia, la manutenzione del cimitero, dei suoi manufatti (escluse le sepolture di famiglia) e svolgere tutti i servizi inerenti al funzionamento e al buon decoro del cimitero stesso.

r)   attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco, dal responsabile degli Uffici di Stato civile e dei servizi cimiteriali  o dal coordinatore sanitario.

 

3. Al personale addetto ai cimiteri compete l’obbligo di assicurarsi che le operazione di sepoltura e chiusura delle tombe in muratura sia fatta ad opera d’arte e conforme alle disposizione in materia sanitaria.

 

 

 

 

 

 

Art.  37   Doveri generali del personale addetto al  cimitero.

 

1.   Nell’assolvimento delle proprie funzioni il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri deve attenersi scrupolosamente alle norme del presente regolamento, del regolamento nazionale di polizia mortuaria e di ogni altra norma regolante la materia.

 

2.  Tale personale, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni indicati negli articoli precedenti, deve:

a)  sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui svolge il proprio lavoro;

b)  mantenere un comportamento dignitoso e corretto nei confronti del pubblico;

c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, avendo cura di informare su quanto contenuto nel presente regolamento;

d) mantenere un abbigliamento decoroso e consono alle caratteristiche del luogo, vestendo  in servizio la divisa e tenendola in condizioni decorose;

e)  attenersi scrupolosamente alle norme previste in materia di igiene e sanità del lavoro e di tutela della sicurezza sul lavoro;

f)  non assentarsi dal posto di lavoro per motivi diversi da quelli di servizio, se non dopo aver ottenuto regolare permesso;

g)  far rispettare il presente regolamento a chiunque abbia accesso ai cimiteri.

 

3.    Allo stesso modo é fatto rigoroso divieto:

a)  di eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, anche a titolo gratuito, sia nell’ambito dell’orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b)  di accettare mance o qualsivoglia altro emolumento, da parte del pubblico o di ditte;

c)  segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri,     anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione  commerciale;

d)  di asportare oggetti o materiali di specie;

e)  di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno dei cimiteri, sia al di fuori di essi ed in qualsivoglia momento;

f)   trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

 

4.   Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti   anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce illecito disciplinare.

 

 

 

 

CAPO IV

TUMULAZIONI

 

Art. 38 Definizioni

 

1.  Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette ossario e urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune. Il tempo ordinario di tumulazione è di anni 40.

 

2.  I loculi e le cellette sono concessi esclusivamente per la sepoltura delle salme, dei resti e delle ceneri delle persone individuate nell’atto concessorio e nell’art. 45 del presente regolamento.

 

3.   Per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione si osservano le prescrizioni di cui al Capo XV del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, della circolare n. 24/93, punto 13 e le norme stabile dal presente Regolamento.

 

Art. 39 Concessione di loculi o cellette cinerarie all’atto del decesso.

 

  1. I loculi e le cellette cinerarie sono concesse, all’atto del decesso, per la tumulazione di salme o ceneri, previa richiesta al comune e versamento della somma stabilita, che riguardano la persona:

a)      nata in San Mango d’Aquino

b)      residente in San Mango d’Aquino alla data del decesso

c)      morta nel territorio del Comune di San Mango d’Aquino

d)      residente in altro Comune e avente il coniuge o il parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale già tumulato nel cimitero di San Mango d’Aquino. In tal caso, la tariffa del loculo o della celletta cineraria è maggiorata del 50%.

 

  1. All’atto del decesso, qualora sussistano gravi e comprovati motivi di carattere umanitario o comprovate circostanze di carattere eccezionale, da valutarsi di volta in volta, il Sindaco può disporre, con provvedimento motivato, la concessione di loculo o celletta cineraria, in deroga alle disposizioni che precedono.

 

  1. In caso di decesso di persona il cui coniuge o convivente more uxorio e già defunto e tumulato in uno dei cimiteri cittadini, qualora vi sia disponibilità, possono essere concessi, a richiesta due loculi attigui, in uno dei quali dovrà essere traslata la salma del coniuge o del convivente more uxorio, previa rinuncia alla precedente concessione.

 

Art. 40 Concessione di cellette ossario.

 

Le cellette ossario sono concesse per la tumulazione dei resti ossei di persona già tumulata nel cimitero di San Mango d’Aquino.

 

Art. 41 Concessione di loculi o cellette ossario da destinare a salme, resti ossei o ceneri provenienti  da cimiteri di altri Comuni.

 

1.      Le salme, i resti ossei e le ceneri provenienti da altri cimiteri possono essere tumulati nel cimitero di San Mango d’Aquino nei casi in cui riguardino la persona:

a)      nata in San Mango d’Aquino;

b)      residente in San Mango d’Aquino all’atto del decesso;

c)      non residente all’atto del decesso ed avente il coniuge o parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale tumulato o inumato nel cimitero di San Mango d’Aquino;

d)      non residente all’atto del decesso ed avente il coniuge o il parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale in vita e residente in San Mango d’Aquino da almeno 2 anni.

 

  1. Nei casi c) e d) la tariffa del loculo o della celletta ossario o della celletta cineraria è maggiorata del  70%.

 

 

 

 

Art. 42 Concessione di loculi o cellette cinerarie a persone in vita.

 

La concessione di loculi o cellette cinerarie è consentita per la futura tumulazione a persona vivente, che ne faccia domanda.

 

Art. 43 Concessione a persona in vita di loculi resisi liberi a seguito di estumulazione.

 

E’ facoltà dell’Amministrazione di assegnare a persone viventi i loculi e le cellette cinerarie che si rendano liberi in seguito ad estumulazioni o decadenza della concessione.

L’assegnazione è effettuata mediante graduatoria a coloro che ne facciano domanda.

 

Art. 44 Modalità di concessione

 

  1. Ogni concessione del diritto d’uso di manufatti od aree, sulle quali dovranno essere realizzate le tombe o cappelle, deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.

 

  1. Per ottenere la concessione l’interessato deve presentare domanda al dirigente del settore competente per materia con l’indicazione degli estremi della sepoltura prescelta e delle generalità della salma, dei resti o delle ceneri da tumularsi o della persona in vita avente diritto.

 

  1. La concessione è subordinata al preventivo pagamento delle seguenti tariffe:

a)      Loculi € 1.000,00

b)      Aree per Cappelle € 3.000,00

c)      Aree per Tombe    € 2.500,00

 

  1. Le spese per la concessione sono a carico del concessionario.

 

  1. Qualora la concessione sia riferita a loculo già in precedenza concesso e la salma in esso tumulata sia stata sottoposta ad estumulazione, la tariffa relativa alla nuova concessione è diminuita del 20% rispetto alle tariffe di concessione in vigore.

 

  1. L’assegnazione verrà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

  1. Il Sindaco e la Giunta, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno agli adempimenti di cui al presente articolo ivi comprese la predisposizione di apposite graduatorie, nel caso in cui le richieste siano superiori alle disponibilità, e l’assegnazione dei suoli ai vari richiedenti.

 

Art. 45 Tumulazione a completa capienza del sepolcro. 

 

1.      E’ consentita la collocazione di più cassette ossario o urne cinerarie in un unico tumulo, fino alla capienza dello stesso, presente il feretro, per consentire il ricongiungimento famigliare con il coniuge, con i parenti di primo grado o di secondo grado in linea collaterale o con soggetti a cui il defunto era legato da vincoli affettivi, per disposizione testamentaria del de cuius regolarmente espressa o previo consenso scritto espresso dagli eredi o da altri aventi causa di cui all’art. 7, comma 2, delle disposizioni generali del presente regolamento. I resti o le ceneri di ciascuna salma devono essere collocati in apposita cassettina.

 

  1. E’ altresì consentita, fino alla capienza della celletta ossario o celletta cineraria, la collocazione di più cassette o urne cinerarie con i medesimi criteri di cui al comma 1.

 

  1. E’ a carico del richiedente, oltre alla spesa per la verifica della capienza, la tariffa in vigore  relativa all’ingresso di ogni singola cassetta o urna cineraria nei loculi o cellette di cui ai commi precedenti.

 

Art. 46 Collocazione di epigrafi ed arredi funebri sui loculi e cellette

 

1.      Sulla lapide di chiusura del loculo o della celletta  deve essere apposta la scritta in lettere in materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici,  comprendente  il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto o dei defunti ed una breve epigrafe. E’ altresì consentita la collocazione di un vaso portafiori, di una cornice portafotografie e di una lampada votiva.

 

2.      Gli arredi e la iscrizione di epigrafi devono rispettare le tipologie indicate dal competente ufficio comunale per ciascun blocco di loculi o cellette.

 

3.      L’apposizione di epigrafi o arredi non conformi, non regolarizzate nel termine di 60 giorni, attribuisce al Comune il diritto di procedere alla loro rimozione, previa notifica al concessionario di eliminare l’irregolarità.

 

4.      L’installazione degli arredi e delle scritte di cui ai commi precedenti, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente agli eredi del defunto o aventi causa.

 

Art. 47 Manutenzione

 

  1. La manutenzione dei loculi e delle cellette nonché dei manufatti di cui al Titolo III Capo I, spetta ai concessionari o ai loro aventi causa. La manutenzione comprende ogni intervento, ordinario o straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

 

  1.  Qualora il concessionario non provveda, il Comune lo diffida fissando un termine determinato in relazione ai possibili pericoli che possono derivare all’incolumità pubblica. Decorso infruttuosamente il termine fissato e qualora dalla mancanza di manutenzione derivi pericolo per l’incolumità pubblica o la sepoltura assuma aspetti indecorosi, provvede all’esecuzione dei lavori necessari, addebitandone i costi sostenuti al concessionario. In caso di ripetute violazioni agli obblighi di manutenzione o qualora la rifusione delle spese di manutenzione sostenute dal Comune risulti infruttuosa, è pronunciata decadenza dalla concessione.

 

Art. 48 Retrocessione di loculi. Rimborsi

 

1.      Qualora il concessionario del loculo, della celletta ossario ovvero cineraria trasferisca la salma ivi collocata in altra sede, incorre nella decadenza della concessione, ma ha diritto, a domanda, al seguente trattamento:

a)  se il trasferimento avviene entro il settimo anno dalla tumulazione della salma sono rimborsati al concessionario, ai suoi eredi o aventi causa, i due terzi del prezzo del loculo o della celletta pagato al momento della stipula della concessione, escluse tasse e diritti;

b) se il trasferimento avviene dopo il settimo ed entro il quindicesimo anno dalla tumulazione della salma sarà rimborsato al concessionario, ai suoi eredi o aventi causa, la metà del prezzo del loculo o della celletta pagato al momento della stipula della concessione, escluse tasse e diritti;

c)  se il trasferimento avviene dopo il quindicesimo  anno dalla tumulazione della salma sarà rimborsato al concessionario, ai suoi eredi o aventi causa, un terzo del prezzo del loculo o della celletta al momento della stipula della concessione, escluse tasse e diritti;

 

2.      Nel caso di restituzione al Comune di loculi concessi a viventi per la loro futura tumulazione, ma non utilizzati, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

 

3.      Il Comune provvede alla sostituzione della lapide sui loculi o cellette ritornati nella propria piena disponibilità, a seguito di retrocessione o decadenza.

 

Art. 49 Retrocessione di loculi aventi concessione sessantennale od oltre.

 

1.      Il concessionario del loculo avente concessione sessantennale od oltre che acconsente,                          a seguito di richiesta dell’Ufficiale di Stato Civile e prima dello scadere della concessione, alla estumulazione ed al trasferimento dei resti mortali in celletta ossario, ha diritto a:

a)  concessione della celletta ossario a titolo gratuito;

b) rimborso  del prezzo del loculo pagato al momento della stipula della concessione, escluse tasse e diritti;

c)  effettuazione gratuita delle operazioni di estumulazione e di tumulazione dei resti nella celletta.

 

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

 

Art. 50  Esumazioni ordinarie

 

  1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è fissato in dieci anni.

 

  1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite durante tutto l’anno, sono regolate dal Sindaco e si eseguono secondo le modalità prescritte del Capo XVII e dall’art. 90, comma 3, del D.P.R. 285/90.

 

  1. Alle esumazioni ordinarie provvede il personale addetto ai servizi cimiteriali. Responsabile della corretta esecuzione delle operazioni e dell’osservanza delle norme in materia è il personale medesimo.

 

  1. E’ altresì compito del personale addetto ai servizi cimiteriali di stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell’esumazione.

 

  1. I resti mortali per i quali il processo di decomposizione è giunto al termine devono essere avviati all’ossario comune del cimitero, ovvero, previa domanda degli aventi diritto, possono essere raccolti in apposite cassette di zinco da destinare a cellette ossario, cripte o tombe in concessione. I resti mortali possono altresì essere cremati.

 

  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 85 del D.P.R. n. 285/1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, i resti mortali possono:

a)      permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;

b)      essere trasferiti in altra fossa  in contenitori di materiale biodegradabile;

c)      essere avviati, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull’esterno del contenitore deve essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

 

  1. E’ consentito addizionare direttamente sui resti mortali stessi e/o nell’immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

 

  1. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

- due anni nel caso si faccia ricorso all’impiego di dette sostanze biodegradanti.

 

Art. 51 Avvisi di scadenza

 

  1. Delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria è dato avviso agli interessati mediante:

-          la collocazione di appositi avvisi nei campi interessati all’esumazione, almeno tre mesi prima dell’inizio delle operazioni, ovvero, affissione sulla sepoltura stessa, in luogo ben visibile, di apposito cartellino-avviso;

-          l’affissione agli ingressi dei cimiteri dell’elenco dei campi di inumazione, dei loculi e delle cellette ossario per cui termina il periodo di concessione.

 

  1. Agli interessati che abbiano comunicato entro la data stabilita sugli avvisi il proprio indirizzo all’ufficio dello stato civile, è data notizia della  data in cui verrà effettuata l’esumazione o l’estumulazione. Qualora l’indirizzo non venga comunicato nei termini previsti e non risulti altrimenti dagli atti dello Stato Civile, è collocato altro apposito avviso sulla sepoltura entro  i trenta giorni precedenti la data dell’esumazione o dell’estumulazione. Se dopo tale termine non è presentata istanza per la destinazione dei resti, questi ultimi sono deposti nell’ossario comune.

 

  1. Le imprese di pompe funebri possono, in base ad incarico ricevuto dai congiunti del defunto, provvedere alle incombenze amministrative per le esumazioni o le estumulazioni ordinarie e la successiva tumulazione dei resti.

 

Art. 52  Esumazioni straordinarie

 

1.      L’esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei famigliari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

 

2.      Le esumazioni straordinarie si effettuano secondo le modalità di cui agli artt. 83, 84, 88 ed 89 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

 

3.      Salvi i casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria non possono eseguirsi esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, e negli altri casi di cui all’art. 84 del  D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

 

4.      Alle esumazioni straordinarie provvede il personale addetto ai servizi cimiteriali. Responsabile della corretta esecuzione delle operazioni e dell’osservanza delle norme in materia è il dirigente della società che ha in carico la gestione del cimitero.

 

Art. 53 Estumulazioni ordinarie e straordinarie

 

  1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

 

  1. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

 

  1. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite:

-          a richiesta dei familiari interessati, qualora la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni.

-          su ordine dell’Autorità Giudiziaria.

 

  1. Il Sindaco può autorizzare in qualsiasi periodo dell’anno l’estumulazione di feretri destinati ad altra sede purché venga constatata la perfetta tenuta del feretro.

 

5.  La verifica del feretro, basata su elementari rilievi visivi, verrà eseguita dall’addetto ai servizi cimiteriali. Qualora il feretro risulti in condizioni di non perfetta tenuta, il trasferimento in altra sede può  avvenire previa idonea sistemazione del feretro stesso.

 

6.   Le operazioni di estumulazione vengono eseguite secondo la programmazione dell’ufficio di  Stato Civile.

 

7.  I resti mortali per i quali il processo di decomposizione è giunto al termine devono essere avviati all’ossario comune del cimitero, ovvero,  previa domanda degli aventi diritto, possono essere raccolti in apposite cassette di zinco da destinare a cellette ossario, cripte o tombe in concessione. I resti mortali possono altresì essere cremati.

 

8.  Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

a)      essere tumulati nella stessa o in altra sepoltura previo ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro, quando le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto “rifascio”;

b)      essere inumati, purché all’interno di contenitore di materiale biodegradabile;

c)      essere avviati alla cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.

 

9.   E’ consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell’immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

 

10. Le estumulazioni straordinarie da loculi ovvero cellette costituiscono rinuncia alla concessione e danno diritto al rimborso di cui  all’art. 55 del presente regolamento.

 

 

Art. 54 Estumulazioni d’ufficio

 

In ogni tempo il Sindaco sentita l’Autorità sanitaria competente, può ordinare che vengano estumulate d’ufficio e successivamente inumate salme accolte in loculi che spandessero materie organiche o moleste esalazioni, salvo che si possano reperire e diffidare i famigliari a provvedere entro 24 ore dall’avviso.

 

Art. 55 Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

 

1.   Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie e quelle ordinarie e la successiva tumulazione dei resti in celletta ossario,  in loculo,  in cripta o tomba privata, sono sottoposte al pagamento della tariffa per i servizi cimiteriali in vigore al momento dell’effettuazione dell’operazione.

 

2.   Sono escluse dall’applicazione delle tariffe cimiteriali le operazioni di estumulazione ordinaria o straordinaria da loculo o celletta e le operazioni di esumazione ordinaria o straordinaria, se richieste dall’Ufficiale di Stato Civile, per esigenze connesse alla necessità di rendere disponibili loculi o aree del campo comune. 

 

Art. 56 Oggetti da recuperare

 

1.      Gli oggetti di valore ed i ricordi personali che si rinvengono nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono  essere elencati nel verbale di esumazione.

 

2.      Gli oggetti rinvenuti e richiesti sono consegnati agli aventi diritto di cui all’art. 7  delle disposizioni generali del presente regolamento e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro è conservato agli atti dello Stato Civile.

 

3.      In mancanza di richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi ed i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni devono essere consegnati al Comando della Polizia Municipale, che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Decorso tale termine senza che vi sia reclamo degli interessati, possono essere liberamente alienati dal Comune.

 

Art. 57 Disponibilità dei materiali

 

1.      I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. I materiali privi di apprezzabile valore economico sono portati all’apposita discarica di rifiuti.

 

2.      Lo smaltimento dei materiali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni avviene secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

 

 

 

 

CAPO VI

COSTRUZIONI DEI CIMITERI – PIANI CIMITERIALI

 

Art.  58   Rinvio

 

Si osservano le disposizioni del  capo X del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

 

 

TITOLO III

CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

 

CAPO I

SEPOLTURE IN TOMBA DI FAMIGLIA

 

Art.  59  Sepolture private nei cimiteri

 

1.   Per le sepolture private è concesso l’uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati   od associazioni, enti e comunità, di sepoltura a sistema di tumulazione  per famiglie o collettività.

 

2.   La concessione di aree di cui al comma precedente ha la durata di novantanove anni, salvo rinnovo.

 

3.   Alle sepolture private di cui ai commi precedenti si applicano, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni. 

 

4.   La concessione può essere fatta soltanto a favore di persone residenti nel Comune, o di associazioni, enti e comunità senza fine di lucro, aventi in San Mango d’Aquino la loro sede. Non possono essere concesse aree a persone, associazioni, enti o comunità che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

 

5.   Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepoltura di famiglia, fissando nel contratto le rispettive quote.

 

6.   Una stessa persona non può essere concessionaria di più di un’area per sepolture di famiglia, salvo che a titolo di successione.

 

Art.  60  Regime della concessione

 

1.      Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto o patto contrario è nullo di diritto.

 

2.      Il concessionario, i suoi eredi od aventi causa a qualsiasi titolo sono obbligati all’osservanza delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e di edilizia ed igiene del cimitero, nonché delle disposizioni particolari risultanti dal contratto di concessione.

 

  1. Se i titolari della concessione sono più di uno,  la loro responsabilità circa l’osservanza degli obblighi è solidale e qualsiasi diritto deve essere esercitato con il consenso della totalità dei concessionari.

 

  1. La concessione di aree ad uso sepolture per famiglie e collettività è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.

 

  1. Per le modalità di concessione, si applica l’art. 44, del presente regolamento.

 

Art.  61    Diritto di uso della sepoltura in tomba di famiglia

 

1.      Il diritto di uso della sepoltura in tomba di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

 

2.      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 93 del D.P.R. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado.

 

3.      Per i soggetti individuati al comma 2 il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione.

 

4.      I parenti collaterali e gli affini  dei concessionari, fino al 4° grado, possono altresì essere sepolti nella tomba di famiglia previa autorizzazione dei titolari della concessione o dai loro eredi con apposita dichiarazione, nella forma dell’istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,  da presentare all’ufficio di Stato civile, che qualora ricorrano gli anzidetti requisiti, rilascerà il nulla osta.

 

  1. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari stessi.

 

  1.  L’eventuale condizione di particolare benemerenza o di convivenza va comprovata con   apposita dichiarazione,  secondo le modalità stabilite al precedente comma 4.

 

  1. Se il concessionario è un ente od una convivenza, sono ammessi alla sepoltura gli appartenenti all’ente o alla convivenza secondo quanto contemplato dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione.

 

Art.  62 Costruzione dell’opera – termini

 

1.      Con l’atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi; in ogni caso, le sepolture private devono essere costruite entro 3 anni dalla sottoscrizione della concessione cimiteriale; se entro il suddetto termine non è pervenuta al Comune la dichiarazione di fine lavori, l’area cimiteriale tornerà de jure nella piena disponibilità comunale.

 

2.   Per giustificati e gravi motivi, il Sindaco può concedere una proroga del termine, non superiore ad un anno, su istanza degli interessati.

 

Art.  63 Subentro nella titolarità della concessione.

 

1.   La titolarità della concessione è trasmissibile per successione, legittima o testamentaria.

 

2.   In caso di decesso del concessionario gli eredi sono tenuti a darne comunicazione all’ufficio competente per materia entro dodici mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando, ai fini di eventuali comunicazioni inerenti la concessione,  uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

 

3.   L’istanza di variazione deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o copia autentica del testamento, che comprovino i trapassi dall’ultimo intestatario agli aventi diritto.

 

4.   Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

 

5.   La rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso.

 

6.   La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza ai sensi del D.P.R. 445/2000 e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.

 

7.   Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, più concessionari di un’unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l’unicità della concessione nei confronti del Comune. 

 

8.   La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del presente articolo, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall’ultima sepoltura se è ad inumazione o 20 se è a tumulazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

 

Art. 64   Rinuncia a concessione di aree libere.

 

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di de-   cadenza, quando:

a)      non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b)      l’area non sia stata utilizzata per l’inumazione o comunque risulti libera da salme, resti o ceneri. In tal caso spetterà al concessionario il rimborso del 50% della  tariffa pagata al momento della concessione.

c)      la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

 

Art.  65  Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.

 

1.   Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:

a)  il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito, ma sia comunque libero da salme, resti o ceneri.

 

2.   Qualora le opere siano state costruite da meno di 5 anni, il Comune ha facoltà di corrispondere una somma a titolo di indennizzo, per le spese sostenute e documentate da regolare fattura.

 

3.   La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

 

Art.  66  Decadenza della concessione

 

  1. La decadenza dalla concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

a)      quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo.

b)      quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere.

c)      quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;

d)      quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione ovvero nel presente regolamento.

 

  1. La pronuncia della decadenza dalla concessione, nei casi previsti dalla lettera b) del comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario di provvedere. In caso di irreperibilità, previa apposizione sulla costruzione di una palina-avviso per la durata di 30 giorni consecutivi.

 

  1. Dello stato di abbandono della sepoltura viene data notizia mediante affissione di apposito cartellino-avviso alla sepoltura stessa, per la durata di un anno.

 

  1. Trascorsi senza esito i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, è dichiarata la decadenza,  che ha efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

 

  1. Pronunciata la decadenza, l’area e la costruzione passano, a tutti gli effetti, nella piena disponibilità del Comune.

 

Art. 67  Provvedimenti conseguenti la decadenza.

 

1.   Pronunciata la decadenza secondo le modalità di cui all’articolo precedente, il dirigente del settore competente per materia, se del caso, dispone la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

 

2.   Successivamente l’Amministrazione comunale ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione, restauro ovvero demolizione.  

 

Art.  68 Estinzione

 

  1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall’art. 98 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

 

  1. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune.   

 

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

 

Art.  69  Accesso delle imprese nei cimiteri per l’esecuzione di lavori riguardanti le tombe

 

1.   Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, riparazioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

 

2.   Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

 

3.   Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori devono essere  autorizzati dall’Ufficio Tecnico Comunale.

 

4.   Alle imprese non è consentito l’uso di attrezzature ed arredi di proprietà del Comune.

 

Art. 70 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private

 

1.      I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario dell’A.S.L., osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2.      Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3.      L’altezza totale delle tombe e delle cappelle non può essere maggiore di metri 3,75 alla linea di gronda e metri 4,50 alla linea di colmo, misurati dal piano stradale del cimitero.

4.      Gli scavi delle tombe non devono superare i m. 4,00 di profondità.

5.      Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.

6.      La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7.      I materiali di rivestimento esterno dovranno essere preferibilmente in pietra naturale dura o marmo, le caratteristiche dei materiali ed elementi decorativi esterni dovranno essere congruenti con quelli dei manufatti circostanti e di colore adeguato all’ambiente.

8.      Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

 

Art. 71 Responsabilità

 

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’impresario a cui sono affidati i lavori.

 

 

 

 

Art. 72 Recinzione delle aree- materiali di scavo

 

1.      Nella costruzione di tombe di famiglia, l’impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

 

2.      I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle apposite discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l’impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

 

 

 

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art.   73  Sanzioni

 

1.   Le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie e successive modifiche, dell’art. 107 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e di qualsiasi altra norma di pertinenza.

 

2.   Competenti a contestare le violazioni ed a stilare l’apposito processo verbale d’accertamento della violazione sono gli agenti della Polizia Municipale.

 

Art.  74 Abrogazione di precedenti disposizioni.

 

Con l’entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia  il    regolamento comunale per la cessione di loculi cimiteriali approvato con delibera CC n. 3 del 24/01/1960 e successive modificazioni.

 

Art. 75  Entrata in vigore

 

1.      Il presente regolamento, composto di n. 76 articoli, diverrà esecutivo il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente. Esso, comunque, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del relativo bilancio di previsione e cioè, nel caso, dall’1/1/2007 per come previsto dall’art. 53, comma 16 Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Lo stesso, poichè prevede - tra l’altro - Entrate Tributarie a favore dell’Ente una volta divenuto esecutivo, sarà reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale e trasmesso - entro 30 giorni - unitamente alla relativa delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze Roma a norma dell’art. 52 del D Lgs 15/12/1997 n. 446.

 

Art. 76 Rinvio dinamico

 

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute  norme vincolanti statali e/o regionali in tali casi, nelle more della formale modifica del presente regolamento si applica la normativa sovraordinata