COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO

Settore Servizi Tecnici

Ufficio Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivi

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI,

SERVIZI E LAVORI

 

 

art.125 D.Lgs. n.163/2006

Approvato con deliberazione del Commissariale n. 5 del 06/02/08

 adottata con i poteri del Consiglio Comunale


Indice

Art. 1 Oggetto del regolamento

 

Art. 2 Modalità di acquisizione in economia

 

Art. 3 Tipologie e limiti di spesa inerenti a beni e servizi affidabili in economia

 

Art. 4 Tipologie e limiti di spesa inerenti i lavori affidabili in economia

 

Art. 5 Divieto di frazionamento

 

Art. 6 Modalità di esecuzione

 

Art. 7 Preventivi di spesa e/o offerte

 

Art. 8 Individuazione del contraente, ordinazione e contratto di cottimo

 

Art. 9 Offerte anormalmente basse

 

Art. 10 Garanzie

 

Art. 11 Forma del contratto

 

Art. 12 Provvedimenti in casi di somma urgenza

 

Art. 13 Piani della sicurezza

 

Art. 14 Esecuzione dell’intervento

 

Art. 15 Oneri fiscali

 

Art. 16 Entrata in vigore

 


Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati “interventi”, in attuazione di quanto disposto dall’art.125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006, di seguito denominato “codice”.

2. L’acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modificazioni o ove le convenzioni siano esaurite o iprezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso.

 

Art. 2 – Modalità di acquisizione in economia

1. L’acquisizione in economia degli interventi può avvenire:

- in amministrazione diretta;

- a cottimo fiduciario.

- Amministrazione diretta

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l’importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 20.000,00 (ventimila/00 euro).

- cottimo fiduciario

3. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l’affidamento a operatori economici ossia, a ditte esecutrici o prestatrici di servizi o forniture.

 

Art. 3 – Tipologie e limiti di spesa inerenti a beni e servizi affidabili in economia

1. E’ ammesso il ricorso all’acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi, entro

l’importo, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, inferiore a 40.000,00 (quarantamila/00)

a) acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per edifici, complementi di arredamento e suppellettili per uffici, scuole e strutture comunali, materiale elettorale in genere;

b) arredo e manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l’infanzia e per il gioco, e interventi di giardinaggio in genere;

c) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici,elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale;

acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali,erogatori d’acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori,alza cancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici; tinteggiatura dei locali comunali interni ed esterni, opera da falegname;

d) spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento;

e) spese per l’illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l’acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;

f) acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici e per assistenza in genere,accessori d’ufficio e per l’attività scolastica; spese per il funzionamento di attrezzature d’ufficio di laboratori anche scolastici e depositi; acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso;

g) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale acquisto dei materiali occorrenti;acquisto e noleggio servizi igienici mobili; acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglieria;

h) servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; trascrizione verbali sedute consiliari, spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l’editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la stampa di peculiari sussidi pedagogico didattici; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico; acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, stampa off-set e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento,legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura;

i) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

j) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;

k) divulgazione di bandi di gara e concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

l) spese per l’organizzazione di concorsi e per l’espletamento delle prove; spese per la partecipazione e l’organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni,mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; spese per servizi ricreativi e culturali, per attività extra scolastiche e per progetti di animazione e lettura, spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; acquisto di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatarie;spese per la certificazione aziendale;

m) spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere; nonché spese necessarie all’eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi

n) spese per servizi di lavoro somministrazione di lavoro temporaneo; spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti

esterni e per l’organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti,istituti ed amministrazioni varie;

o) polizze di assicurazione e fideiussioni;

p) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi, materiale ed attrezzature per il soccorso; acquisto, manutenzione e gestione di attrezzature,strumenti, materiali e beni di consumo per l’espletamento dei servizi di polizia e di protezione civile; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti,lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse, delle officine nonché per i relativi

impianti ed attrezzature; acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione ed adeguamento di impianti di distribuzione carburante, lavaggio degli automezzi;

q) spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;

r) spese per la vigilanza degli edifici; spese per apertura e custodia sale riunioni; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per l’igiene personale, medicinali e altri prodotti farmaceutici, alimenti dietetici per la prima infanzia; acquisto di dispositivi di protezione individuale;sussidi e interventi educativi di sostegno per integrazione scolastica per alunni in situazione di difficoltà; acquisto materiali, beni e arredi per attività scolastiche; acquisto, manutenzione e riparazione apparecchiature e materiali sanitari e zooiatrici.

s) servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani e negli istituti geriatrici, comprese gite e trattenimenti, acquisto generi vari e piccole riparazioni per le strutture residenziali per anziani;

t) fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti disabili; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili; trasporto disabili;

u) spese per la gestione in genere di servizi sociali e socio-assistenziali e socio sanitari;

v) beni e servizi necessari per l’attuazione di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti ed ordinanze per il rispetto di leggi e dei regolamenti in genere;

w) spese per attività scolastica; acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa;

x) spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture comunali; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico sportivi;

y) spese per servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione pasti e altri generi di conforto, per la gestione delle mense di servizio o scolastiche o per anziani o per servizi ludico-ricreativi; acquisto viveri e generi di conforto; convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;

z) acquisto, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, tute, camici ed altri indumenti da lavoro,

aa) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di

ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce; addobbi e luminarie

bb) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;

cc) locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni,congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;

2) – il ricorso all’acquisizione in economia di beni e servizi è, altresì, ammesso, nelle seguenti ipotesi:

2a) risoluzione di un rapporto contrattuale,, o in danno del contraente che si sia rilevato inadempiente quanto ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

2b) -  necessità di completare le prestazioni non  previste da un contratto già in corso , se non  sia possibile imporerne nell’ambito del contratto medesimo;

2c) -  prestazioni periodiche di servizi o di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, ma solo nella misura strettamente necessaria;

2d – urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili – e quindi, come da sempre chiarito dalla giurisprudenza, non addebitabili all’Amministrazione- al fine di scongiurare situazioni di pericolo (non di qualsiasi tipo, ma solo) per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimoni, storico, artistico, culturale.

3) – In particolare per l’acquisizione di beni e servizi di seguito indicati:

a) – spese per interventi destinati a fronteggiare l’immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune;

b) – spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;

c) – spese per interventi e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d’istituto, scolastici, educativo/ricreativi;

d) – spese per l’acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità; spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento;

e) - beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;

f)  - spese minute, anche a carico dei fondi di funzionamento dei plessi scolastici, degli uffici, non previste nelle precedenti lettere;

g) -  spese per servizi elettorali;

h) - acquisizione di beni e servizi assimilabili non compresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti e rientranti nell’ordinaria amministrazione delle funzioni comunali;

 

4) Servizi professionali -  E’ altresì ammesso il ricorso all’acquisizione in economia per i servizi tecnici professionali entro l’importo di 100.000,00 euro (euro centomila/00), con invito di almeno 5 professionisti. Per i servizi tecnici professionali il cui importo è contenuto nel limite di € 10.000,00 (diecimila/00 euro) il relativo affidamento può avvenire a cura del responsabile del  servizio con un solo operatore;

 

Art. 4 – Tipologie e limiti di spesa inerenti ai lavori affidabili in economia

1. E’ possibile il ricorso all’acquisizione in economia dei lavori per gli interventi indispensabili

o urgenti per il funzionamento del connesso servizio, ovvero quando le relative opere siano

da considerare di modesta rilevanza ovvero per opere ricorrenti di manutenzione del patrimonio comunale, nei limiti e secondo le tipologie delle categorie generali di cui all’art. 125 comma 6 del codice. Nei casi in cui l’esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, redatto a cura del responsabile del servizio (richiamato nella determinazione di cui al successivo art.6), in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. I lavori in economia sono ammessi entro l’importo di 50.000,00 (cinquantamila/00 euro); qualora si tratti di lavori di manutenzione di opere e impianti, gli stessi sono ammessi per importi non superiori a 30.000 (euro trentamila/00).

2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in

economia sono i seguenti:

a) per il servizio delle strade:

- le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;

- la manutenzione delle strade;

- lo sgombero della neve;

- lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti;

- la manutenzione di barriere e protezioni stradali;

b) per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:

- la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature;

- le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

c) per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:

- la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali;

- adeguamento alle norme di sicurezza statica, impiantistica e di prevenzione incendi nonché di contenimento dei consumi energetici

d) per il servizio in genere dei lavori pubblici:

- la manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano;

- l’innaffiamento, il taglio dell’erba dei cigli e delle scarpate stradali, potature alberi;

- la manutenzione dei cimiteri;

- i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;

- i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;

- i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;

- i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze emanate dagli organi competenti;

- i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;

- i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all’art. 125 c. 6.

Art. 5 – Divieto di frazionamento

1. È vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di

cui al presente regolamento.

Art. 6 – Modalità di esecuzione

1. Il ricorso alla gestione in economia ai sensi del presente regolamento è consentita qualora

sussista la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e succ. mod. Se del caso è importante che con la medesima determina si proceda con il prenotamento dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e succ. mod.

2. Il responsabile del servizio interessato per rendere più razionali l’esecuzione dei lavori e

l’approvvigionamento dei materiali deve curare lo studio e la compilazione di capitolati d’oneri e fogli condizioni ove verranno inserite le condizioni generali di esecuzione degli interventi, se  del caso, la formazione di campionari, perizie tecniche esecutive, prezziari e altri simili strumenti per l’analisi dei prezzi e il controllo dei costi.

3. Il responsabile del servizio interessato qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto

ruolo indicherà il responsabile del procedimento.

4. E’ consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di fornitura per importi

di cui al precedente comma e con le procedure ivi indicate.Trova applicazione il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101.

 

Art. 7 – Preventivi di spesa e/o offerte

1.  A seguito della determinazione di cui all’art. 6 c. 1, il responsabile del servizio provvede a

richiedere la presentazione di preventivi di spesa o offerte, che devono pervenire in busta

chiusa, entro un termine da stabilirsi di volta in volta, a operatori economici idonei.

2. Il preventivo o le offerte di cui sopra devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.

3. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o

la fornitura siano di importo inferiore ai 8.000 euro  (euro ottomila/00) e il lavoro sia di importo inferiore ai  10.000 euro  (euro diecimila/00).

4. Le ditte prescelte a partecipare saranno invitate per mezzo di lettera di invito, da inviare,anche a mezzo telefax che conterrà le informazioni circa la natura dei lavori, servizi e/o forniture da eseguire, le condizioni e modalità di esecuzione, i termini contrattuali del rapporto con l’Amministrazione e tutte le altre indicazioni necessarie per la produzione di un preventivo di spesa (modalità di pagamento, eventuale cauzione, penali, ecc.

5. L’affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità

tecnico-professionale. ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

6. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia di antimafia di cui alla Legge 17 gennaio 1994, n. 47, al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ed alle loro successive eventuali modificazioni.

 

Art. 8 – Individuazione del contraente, ordinazione e contratto di cottimo

1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 7, il responsabile del servizio, nella fattispecie in

cui sia richiesta la presentazione di preventivi o offerte a più operatori economici, accertatane la regolarità, sceglie secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Il responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

2. Il responsabile del servizio, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo

o una sola offerta, dà corso ugualmente all'esecuzione dell’intervento, quando ritiene che il preventivo o l’offerta presentata sia vantaggioso per il Comune. In ogni caso ne attesta la congruità.

3. Effettuate le operazioni di cui ai precedenti commi, il responsabile del servizio provvede all’ordinazione con lettera od altro atto idoneo indicando le condizioni specifiche di esecuzione della prestazione in economia tra cui:

- l'inizio ed il termine;

- i prezzi;

- le condizioni e le modalità di esecuzione;

- i termini per l’espletamento delle prestazioni;

- le modalità di pagamento;

- la cauzione;

- le eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle somministrazioni o dei lavori da eseguire;

- le penalità per ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l’amministrazione comunale;

e tutte le altre indicazioni necessarie a tutelare l’amministrazione nel caso di inadempienza

dell’assuntore.

4. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice.

5. La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la

scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti

in numero massimo di tre, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

6. La commissione è presieduta dal responsabile di servizio della stazione appaltante, nominato dall’organo

competente.

7. I commissari diversi dal Presidente non devono avere svolto né svolgere alcun’altra funzione

o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

8. Per tutti gli altri compiti, attività e funzioni a carico della commissione si rimanda all’art. 84 del

D.Lgs. 163/06 e succ. mod.

9. Il contratto di cottimo prevederà, altresì, l’obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e

spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l’invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro l’obbligo del rispetto del piano della sicurezza e coordinamento o dei suoi elaborati sostitutivi e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o nei cantieri temporanei e mobili.

 

Art. 9 – Offerte anormalmente basse

1. Nel caso di acquisizioni in economia di beni e servizi di importo superiore a 20.000,00 euro

(euro ventimila/00) e di lavori di importo superiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila/00)

si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86 – 87 e 88 del D.Lgs. n°163/06 e succ. mod.

in merito alla congruità delle offerte al fine di stabilire la soglia di anomalia.

2. Le offerte relative all’acquisizione di lavori, beni e servizi di cui al comma 1, devono essere

corredate sin dalla presentazione delle giustificazioni di cui all’art 87, c. 2 relative alle voci di

prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.

 

Art. 10 – Garanzie

1. Il  Dirigente competente o Responsabile del servizio, in sede di approvazione della lettera di invito per la presentazione dei preventivi di spesa o delle offerte, stabilisce per contratti di cottimo fiduciario per servizi e forniture di importo uguale o superiore a 8.000,00  euro (euro ottomila/00) e per lavori di importo superiore a  10.000,00 euro (euro diecimila/00), l’obbligo della costituzione di una cauzione provvisoria da parte delle ditte partecipanti di importo pari al 2% dell’importo a base di gara.

2. Le ditte assuntrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia devono costituire garanzia fidejussoria definitiva a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario quando le forniture e i servizi da affidare superano l'importo di  8.000,00 euro (euro ottomila/00), e quando i lavori superano l’importo di 10.000,00 euro  (euro diecimila/00).

3. Il Il  Responsabile del servizio Dirigente competente, in sede di approvazione dei preventivi di spesa o delle offerte può introdurre a suo insindacabile giudizio l’obbligo della costituzione della garanzia fidejussoria da parte della ditta assuntrice anche se le forniture e i servizi da affidare non superano l'importo di  8.000 euro ( euro ottomila) e i lavori l’importo di 40.000,00 euro (euro quarantamila/00).

4. Nel caso di cui ai precedenti commi l’ammontare della garanzia fidejussoria definitiva viene stabilita

nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori, e del 5% (cinque per cento) dell’importo delle forniture e dei servizi affidati in cottimo salvo diversa e motivata quantificazione.

5. Qualora richiesta la garanzia definitiva deve possedere i requisiti previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

6. la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al 4° comma del presente articolo, determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione e l’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria

 

Art. 11 – Forma del contratto

1) Il contratto di cottimo fiduciario deve essere stipulato obbligatoriamente in forma scritta.

2) La stipula dei contratti di cottimo fiduciario per servizi e forniture, qualora l’importo contrattuale sia inferiore a 8.000,00 euro e per lavori qualora l’importo sia inferiore a 10.000,00 euro , avviene:

a)      a mezzo di scrittura privata non autenticata, da registrare in caso d’uso;

b)      mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte;

c)      mediante sottoscrizione a piè del capitolato o del disciplinare o del foglio patti e condizioni;

d)      mediante sottoscrizione della determina di impegno di spesa.

3) per forniture e servizi inferiori a euro 8.000,00 (ottomila/00) e comunque per importi minimi, è sufficiente l’accettazione del preventivo di spesa dal parte del responsabile del Servizio;

4) Per i cottimi di servizi e forniture di importo uguale o superiore a 8.000,00 euro  e per lavori qualora l’importo sia pari o superiore a 10.000,00 euro i dirigenti interessati dovranno sottoscrivere un contratto di cottimo, nella forma pubblica amministrativa.

 

Art. 12 – Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, ai sensi della vigente normativa, l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata a pena di decadenza entro 30 giorni e comunque entro il 31 Dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

2. Il committente la spesa, è tenuto a comunicare per iscritto alla Giunta e al servizio finanziario,

specificando la natura e il presunto importo di spesa.

 

Art. 13 – Piani Della Sicurezza

1. Per i lavori da eseguire in economia dovrà essere rispettato, per quanto applicabile, il D.Lgs.

n. 494/1996. Il piano della sicurezza dovrà essere redatto in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alle specificità dell’intervento.

2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l’obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell’incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza).

 

Art. 14 – Esecuzione dell’intervento

1. L'esecuzione dell’intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto

la sorveglianza del responsabile del servizio che ne verificherà la regolarità.

2. Il Direttore dei Lavori, interno od esterno all’Ufficio Tecnico comunale, dovrà adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le competenze previste dalla normativa a disciplina dello svolgimento dei lavori pubblici.

3. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell’ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

4. Nel caso vi sia acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo del preventivo impegno e della relativa copertura finanziaria (in condizioni non contemplate dal precedente art.12), il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge,tra il privato fornitore ed il soggetto che abbia consentito la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate e continuative, a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.

 

Art. 15 – Oneri fiscali

 

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre “IVA esclusa”.

 

Art 16 – Formazione elenco Ditte di fiducia

 

Il Responsabile dell’Area tecnica al fine di dare concreta attuazione all’art. 7 comma 2 del presente Regolamento, nonché, all’art. 125, comma 11 e 12 del D.Lgs. 163/06, predispone gli atti relativi alla formazione dell’elenco Ditte di fiducia, previo avviso pubblico dandone opportuna pubblicità, all’Albo pretorio e sul sito del Comune.

Detto elenco è soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale.

 

Art. 17 – Rinvio dinamico

1.      Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa Nazionale e/o Regionale vigente in materia;

2.      Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti Statali e Regionali.

3.      In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

 

Art. 18 – Entrata in vigore

 

1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio comunale, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo pretorio dopo l’esecutività della Delibera di adozione.

2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente

norma regolamentare comunale in materia.