Comune Di San Mango D’Aquino

Provincia di Catanzaro

 

 

 

 

 

Regolamento Comunale

Per la disciplina dell’attività di

Bed and breakfast

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 45 del 02.10.2008

 

 

 

 

 

Art. 1 – DEFINIZIONE DELL’ATTIVITA’

 

  1. L’attività di bed and breakfast è l’attività svolta da coloro i quali, nell’ambito della propria residenza, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere messe a disposizione per l’attività e con un massimo di sei posti-letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a)      per propria residenza, la propria casa di abitazione quale dimora abituale, a qualsiasi titolo posseduta;

b)      per servizio di prima colazione, la fornitura, esclusivamente alle persone alloggiate, di cibi e bevande confezionate, senza alcuna manipolazione; è ammessa l’attività di riscaldamento/raffreddamento di cibi e bevande, comunque preconfezionati, necessaria all’offerta della prima colazione;

c)      per carattere saltuario, l’attività che procede senza continuità, senza ordine, con frequenti interruzioni, discontinua, non sistematica e priva della opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità;

d)     per organizzazione familiare, quella normalmente utilizzata per il buon funzionamento del gruppo familiare, escludendosi un’organizzazione di tipo imprenditoriale.

 

Art. 2 – AVVIO DELL’ATTIVITA’

 

1.      Coloro che intendono esercitare l’attività di bed and breakfast devono comunicare preventivamente e annualmente al Comune l’avvio dell’attività sulla base di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al D.P.R 445 DEL 28.12.2000;

a.       dotazione di stanze e letti;

b.      insussistenza di variazioni rispetto alla licenza di abitabilità posseduta;

c.       tariffe che si intendono praticare;

d.      periodo di apertura;

e.       di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2.      A seguito del ricevimento della comunicazione di avvio dell’attività il Comune effettua un sopralluogo per la conferma dell’idoneità all’esercizio dell’attività, allo scopo di iscrivere l’operatore nell’apposito albo di cui all’art. 3.

 

Art. 3 – ALBO DEGLI OPERATORI

 

  1. E’ istituito l’albo degli operatori nelle attività di bed and breakfast ubicate nel territorio comunale. 
  2. All’albo vengono iscritti gli operatori che abbiano comunicato l’avvio dell’attività ai sensi dell’articolo 2. L’iscrizione ha validità annuale e viene automaticamente rinnovata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti.
  3. L’albo contiene:
    1. il numero dell’iscrizione;
    2. la data dell’iscrizione;
    3. il nome e cognome dell’interessato;
    4. l’ubicazione della struttura;
    5. la ricettività (camere, letti, bagni);
    6. periodi di apertura della struttura;
    7. tariffe praticate per persona e per giorno

 

Art. 4 – PUBBLICITA’ E MARCHIO IDENTIFICATIVO

 

1.      L’albo degli operatori nelle attività di bed and breakfast è pubblicizzato dal Comune mediante affissione in apposite bacheche nei pressi del municipio o in altri luoghi di pubblico passaggio e con ogni altro mezzo possibile.

2.      L’albo è trasmesso annualmente alla Direzione Regionale del Commercio e del Turismo e almeno tre volte all'anno all'Azienda di promozione turistica competente per territorio.

3.      Gli operatori iscritti nell’albo di cui all’art.3 hanno titolo di utilizzare un apposito marchio identificativo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale, che può essere affisso, a spese degli interessati, all’esterno delle sedi di esercizio dell’attività.

 

Art. 5 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

 

1.      Gli operatori nell’attività di bed and breakfast sono tenuti a registrare e notificare le persone alloggiate, secondo quanto previsto dall’art. 109 del T.U.L.P.S., come modificato dall’art. 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203. La modulistica relativa verrà fornita gratuitamente dal comune al momento della iscrizione all’albo di cui all’art. 3.

 

Art. 6 – SANZIONI

 

1.      Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica l’art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 17. 

2.      Per la violazione delle norme sulla registrazione e notifica delle persone alloggiate si applica l’art. 109 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, come modificato dall’art. 7 del D.L. 29.3.1995 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30.5.1995, n. 203.

 

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE

 

1.      Il presente regolamento, adottato dal Consiglio comunale, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo pretorio dopo l’esecutività della Delibera di adozione.

2.      A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia

 

Art. 8 – RINVIO DINAMICO

1.  Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2.   In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.